Gli
interventi diretti comportanti trasformazioni urbanistiche ed edilizie (art. 48
L.U.R.) devono essere conformi alle Norme di Attuazione del P.R.G., alle
prescrizioni cartografiche, al Regolamento Edilizio, agli strumenti urbanistici
esecutivi ed alle disposizioni Statali, Regionali, Comunali vigenti in materia.
Fatte
salve le altre procedure (Segnalazione Certificata di Inizio
Attività/Dichiarazione di Inizio Attività/Nulla Osta) gli interventi
comportanti nuovi insediamenti, o incrementi agli insediamenti esistenti, sia
diretti che nel quadro di strumenti urbanistici esecutivi, sono soggetti al
permesso di costruire che potrà essere rilasciato solo previa verifica di
congruenza con l’effettiva capacità insediativa delle zone in cui ricadono nel
rispetto degli standard urbanistici.
Si applica
il permesso di costruire convenzionato (come previsto al comma 5 dell’art. 49
della L.U.R.) con stipula di una convenzione o di atto di impegno unilaterale
da parte del richiedente, registrato e trascritto, che disciplini modalità,
requisiti e tempi di realizzazione degli interventi nei casi previsti dal
presente Piano o quando l’intervento coinvolge più soggetti pubblici e privati
e richiede la realizzazione di opere di urbanizzazione.
La
stessa procedura può essere utilizzata per aree ove è prescritto il P.E.C., in
caso di lotti residui in aree già parzialmente realizzate, purchè si garantiscano gli stessi risultati del P.E.C..
Per
le opere da includere in Programmi pluriennali di attuazione approvati, la
verifica di congruenza è fatta in sede di formazione dei Programmi.
Oltre
ai casi previsti dalla L.U.R. ed in particolare quelli previsti dagli artt. 43
e 44, sono assoggettate a specifico atto di convenzionamento nei termini
stabiliti all’art. 53 L.U.R., gli interventi di recupero di immobili
attualmente destinati ad attività produttive terziarie o di servizio nel centro
storico, in caso di rilocalizzazione delle stesse in zone esterne.