ART. 13   DESTINAZIONI D’USO PROPRIE, AMMESSE, ESCLUSE

            In generale potranno essere ammessi nuovi insediamenti ed interventi che riguardino trasformazioni sostanziali di aree e di edifici esistenti, solo a condizione che le destinazioni d’uso previste risultino compatibili e non in contrasto con le caratteristiche dell’immediato contesto  ambientale.

 

            Inoltre, disposizioni più restrittive di quelle appresso specificate, potranno essere definite dagli strumenti esecutivi, ferme restando le funzioni proprie assegnate a ciascuna parte del territorio.

 

            Le destinazioni d’uso proprie, ammesse od escluse nelle diverse parti del territorio - fatte salve le più specifiche indicazioni di cui alle norme del Titolo IV e al Titolo V - sono definite nel modo seguente:

a) Le abitazioni

     (comprese residenze comunitarie o speciali) costituiscono destinazione propria nelle aree A-B-C.

     Le abitazioni saranno inoltre ammesse:

·           nelle aree destinate agli insediamenti produttivi, artigianali e commerciali, limitatamente all’abitazione del proprietario o del personale di custodia agli impianti.

·           nelle aree ad usi agricoli limitatamente a:

-            esigenze di conduzione agricola del fondo;

-             riutilizzo a fini residenziali di eventuali edifici abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole.

·           nelle aree di categoria -F-, limitatamente alle esigenze abitative del custode o gestore.

·           nelle aree di categoria -M-, limitatamente alle unità abitative già esistenti, alle abitazioni dei proprietari o conduttori delle varie attività, alle abitazioni del personale di custodia.

    Le abitazioni sono escluse in tutti gli altri casi.

b) Le attività agricole

     (stalle anche con macelli di capacità limitata - D.L. n. 286 del 18/4/94, -, silos, serre, rimesse agricole, ecc.) costituiscono destinazione propria delle aree -E-.

E’ ammesso il mantenimento delle attività agricole nelle aree F; in particolare nell’area F1, secondo le prescrizioni del Piano d’Area e limitatamente alle colture foraggiere (per la salvaguardia della falda).

     E’ inoltre ammessa la conservazione dell’attività agricola in tutte le aree destinate a nuovi complessi insediativi di carattere residenziale, produttivo e nelle aree per servizi a questi afferenti, nella misura strettamente indispensabile alla conduzione del fondo ivi compreso, quando venga dimostrata l’impossibilità di diversa dislocazione e fino a quando non vengano attuate le trasformazioni specificatamente previste per attuare le destinazioni proprie in tali aree.

     Le destinazioni agricole sono escluse in tutti gli altri casi ed in tutte le altre aree.

c)  Le attività produttive

     (industriali, artigianali e complementari) costituiscono destinazione propria delle aree ZA-ZI- ZIC- ZICC- ZRU.         

Esse saranno ammesse nelle altre aree, limitatamente alle esigenze di mantenimento e funzionalità delle attività esistenti (che non devono incrementarsi) fino a quando non intervenga la trasformazione d’uso dell’area, in applicazione dell’art. 3 della L.U.R..


Inoltre saranno ammesse nuove attività artigianali, purchè non moleste, non inquinanti e non classificate insalubri (D.M. 5/9/94), nelle aree M e nelle aree B e C (limitatamente ad attività artigianali di servizio alla residenza e alla persona).

Le attività produttive sono escluse in tutti gli altri casi ed in tutte le altre aree.

d) Le attività terziarie

     Le attività commerciali non normate dal D.Lgs 114/98, saranno ammesse nelle varie parti del territorio, compatibilmente con le caratteristiche della zona urbanistica in cui si collocano. Gli esercizi di somministrazione sono ammessi nelle aree di tipo A-B-C-M e a servizio delle zone ZA-ZIC-ZICC-ZI-ZRU. Le attività finanziarie, direzionali ed amministrative, saranno ammesse esclusivamente nelle aree di tipo A-B-C-M-ZA-ZI-ZRU-ZT con l’osservanza degli standard urbanistici di cui all’art. 21 della L.U.R.

     Le attrezzature per le attività turistico-ricettive e ricreativo-sportive, (salvo quanto previsto nelle aree a servizi S24 e S25, all’art. 14.12 delle presenti NdA), saranno ammesse esclusivamente nelle aree B, F e TR, subordinatamente alle funzioni proprie di tali aree, secondo quanto illustrato in dettaglio nei successivi artt. 14.2, 14.8 e 14.9.

     L’installazione di impianti di distribuzione dei carburanti sarà ammessa, in conformità al D.L. 11/2/98 n. 32 sulla “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti”, nelle aree individuate sulla cartografia di piano.

e)    Le attività commerciali (ai sensi del D.Lgs 114/98) sono consentite:

·    nelle zone a destinazione residenziale (sono ammessi solo esercizi di vicinato con superficie fino a 150 mq; è ammesso inoltre l’insediamento di esercizi di vicinato in aree o in edifici già destinati a  servizi pubblici);

·    nelle zone a destinazione industriale e artigianale sono ammessi esercizi di vicinato con superficie fino a 150 mq e commercio all’ingrosso secondo quanto disposto all’articolo 27 delle presenti NTA;

·    nell’addensamento storico rilevante (A1), coincidente con il del Centro Storico e aree limitrofe;

·    nell’addensamento commerciale urbano minore (A4);

·    nella localizzazione urbana non addensata (L1);

·    nella localizzazione commerciale urbano periferica non addensata (L2).