ART. 9 APPLICABILITA’ DEGLI STRUMENTI
URBANISTICI ESECUTIVI
Nei casi suddetti
(art. 8) l’estensione territoriale degli strumenti urbanistici esecutivi, in
assenza di specifiche indicazioni di P.R.G.C., sarà determinata dalla Pubblica
Amministrazione Comunale, di volta in volta sulla base delle richieste.
L’Amministrazione Comunale si riserva (anche mediante ricorso ai disposti di
cui all’art. 8 -ultimo comma -della Legge 765/67) la facoltà di chiedere
l’estensione ad aree circostanti (o ad altre aree che devono essere collegate a
quelle oggetto della richiesta), per i seguenti motivi: 1) di interdipendenza
urbanistico-funzionale, di organico inserimento ambientale o di semplice
regolarità
planimetrica; 2) ai fini dell’organica attuazione delle infrastrutture e dei
servizi di urbanizzazione primaria e/o secondaria.
Gli strumenti
esecutivi dovranno in ogni caso verificare la congruenza degli insediamenti
interessati con l’effettiva capacità insediativa delle relative zone, nel
rispetto degli standard descritti all’art. 6, tenendo conto delle connessioni
funzionali indicate dal Piano.