ART. 13
DESTINAZIONI D’USO PROPRIE, AMMESSE, ESCLUSE
In
generale potranno essere ammessi nuovi insediamenti ed interventi che
riguardino trasformazioni sostanziali di
aree e di edifici esistenti, solo a condizione che le destinazioni d’uso
previste risultino compatibili e non in contrasto con le caratteristiche
dell’immediato contesto
ambientale.
Inoltre,
disposizioni più restrittive di quelle appresso specificate, potranno essere
definite dagli strumenti esecutivi, ferme restando le funzioni proprie
assegnate a ciascuna parte del territorio.
Le
destinazioni d’uso proprie, ammesse od escluse nelle diverse parti del
territorio - fatte salve le più specifiche indicazioni di cui alle norme del
Titolo IV e al Titolo V - sono definite nel modo seguente:
a) Le abitazioni
(comprese residenze
comunitarie o speciali) costituiscono destinazione propria nelle aree A-B-C.
Le abitazioni saranno
inoltre ammesse:
·
nelle aree destinate agli insediamenti produttivi,
artigianali e commerciali, limitatamente all’abitazione del proprietario o del
personale di custodia agli impianti.
·
nelle aree ad usi agricoli limitatamente a:
-
esigenze di conduzione agricola del fondo;
-
riutilizzo a fini residenziali di eventuali edifici
abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole.
·
nelle aree di categoria -F-, limitatamente alle
esigenze abitative del custode o gestore.
·
nelle aree di categoria -M-, limitatamente alle
unità abitative già esistenti, alle abitazioni dei proprietari o conduttori
delle varie attività, alle abitazioni del personale di custodia.
Le abitazioni sono escluse in tutti gli
altri casi.
b) Le attività agricole
(stalle anche con macelli di
capacità limitata - D.L. n. 286 del 18/4/94, -, silos, serre, rimesse agricole,
ecc.) costituiscono destinazione propria delle aree -E-.
E’ ammesso il mantenimento delle attività agricole nelle
aree F; in particolare nell’area F1, secondo le prescrizioni del Piano d’Area e
limitatamente alle colture foraggiere (per la salvaguardia della falda).
E’
inoltre ammessa la conservazione dell’attività agricola in tutte le aree
destinate a nuovi complessi insediativi di carattere residenziale, produttivo e
nelle aree per servizi a questi afferenti, nella misura strettamente
indispensabile alla conduzione del fondo ivi compreso, quando venga dimostrata
l’impossibilità di diversa dislocazione e fino a quando non vengano attuate le
trasformazioni specificatamente previste per attuare le destinazioni proprie in
tali aree.
Le destinazioni agricole
sono escluse in tutti gli altri casi ed in tutte le altre aree.
c) Le attività produttive
(industriali, artigianali e
complementari) costituiscono destinazione propria delle aree ZA-ZI- ZIC- ZICC-
ZRU.
Esse saranno
ammesse nelle altre aree, limitatamente alle esigenze di mantenimento e
funzionalità delle attività esistenti (che non devono incrementarsi) fino a
quando non intervenga la trasformazione d’uso dell’area, in applicazione
dell’art. 3 della L.U.R..
Inoltre saranno
ammesse nuove attività artigianali, purchè non
moleste, non inquinanti e non classificate insalubri (D.M. 5/9/94), nelle aree
M e nelle aree B e C (limitatamente ad attività artigianali di servizio alla
residenza e alla persona).
Le attività produttive sono escluse in tutti gli altri casi ed in
tutte le altre aree.
d) Le attività
terziarie
Le attività commerciali non
normate dal D.Lgs 114/98, saranno ammesse nelle varie
parti del territorio, compatibilmente con le caratteristiche della zona
urbanistica in cui si collocano. Gli esercizi di somministrazione sono ammessi
nelle aree di tipo A-B-C-M e a servizio delle zone ZA-ZIC-ZICC-ZI-ZRU. Le
attività finanziarie, direzionali ed amministrative, saranno ammesse
esclusivamente nelle aree di tipo A-B-C-M-ZA-ZI-ZRU-ZT con l’osservanza degli
standard urbanistici di cui all’art. 21 della L.U.R.
Le attrezzature per le
attività turistico-ricettive e ricreativo-sportive, (salvo quanto previsto
nelle aree a servizi S24 e S25, all’art. 14.12 delle presenti NdA), saranno ammesse esclusivamente nelle aree B, F e TR,
subordinatamente alle funzioni proprie di tali aree, secondo quanto illustrato
in dettaglio nei successivi artt. 14.2, 14.8 e 14.9.
L’installazione di impianti
di distribuzione dei carburanti sarà ammessa, in conformità al D.L. 11/2/98 n.
32 sulla “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti”, nelle
aree individuate sulla cartografia di piano.
e)
Le attività commerciali (ai sensi del D.Lgs 114/98) sono consentite:
·
nelle zone a destinazione residenziale (sono
ammessi solo esercizi di vicinato con superficie fino a 150 mq; è ammesso
inoltre l’insediamento di esercizi di vicinato in aree o in edifici già
destinati a servizi
pubblici);
·
nelle zone a destinazione industriale e
artigianale sono ammessi esercizi di vicinato con superficie fino a 150 mq e
commercio all’ingrosso secondo quanto disposto all’articolo 27 delle presenti
NTA;
·
nell’addensamento storico rilevante (A1),
coincidente con il del Centro Storico e aree limitrofe;
·
nell’addensamento commerciale urbano minore
(A4);
·
nella localizzazione urbana non addensata (L1);
·
nella localizzazione commerciale urbano
periferica non addensata (L2).