ART. 12
CATEGORIE OMOGENEE D’USO DEL SUOLO
Con
riferimento alle categorie omogenee di caratteristiche, densità ed uso del
suolo definite dall’art. 2 del D.M. 2/4/1968 n. 1444, ed in funzione delle
prescrizioni operative di cui all’art. 13 della L.U.R. concernenti le
destinazioni d’uso, i tipi di intervento e le modalità di attuazione, il
presente Piano classifica le varie parti del territorio secondo le seguenti
categorie:
Parte del territorio interessata
dall’insediamento urbano di antico impianto, a preminente destinazione
residenziale (Centro Storico).
Parti del territorio totalmente o
parzialmente edificate, a preminente destinazione residenziale.
Parti del territorio destinate a
nuovi complessi insediativi di carattere residenziale.
(definita in cartografia come ZI-
ZIC- ZICC-ZRU)
Parti del territorio destinate a
insediamenti di carattere industriale.
Parti del territorio destinate a
insediamenti di carattere artigianale.
Parti del territorio destinate a
insediamenti di tipo misto, nelle quali sono ammessi insediamenti residenziali
e insediamenti destinati ad attività commerciali al dettaglio o artigianali
(purché non rumorose e non inquinanti) o a depositi e magazzini.
Parti del territorio destinate ad
usi agricoli.
Parti del territorio destinate ad
insediamenti di interesse pubblico o collettivo, di iniziativa, proprietà e
gestione pubblica o privata.
Parte del territorio destinata ad attrezzature terziarie,
turistico-ricettive, ricreative.
Parte del territorio destinata ad attrezzature sanitarie.
12.11 - Categoria CO - A1 - A4 - L1 -
L2
Parti del territorio destinate a insediamenti di carattere
commerciale (D.Lgs n° 114/98).
Parti del territorio destinate a servizi.
Parti del territorio a prevalente destinazione terziaria.