ART. 11   MODIFICAZIONI DELLE DESTINAZIONI D’USO

            Ogni intervento che comporti modificazione delle destinazioni d’uso in atto, o quelle già assentite, con o senza modificazioni delle strutture edilizie, è subordinato alla verifica di congruenza con l’effettiva capacità insediativa, nei termini di cui al precedente articolo  10.

 

            Costituisce mutamento di destinazione d’uso, subordinato a permesso di costruire, il passaggio, anche senza opere edilizie, dall’una all’altra delle seguenti categorie:

a)      destinazioni residenziali;

b)      destinazioni produttive, industriali o artigianali;

c)      destinazioni commerciali;

d)      destinazioni terziarie-turistico-ricettive;

e)      destinazioni direzionali;

f)       destinazioni agricole.

 

E’ fatta salva la prescrizione del primo comma, lettera a) dell’art.48 L.U.R..

 

            A norma dell’art. 10 Legge 10/77 ultimo comma/D.P.R. 6/6/2001 n° 380 art. 19 ultimo comma, ogni modificazione delle destinazioni d’uso di opere o impianti non destinati alla residenza già   concessi   in   base   alla   Legge  citata,   nei  10   anni   successivi  all’ultimazione   dei  lavori,


 è subordinata al versamento di un contributo nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione determinata con riferimento al momento dell’intervenuta variazione.

 

            L’onerosità è commisurata alla differenza tra gli oneri dovuti per la classe della nuova destinazione d’uso e quelli dovuti per la destinazione in atto. Il concessionario è tenuto al versamento dell’importo corrispondente al saldo, se positivo.