ART. 9 APPLICABILITA’ DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI

Nei casi suddetti (art. 8) l’estensione territoriale degli strumenti urbanistici esecutivi, in assenza di specifiche indicazioni di P.R.G.C., sarà determinata dalla Pubblica Amministrazione Comunale, di volta in volta sulla base delle richieste. L’Amministrazione Comunale si riserva (anche mediante ricorso ai disposti di cui all’art. 8 -ultimo comma -della Legge 765/67) la facoltà di chiedere l’estensione ad aree circostanti (o ad altre aree che devono essere collegate a quelle oggetto della richiesta), per i seguenti motivi: 1) di interdipendenza urbanistico-funzionale, di organico inserimento ambientale o di semplice

regolarità planimetrica; 2) ai fini dell’organica attuazione delle infrastrutture e dei servizi di urbanizzazione primaria e/o secondaria.

Gli strumenti esecutivi dovranno in ogni caso verificare la congruenza degli insediamenti interessati con l’effettiva capacità insediativa delle relative zone, nel rispetto degli standard descritti all’art. 6, tenendo conto delle connessioni funzionali indicate dal Piano.