ART. 11 bis TRASFERIMENTO DI CAPACITA’
EDIFICATORIA
Il
trasferimento di capacità edificatoria è ammesso tra lotti facenti parte dello
stesso ambito territoriale e aventi la stessa destinazione d’uso (medesima area
urbanistica) alle seguenti condizioni:
- l’impiego della servitù di non edificare, per determinare
il “trasferimento di capacità edificatoria”, deve essere accompagnato da un
contestuale atto d’obbligo unilaterale nei confronti dell’Amministrazione
Comunale da parte del cedente, stipulato da un notaio e trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari;
- deve essere effettuato il
calcolo analitico della capacità edificatoria realizzata sul lotto cedente,
accompagnato da una documentazione fotografica dei fronti dell’edificio e delle
recinzioni del lotto, onde verificare la reale consistenza della capacità
edificatoria potenzialmente trasferibile.
Il
trasferimento della capacità edificatoria afferente aree edificabili
appartenenti a zone urbanistiche diverse può avere luogo solo nella forma
differita, ovvero previa formazione ed approvazione di uno strumento
urbanistico esecutivo. In questo caso il trasferimento di cubatura può anche
riguardare lotti compresi in aree urbanistiche differenti.
Sono
ammessi trasferimenti di capacità edificatoria nell’ambito delle zone agricole purchè:
- l’accorpamento della capacità
edificatoria non superi i 1.000 mc. per ogni residenza rurale, al netto delle
attrezzature tecniche ammesse; la capacità edificatoria sarà calcolata
moltiplicando l’indice di fabbricabilità per l’intera proprietà fondiaria,
anche nei casi in cui le aziende insistano su territori di Comuni limitrofi;
- l’insediamento preveda la
realizzazione o la conservazione, accanto alla capacità edificatoria
residenziale, delle infrastrutture annesse con l’attività agricola (quali
stalle, silos, magazzini, ecc.) la cui esistenza è da ritenersi condizione
necessaria al rilascio del permesso di costruire;
- l’indice della capacità
edificatoria cui far riferimento sia quello proprio dell’area o delle aree normative
in cui si trovano le varie proprietà del richiedente;
- sia stipulata apposita
convenzione o atto unilaterale d’obbligo trascritto nei Registri Immobiliari
dai quali risulti gravare un vincolo di inedificabilità, sulle aree la cui
capacità edificatoria sia stata utilizzata per l’operazione.