ART. 11
MODIFICAZIONI DELLE DESTINAZIONI D’USO
Ogni
intervento che comporti modificazione delle destinazioni d’uso in atto, o
quelle già assentite, con o senza modificazioni delle strutture edilizie, è
subordinato alla verifica di congruenza con l’effettiva capacità insediativa,
nei termini di cui al precedente articolo 10.
Costituisce
mutamento di destinazione d’uso, subordinato a permesso di costruire, il
passaggio, anche senza opere edilizie, dall’una all’altra delle seguenti categorie:
a)
destinazioni residenziali;
b)
destinazioni produttive, industriali o artigianali;
c)
destinazioni commerciali;
d)
destinazioni terziarie-turistico-ricettive;
e)
destinazioni direzionali;
f)
destinazioni agricole.
E’ fatta
salva la prescrizione del primo comma, lettera a) dell’art.48 L.U.R..
A norma
dell’art. 10 Legge 10/77 ultimo comma/D.P.R. 6/6/2001 n° 380 art. 19 ultimo
comma, ogni modificazione delle destinazioni d’uso di opere o impianti non
destinati alla residenza già concessi in
base alla Legge citata, nei
10 anni successivi
all’ultimazione dei lavori,
è subordinata al versamento di un contributo
nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione determinata con
riferimento al momento dell’intervenuta variazione.
L’onerosità
è commisurata alla differenza tra gli oneri dovuti per la classe della nuova
destinazione d’uso e quelli dovuti per la destinazione in atto. Il
concessionario è tenuto al versamento dell’importo corrispondente al saldo, se
positivo.