ART. 14   TIPI DI INTERVENTO

            Ai sensi dell’art. 13 della L.U.R. il presente Piano articola gli interventi ammissibili per le varie categorie omogenee d’uso del suolo, di cui all’art. 12 delle presenti norme, nel rispetto delle seguenti definizioni, fatte salve eventuali ulteriori specificazioni in sede di strumenti urbanistici esecutivi, in relazione alle peculiarità del tessuto edilizio e microurbanistico considerato:

a) Manutenzione ordinaria

     le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, purchè non comportino la realizzazione di nuovi locali o l’ampliamento di quelli esistenti, nè modifiche alle strutture od all’organismo edilizio.

b) Manutenzione straordinaria

     le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni d’uso e l’aumento del numero dei locali utili o abitabili, non vengano variate la posizione e la forma delle strutture portanti e dei collegamenti verticali ed orizzontali, il tipo e le pendenze delle coperture.

c)  Restauro e risanamento conservativo

     gli interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.

d) Ristrutturazione edilizia

     gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi, mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, senza aumento delle superfici e dei volumi esistenti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione dei fabbricati a condizione che non vengano modificate la conformazione planovolumetrica (stessa volumetria e sagoma) e le distanze preesistenti secondo le definizioni dei parametri edilizi riportate nel regolamento edilizio.

a)   Sostituzione edilizia

gli interventi che prevedono la demolizione dei fabbricati oltre i limiti e le condizioni della ristrutturazione edilizia accompagnata da contestuale riedificazione. La successiva riedificazione del nuovo organismo edilizio, anche diverso da quello originario, potrà avvenire entro i limiti delle volumetrie preesistenti e nel rispetto delle prescrizioni derivanti dai restanti parametri urbanistici previsti dal Piano Regolatore e dal regolamento edilizio.

f)  Ristrutturazione urbanistica

     gli interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

g)  Completamento

     gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del territorio già parzialmente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime, nonchè alla tipologia ed alle caratteristiche planivolumetriche degli edifici.

h)  Nuovo impianto

     gli interventi rivolti all’utilizzazione di aree inedificate, da disciplinare con appositi indici, parametri ed indicazioni specifiche tipologiche.

 

Le categorie omogenee d’uso del suolo, di cui all’art. 12 delle presenti norme, fanno riferimento alla seguente casistica, e per gli interventi nelle aree IDR, dovranno seguire le prescrizioni dell’art. 20 seguente.

 

14.1 - AREA   A-

Area interessata agli insediamenti urbani che rivestono carattere storico-artistico ed ambientale, individuata nelle planimetrie del presente piano.

L’intera zona A è soggetta alle prescrizioni riportate nel successivo TITOLO IV.

Gli specifici interventi ammessi nella zona A sono illustrati in dettaglio nelle Tavole 4A, 4B, 4C e nelle Tabelle Normative del Centro Storico allegate alle presenti N.d.A. e sono subordinati al rilascio di permesso di costruire.

14.2 - AREE   B-

Aree in gran parte o totalmente edificate, in cui sono ammessi:

-  interventi  di  manutenzione  ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo,   ristrutturazione edilizia e sostituzione edilizia;

-  è ammesso l’aumento della superficie residenziale utile di calpestio in misura non superiore al    20% della superficie preesistente, senza mutamento di volume;

-       è consentito il recupero alla destinazione d’uso abitativa o turistico – ricettiva di volumi agricoli, travate, porticati e fienili di carattere permanente, nell’ambito della sagoma massima dell’edificio; è consentita la traslazione dei solai per l’adeguamento delle altezze interne dei locali destinati ad abitazione;

-       negli edifici uni e bifamiliari sono altresì ammessi aumenti di volume non eccedente al 20% dell’esistente per miglioramento igienico-funzionale, in assenza di volumi recuperabili; 25 mq sono comunque consentiti in assenza di volumi recuperabili;

-  interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione, nuova costruzione su lotti inedificati e   solo parzialmente edificati.

Gli interventi sono subordinati al rilascio del permesso di costruire o alla presentazione di SCIA.

La densità fondiaria massima raggiungibile su ciascun lotto, edificato o libero, è di 0.80 mc/mq, l’altezza massima consentita è di mt. 7.50 con due piani fuori terra, il rapporto di copertura è 1/3; è ammesso l’uso delle mansarde e dei sottotetti come abitazione purchè abbiano altezza media di mt. 2,70 e purchè la loro cubatura sia considerata nel computo generale dell’edificio.

Tutte le aree residenziali di completamento B, oggetto di trasformazione con la presente variante strutturale n. 2, conservano la capacità edificatoria in dotazione prima della detta variante.

 

14.3 - AREE   C- C*

Aree inedificate in cui sono ammesse nuove costruzioni, secondo gli indici di densità fondiaria, altezze, numero di piani, definiti nella Tabella 1, allegata alle presenti N.d.A., e con rapporto di copertura di 1/3.

Gli interventi nelle aree C sono subordinati al rilascio di permesso di costruire o permesso di costruire convenzionato.

Gli interventi nelle aree C* dovranno essere attuati mediante strumenti urbanistici esecutivi (di cui all’art. 43 della L.U.R.) estesi all’intera area, fermi restando i disposti dell’art. 8 delle presenti norme e del 1° comma dell’art. 43 della L.U.R..

 

14.4 - AREE   ZI-ZIC- ZICC- ZRU – ZT

In tale categoria omogenea d’uso, di cui all’art. 12.4 e 12.13 delle presenti norme, gli interventi avverranno esclusivamente secondo quanto indicato nel successivo TITOLO V, nelle Schede Normative allegate alle presenti N.d.A. e nell’allegato 1.

 

14.5 - AREE   ARTIGIANALI   ZA-

Nelle aree artigianali -ZA- gli interventi si attueranno secondo le indicazioni riportate nel successivo TITOLO V e nelle Schede Normative allegate alle presenti N.d.A..

Nelle aree artigianali -ZA-  già esistenti e situate al di fuori della specifica zona artigianale di Viale Marconi, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione  straordinaria  con   possibilità di  ampliamento,  fino al 20% della superficie esistente, limitatamente ad esigenze igieniche, di sicurezza e di funzionalità degli impianti e nel rispetto del rapporto di copertura di 1/2.

I fabbricati delle aree succitate non dovranno superare l’altezza massima di mt. 6.50 misurata sottocatena o all’intradosso dell’ultima soletta di copertura.

Saranno consentite costruzioni per gli uffici e per l’alloggio del custode o del proprietario, seguendo, in ogni caso, le indicazioni riportate nel successivo TITOLO V.

14.6 - AREE MISTE   M-

Nelle aree M, in tutto o in parte già edificate, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia e  di nuova costruzione.

La densità fondiaria massima raggiungibile su ciascun lotto, , è di 0.80 mc/mq; per le abitazioni l’altezza massima consentita è di mt. 7.50 con due piani fuori terra e rapporto di copertura di 1/3; per i capannoni l’altezza massima consentita è di mt. 6.00 e rapporto di copertura di 1/2.

 

14.7 - AREE AGRICOLE   E-

In tale categoria omogenea d’uso, di cui all’art. 12.7 delle presenti norme, sono ammessi:

• interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di edifici esistenti;

• interventi per la realizzazione di attrezzature ed infrastrutture inerenti all’attività agricola, nonchè interventi per la realizzazione di abitazioni rurali che rispettino i seguenti limiti di densità fondiaria, a seconda delle colture in atto o in progetto nell’azienda interessata (a norma dell’art. 25 L.U.R.):

  - terreni a colture protette in serre fisse                              0.06 mc/mq

  - terreni a colture orticole e floricole specializzate             0.05 mc/mq

  - terreni a colture legnose specializzate                              0.03 mc/mq

  - terreni a seminativo e a prato permanente                                    0.02 mc/mq

  - terreni a bosco e a coltivazione industriale del legno annessi ad

   aziende agricole (non più di 5 ha per azienda)                 0.01 mc/mq

  - terreni a pascolo e a prato-pascolo permanente di aziende silvo-pastorali 

(max 500 mc.)                                                                  0.001 mc/mq

Il volume edificabile è calcolato per ogni azienda agricola al netto dei terreni classificati come incolti ed al lordo degli edifici eventualmente esistenti, senza considerare le attrezzature e le infrastrutture tecniche al servizio dell’agricoltura.

E’ ammessa l’utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l’azienda, anche non contigui, purchè esistenti sul territorio di Bruino o su territori di Comuni limitrofi, ai fini delle norme sulla formazione della proprietà coltivatrice.

Per aziende che eventualmente insistano su terreni di Comuni limitrofi, è ammesso nell’ambito di aree a destinazione agricola, l’accorpamento dei volumi sull’area di un solo Comune, a condizione che l’edificio per residenza rurale non superi i 1.500 mc.

Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto od in progetto. Gli eventuali cambiamenti di classe e l’applicazione della relativa densità fondiaria, sono verificati dal Comune in sede di rilascio del permesso di costruire, senza che costituiscano variante al Piano Regolatore.

Il trasferimento della cubatura edilizia a fini edificatori, ai sensi dei commi 11 e 12 dell’art. 25 della L.U.R., deve risultare da apposito atto di vincolo, trascritto nei registri della proprietà immobiliare. Non sono ammessi trasferimenti di cubatura tra aziende diverse. Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata a fini edificatori, sono destinate a “non edificandi” e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione. Per quanto non è stato richiamato valgono  le prescrizioni contenute nell’art. 25 della L.U.R.. Non sono ammessi aumenti di volume per gli immobili classificati tra i beni culturali.

Sugli edifici esistenti destinati all’allevamento intensivo di animali sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento e ristrutturazione edilizia, ampliamenti necessari al miglioramento degli impianti e all’aumento della produzione.

Il rapporto di copertura massimo consentito è pari ad 1/10 della superficie fondiaria del lotto di proprietà.

La distanza minima di questi allevamenti dalle aree urbanizzate deve essere di mt. 100.

Contestualmente all’attuazione degli interventi si dovrà provvedere alla sistemazione dell’area attraverso la piantumazione con alberi di alto fusto, alla messa in opera di impianti di depurazione delle acque reflue, alla realizzazione di idonee strutture destinate alla raccolta degli escrementi e dei rifiuti, a garantire con documentazione ufficiale e con specifici impianti la potabilità delle acque ad uso domestico.

Come previsto al comma 14 dell’art. 25 della L.U.R., è ammesso, in deroga ai limiti di densità fondiaria stabiliti dal presente articolo, l’ampliamento delle residenze rurali degli imprenditori agricoli a titolo principale per le quali venga dimostrato il particolare disagio abitativo e la contemporanea insufficiente dotazione aziendale di superficie coltivata, nella misura del 20% della cubatura residenziale esistente e comunque non superiore a 100 mc.

L’ampliamento dovrà prioritariamente avvenire attraverso il recupero di volumi agricoli esistenti, porticati, travate, fienili nell’ambito della sagoma massima dell’edificio; forme e materiali degli interventi di ampliamento degli edifici, dovranno garantire il corretto inserimento ambientale dei medesimi.

 

14.8 - AREE   F-

Queste aree non sono aree destinate ai servizi pubblici (art. 22 L.U.R.) ma aree destinate ad insediamenti di interesse pubblico o collettivo, di iniziativa, proprietà e gestione pubblica o privata.

In tale categoria di aree, di norma ogni intervento dovrà essere strettamente coerente con la funzione assegnata e potrà essere attuato esclusivamente in stretta coerenza con lo strumento urbanistico esecutivo esteso all’intera zona.

Oltre alle specifiche indicazioni dello S.U.E. in tali aree saranno di massima ammessi:

F1- Sangone

- sistemazione dell’intera area a verde con la sola possibilità di realizzare alcune attrezzature ricreative (aree per giochi, piazzole di sosta e di pic-nic attrezzate, percorsi ginnici, piste ciclabili);

- attrezzature sportive connesse al corso d’acqua.

In quest’area è fatto divieto assoluto di nuove costruzioni e di opere di urbanizzazione eccedenti la semplice sistemazione del sito a verde o ad attrezzature sportive connesse al corso d’acqua secondo i disposti dell’art. 30 della L.U.R. e del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po nel tratto torinese -Area Stralcio del torrente Sangone- (adottato dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Fluviale del Po Torinese n. 47/98 e approvato dal Consiglio Regionale il 30/05/2002).

Per gli aspetti ecologici si rimanda all’art. 14 ter.3.1.

F2- Cerrina

Sull’ex-area aeroportuale (attualmente non più in uso e di cui, con disposizione ENAC del 18/12/01, è cessato l’esercizio e sono stati cancellati i vincoli aeroportuali) saranno ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione degli edifici esistenti per i quali sono ammesse destinazioni di uso turistico- ricettive e ricreative-sportive.

Per la destinazione turistico-ricettiva sarà consentita la demolizione degli edifici esistenti e la realizzazione di una  struttura di pari cubatura, di altezza non superiore a mt 10.00 e con
 un rapporto di copertura non superiore a ¼ della superficie territoriale.

Sarà ammesso un ampliamento (una tantum) fino al 10% della cubatura esistente. L’intera area sarà sistemata a verde attrezzato ricreativo-sportivo.

Gli interventi dovranno essere attuati con S.U.E. esteso all’intera area: sarà obbligatorio reperire, in fase di S.U.E. le aree servizi ex art. 21 L.U.R..

Non sarà comunque ammesso alcun tipo di opera per la realizzazione della quale occorrono movimenti di terra consistenti e variazioni importanti dello stato dei luoghi.

 

F3- Sangonetto (compresa area ricadente in classe IIIa)

L’area da tutelare si estende sul corridoio ripario ben sviluppato lungo parte del rio Sangonetto per costituire elemento di identificazione e protezione della pista ciclabile prevista a margine.

Dovrà essere garantito almeno il mantenimento degli attuali elementi di naturalità presenti (es. fascia di vegetazione lungo il Sangonetto).

La conservazione di tale area e una sua rinaturalizzazione (ampliamento della fascia riparia lungo il Sangonetto che corre lungo il confine comunale e ripristino dei tratti in cui tale fascia è interrotta) riveste particolare interesse anche per la sua posizione in continuità con il Parco provinciale del Monte S.Giorgio.

Una valorizzazione naturalistica di quest’area risulta inoltre coerente con il progetto di una pista ciclabile in quanto contribuisce a rendere maggiormente piacevole l’area per i fruitori.

Per gli aspetti ecologici si rimanda all’art. 14 ter.3.2.

 

14.9 - AREA TERZIARIA   TR-

Area destinata ad attrezzature turistico-ricettive, ricreative e commerciali nella quale gli interventi, a carattere unitario, sono subordinati alla redazione di uno strumento urbanistico esecutivo esteso all’intera area, con una densità fondiaria massima di 0.50 mc/mq non superiore a 3 p. f.t. e con rapporto di copertura di 2/3. In fase di S.U.E. sarà obbligatorio reperire le aree servizi ex art. 21 L.U.R..

Sui fronti del lotto verso l’area residenziale e verso l’area agricola, dovranno essere previste sistemazioni a verde con siepi ed alberi di alto fusto di essenze autoctone, al fine di creare una fascia di protezione ambientale e anti inquinamento.

Sul fronte strada dovranno essere previste analoghe sistemazioni a verde e dovrà essere studiato il sistema dell’accessibilità da via Orbassano (ad esempio con sistemi a rotatoria), con soluzioni che concentrino o riducano ad uno il numero degli accessi (integrandosi con l’accesso del lotto residenziale di completamento e con l’area a servizi 29I, confinanti), che prevedano parcheggi alberati e che consentano la miglior collocazione del percorso ciclo-pedonale previsto dal Piano.

 

14.10 - AREE PER ATTREZZATURE SANITARIE   AS-

Aree già in parte edificate sulle quali sono ammessi:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia;

- interventi di ampliamento necessari al miglioramento degli impianti, al miglioramento funzionale del complesso e comunque sempre destinati a locali di degenza e alle relative attrezzature.

Gli ampliamenti consentiti non possono comunque essere superiori al 25% della cubatura esistente, alla data dell’approvazione della presente Variante, con altezze non superiori a quelle attuali.

In tali aree sono ammesse infrastrutture interrate, anche in presenza di una ridotta soggiacenza della falda idrica superficiale, in deroga all’art. 20 – AREE “IDR”, alle seguenti condizioni:

- gli interventi dovranno essere corredati da uno specifico studio idrogeologico –idraulico, in cui dovranno essere valutati sia l’effettivo volume di acqua da emungere, in funzione delle dimensioni dell’opera e della durata dei cantieri, sia il dimensionamento del sistema di drenaggio, le quantità e le tipologie dei materiali da impiegare, le tecniche e le tempistiche di posa degli stessi;

- gli interventi dovranno essere corredati da uno specifico progetto relativo all’impermeabilizzazione definitiva della struttura in sotterraneo, in cui dovranno essere riportate tipologie e quantità dei materiali impiegati, tecniche e tempistiche di posa degli stessi.

Come dato generale, il progettista e l’impresa esecutrice dovranno tenere conto delle indicazioni riportate nello studio geologico-idrogeologico connesso alla realizzazione di interrati.

 

14.11 - AREE PER ATTIVITA’ E USI COMMERCIALI - A1 - A4 - L1 - L2 (ai sensi del D.Lgs n° 114/98)

 

            14.11.1 Classificazione del comune e definizione del centro urbano

            Il comune di BRUINO in relazione alle caratteristiche della rete  distributiva, della dotazione dei servizi, delle condizioni socioeconomiche e di consistenza demografica, ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’Allegato A alla D.C.R. n° 563-13414 e  successive modifiche e  integrazioni, risulta compreso nella seguente classificazione:

            b) comune della rete SECONDARIA del tipo comune INTERMEDIO: (v. allegato         D.C.R. n. 59-10831 del 24.3.2006)

            COMUNE INTERMEDIO: PROVINCIA DI TORINO: BRUINO*

            *compreso nell’area di programmazione commerciale di TORINO

            14.11.2  Classificazione delle zone di insediamento commerciale

            Nel Comune di BRUINO si riconoscono le seguenti zone di insediamento commerciale

Addensamenti:

Tipo

 

Descrizione

 

A BRUINO

A.1

Addensamento storico rilevante:

È l’ambito commerciale di antica formazione che si  è sviluppato spontaneamente intorno al fulcro del territorio comunale  (Piazza principale, piazza del mercato, Chiesa, Municipio e simili) caratterizzato dalla presenza di attività  commerciali e di servizi non rivolte prevalentemente al vicinato e da una buona densità residenziale. È riconoscibile nell’area centrale del centro abitato e può non coincidere con la perimetrazione degli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico così come definiti dall’articolo 24 della LR 56/77 e s.m.i. 

 

 

 

Zona delimitata

A.4

Addensamento commerciale urbano minore o debole:

Si riconosce in ambiti urbani che non hanno le caratteristiche per essere classificati A.1. A.2. e A.3. È ogni ambito semicentrale di non antica formazione ubicato nel centro abitato e nel tessuto residenziale del Comune, lambito o percorso da assi viari di livello urbano locale, caratterizzato da una presenza di offerta commerciale limitata alle funzioni meno rare. Gli addensamenti minori sono interclusi tra i vari tipi di addensamento.

 

Via Orbassano – da Piazzale Alba Serena all’angolo di Via dei Tigli e Via Rivalta

Localizzazioni

Tipo

 

Descrizione

 

A BRUINO

 

 

 

 

 

 

L.1

Localizzazioni commerciali urbane non addensate:

Si riconoscono in aree che non hanno le caratteristiche per essere classificate A.1, A.2, A.3, A.4 e A.5. Sono aree totalmente intercluse nel tessuto residenziale nell’ambito del centro abitato, preferibilmente lambite o percorse da assi viari di livello urbano. Sono candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei residenti o al potenziamento dell’offerta nel quadro del processo di riqualificazione urbana.

Area CO 1 P.R.G.C.

L.1.1 

Via Torino angolo via Mulino

Area CO 2 P.R.G.C.

 L.1.2

Via Torino tra le vie del Mulino e

Via Volvera

Area TR P.R.G.C.

L.1.3

Via Orbassano alla

 confluenza con la via Torino, di fronte all’intersezione con la via Candiolo

Area CO 3 CO 4 P.R.G.C.

L.1.4

Via Orbassano angolo viale Marconi

 

 

 

 

 

 

 

 

L.2

Localizzazioni commerciali urbano-periferiche  non addensate:

Si riconoscono in aree che non hanno le caratteristiche per essere classificate A.1, A.2, A.3, A.4 ed L.1 e che non sono intercluse tra esse. Le localizzazioni commerciali urbano-periferiche  non addensate sono ubicate in prossimità del tessuto residenziale, urbano esistente o previsto ed anche all’esterno. Esse sono preferibilmente lambite o percorse da assi viari di primo livello e  sono candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei consumatori nel quadro del processo di riqualificazione urbana. Possono includere eventualmente anche attività commerciali e/o di servizio preesistenti, compresi gli addensamenti A.5. Il riconoscimento è consentito quando non vi sia contrasto con il PTP e in sua assenza previa acquisizione del parere della Provincia.

 

 

 

Area CO 5 P.R.G.C.

 

Lungo l’asse stradale della SS 589, detta Pinerolo-Susa, angolo via Vinovo

            Le localizzazioni commerciali urbane non addensate L.1, di cui al comma 4 lettera a), potranno  essere riconosciute anche in sede di procedimento per il rilascio delle      autorizzazioni di cui all’articolo 15, sempre che lo strumento urbanistico generale           e/o esecutivo vigente preveda le destinazioni d'uso di cui all’articolo 24 già al momento della presentazione dell’istanza di autorizzazione commerciale; il suddetto riconoscimento avviene mediante l’applicazione di tutti i parametri di cui al        prospetto 4 della DCR previsti per un Comune Intermedio, senza alcuna possibilità          di deroga.

 

 

 

 

           14.11.3 Compatibilità territoriale dello sviluppo

            Nella tabella che segue sono riportate le compatibilità territoriali dello sviluppo che        definiscono il tipo di struttura commerciale ammessa in funzione della classificazione   del Comune e degli addensamenti e localizzazioni individuate:

 

Tipologia delle strutture distributive

Superficie

di vendita (mq)

Addensamenti

Localizzazioni

A1

A3

A4

A5

L1

L2

 

VICINATO

      fino a 150

Si

=

Si

=

Si

(1)

Medie strutture di vendita

M - SAM1

      151 – 250

Si

=

Si

=

Si

No

 

M - SAM2

      251 – 900

Si

=

Si

=

Si

No

 

M - SAM3

      901 – 1500

No

=

No

=

Si

 

M - SE1

      151 – 400

Si

=

Si

=

Si

 

M - SE2

      401 – 900

Si

=

=

Si

 

M - SE3

      901 – 1500

No

=

No

=

Si

Medi Centri commerciali

M -  CC

      151 – 1500

Si

=

No

=

Si

Grandi strutture di vendita

G - SM1

    1501 – 4500

No

=

No

=

    Sì(4) 

No

 

G - SM2

    4501 – 7500

No

=

No

=

No

No

 

G - SM3

    7501 – 12000

No

=

No

=

No

No

 

G - SM4

> 12000

No

=

No

=

No

No

 

G  - SE1

1501 – 3500

No

=

No

=

No

Sì (2)     

 

G  - SE2

3501 – 4500

No

=

No

=

No

No

 

G  - SE3

4501 – 6000

No

=

No

=

No

No

 

G  - SE4

> 6000

No

=

No

=

No

No

Grandi Centri commerciali

G  - CC1

fino a 6000

No

=

No

=

    Sì(2)     

                                               

G - CC2

6001 – 12000

No

=

No

=

No

No

                                       

G - CC3

12001 – 18000

No

=

No

=

No

No

                                     

G - CC4

> 18000

No

=

No

=

No

No

 

(1) Solo nei centri commerciali compatibili con le presenti tabelle

 (2) Solo fino a 3.000 mq.

 (4) Solo fino a 1.800 mq.

 

 

 

 

            14.11.4 Attuazione della destinazione d’uso commerciale

            La destinazione d’uso commerciale è univoca ed è individuata secondo i seguenti           principi fissati dall'articolo 24 della DCR n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 e       successive modifiche:

            a) commercio al dettaglio: è attribuita nell’ambito degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali senza alcuna specifica limitazione delle tipologie di            strutture distributive compatibili; nelle altre zone del territorio urbanizzato è     attribuita per consentire la realizzazione degli esercizi di vicinato. Tale destinazione è integrata o al tessuto residenziale o alle attività produttive industriali, artigianali, al terziario non pubblico e al commercio all’ingrosso. Ai sensi dell’articolo 26, primo comma, lettera f) della l.r. 56/1977, come sostituita dalla legge regionale sul commercio, sono compresi nella destinazione d’uso commerciale i pubblici esercizi,          l’artigianato e le attività terziarie al servizio della persona;

            b) commercio all’ingrosso: tale destinazione deve essere integrata, di norma, alle            attività produttive industriali, artigianali e commerciali.

 

            La destinazione d’uso commerciale abilita alla realizzazione di insediamenti commerciali solo nei casi in cui siano rispettate le compatibilità di cui all’articolo 17 e i vincoli ed i requisiti di natura urbanistica fissati agli articoli 23, 25, 26 e 27 dell’allegato A (DCR n. 59-10831 del 24.3.2006)

 

            14.11.5 Strutture di vendita

            Nel territorio Comunale di BRUINO nel rispetto della Tabella della Compatibilità territoriale allo sviluppo (tabella 6  DCR n. 59-10831 del 24.3.2006) sono consentiti:

 

            1) esercizi di vicinato: consentiti anche esternamente all’addensamento e alle localizzazioni commerciali purché compresi in ambiti già edificati (salvo che si tratti di aree o edifici già destinati a servizi pubblici) ed in aree e/o edifici ove la destinazione commerciale al dettaglio sia consentita dallo strumento urbanistico      generale e/o esecutivo vigente ed operante;

 

            2) medie e grandi strutture di vendita: consentite esclusivamente negli addensamenti e nelle localizzazioni commerciali, (salvo che si tratti di aree o edifici già destinati a servizi pubblici) ed in aree e/o edifici ove la destinazione commerciale al dettaglio sia consentita dallo strumento urbanistico generale e/o esecutivo vigente ed operante.

 

            14.11.6 Nuove aperture, trasferimenti, variazione della superficie e di settore                                merceologico degli esercizi commerciali

            Le nuove aperture, il trasferimento e le variazioni della superficie e del settore merceologico  di esercizi commerciali sono soggette a quanto disposto dall’articolo 15 della D.C.R. n° 563-13414 e successive modifiche e integrazioni

 

            14.11.7 Misure di tutela dei beni culturali e ambientali

            Le attività commerciali si svolgono nel rigoroso rispetto dei beni culturali e ambientali  individuati ai sensi dell’articolo 24  della legge regionale n. 56/1977, e successive modifiche ed integrazioni, del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 (Codice dei beni      culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 137/02), e soggetti a specifiche       prescrizioni di conservazione.

 

            Nell’addensamento A1 del Comune di BRUINO, nella parte in cui coincide con la perimetrazione del nucleo storico, individuato ai sensi dell’art.24 della legge regionale n. 56/1977 quale insediamento urbano avente carattere storico-artistico e/o ambientale, ogni intervento edilizio funzionale all’esercizio dell’attività             commerciale nell’addensamento A.1 è soggetto al rispetto dei disposti dell’articolato delle Nta del PRGC.

 

           14.11.8 Standard e fabbisogno di parcheggi e di altre aree per la sosta

            Lo standard minimo per parcheggi pubblici riferito alla superficie lorda di pavimento delle tipologie di strutture distributive è stabilito nel rispetto dell’articolo 21, primo comma, numero 3) della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dalla legge regionale sul commercio.

 

            Ai sensi dell’articolo 21, secondo comma della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dalla legge regionale sul commercio, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto al primo comma, numero 3) dell’articolo 21 della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dalla legge regionale sul commercio, lo standard relativo al fabbisogno totale di posti a parcheggio pubblico è determinato nella misura del 50 per cento del fabbisogno di posti a parcheggio e conseguente superficie ottenuto dall’applicazione dei parametri della tabella di cui al comma 3 ed ai commi 4 e 6.

 

            Il fabbisogno totale di posti a parcheggio è calcolato secondo i parametri della     tabella che segue, con l’avvertenza che il coefficiente di trasformazione in superficie (mq) di ciascun posto parcheggio è pari a :

a)                26  mq, comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati al piano di campagna;

b)           28 mq, comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati nella struttura degli edifici o in apposite strutture pluripiano.

 

Casella di testo:

              

            14.11.9 Verifiche di impatto sulla viabilità

            Ai sensi e per gli effetti della DCR n. 563-13414 s.m.i. articolo 26, per quanto attiene alle verifiche di impatto sulla viabilità, lo studio e le soluzioni progettuali relative sono rimandate alla fase di istruttoria di ogni singola domanda alle stesse subordinata; sono interessate attività commerciali  (nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti, modifica o aggiunta di settore merceologico) con superficie di vendita superiore a mq. 900 ovvero a mq 1.800 secondo le zone di insediamento. Si richiamano le particolari fattispecie e modalità previste all’art. 26, comma 3° ter e seguenti, della DCR sopra richiamata.

 

            14.11.10 Verifiche di compatibilità ambientale

            Ai sensi e per gli effetti della DCR n. 563-13414 s.m.i. articolo 27, la valutazione ambientale degli insediamenti commerciali, nei casi previsti all’art. 4 e dall’allegato B1 della LR 40/98, è coordinata con il procedimento di autorizzazione urbanistica preliminare al rilascio di titoli abilitativi di cui al 7° e 8° comma dell’art. 26 LR 56/77 s.m.i.

 

            14.11.11 Progetto unitario di coordinamento

            Va approvato dal Consiglio Comunale solo  nel caso in cui siano riconosciuti nel            territorio del Comune addensamenti extraurbani A.5 e/o localizzazioni urbano periferiche L.2, successivamente al parere della provincia, acquisito con le modalità procedimentali indicate agli articoli 13 e 14 della DCR n.  563-13414 e s.m.i. 

            Tale progetto deve contenere le indicazioni relative alle esigenze infrastrutturali, di organizzazione funzionale dell’intera area in ordine al sistema della viabilità e degli accessi, così come previsto all’art. 26,   il  posizionamento    e   il     dimensionamento  delle   aree destinate al soddisfacimento del fabbisogno di posti auto di cui all’articolo 25, al soddisfacimento delle aree a standard, in modo da soddisfare quanto prescritto             relativamente alle nuove singole possibili proposte; inoltre, deve contenere apposita       analisi di compatibilità ambientale dell’intera area, secondo quanto indicato all’articolo 27, dalla quale devono discendere le indicazioni progettuali relative per le successive fasi di attuazione.

            L’approvazione del progetto unitario di coordinamento da parte del comune è     condizione pregiudiziale al compiersi degli interventi soggetti ad autorizzazione commerciale per medie e grandi strutture di vendita ed a permesso a costruire. Il progetto approvato può essere attuato per parti con S.U.E., purché dotate di continuità territoriale ed estensione adeguata a risolvere le esigenze infrastrutturali e di organizzazione funzionale dell’area.

 

            14.11.12 Contestualità tra autorizzazioni commerciali e permessi di costruire

            Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 114/98, della LR 28/99 e della DCR n. 563-13414 e s.m.i. articolo 28, per quanto attiene al rilascio dei permessi di costruire e delle         autorizzazioni commerciali si rimanda a quanto previsto all’articolo 28 della DCR già citata.

 

            14.11.13 Norme specifiche per la localizzazione L2 (area CO5)

Sui fronti del lotto verso le aree residenziali e verso l’area agricola, dovranno essere previste sistemazioni a verde con siepi ed alberi di alto fusto di essenze autoctone, al fine di creare una fascia di protezione e di antinquinamento.

Sul fronte strada, la cui sezione tipo è prescritta all’allegato 4 Sezioni stradali- S9, dovranno essere previste analoghe sistemazioni a verde e dovrà essere particolarmente studiato il sistema dell’accessibilità da via Vinovo, con soluzioni che concentrino o riducano ad uno il numero degli accessi, che prevedano parcheggi alberati e che consentano la miglior collocazione del percorso ciclo-pedonale previsto dal Piano.

Fatti salvi i parametri urbanistico-edilizi, indicati all’allegato 1 - Tabella Riepilogativa delle presenti Norme, sono prescritti tipologie e materiali che si inseriscano armonicamente nel contesto agricolo circostante.

Inoltre sui tratti fronteggianti i lotti residenziali è richiesta la formazione di fascia di verde con piantumazione di alberi ad alto fusto, profonda 20 mt.

 

 

14.12 - AREE PER SERVIZI-

In tali aree saranno ammessi gli interventi necessari al funzionamento od alla realizzazione degli edifici, delle attrezzature ed impianti conformi alle specifiche destinazioni indicate dal piano.

In sede di strumento urbanistico esecutivo, le aree per servizi potranno subire, nel rispetto della superficie prevista, modificazioni di forma ed ubicazione necessarie per la miglior organizzazione urbanistica del contesto territoriale interessato.

Gli interventi strutturali in tali aree, di norma non avranno limitazioni di densità e di altezza e saranno soggetti esclusivamente alle prescrizioni che disciplinano la confrontanza di cui in altra parte delle presenti norme.

Le superfici per parcheggi pubblici potranno essere dislocate su più livelli entro e/o fuori terra, anche ai fini della formazione e/o maggior fruizione delle aree per altri tipi di servizi. In tal caso, mediante apposite convenzioni, il Comune potrà disporre che aliquote di detti parcheggi siano riservate all’uso privato.

L’area per servizi, individuata sulle Tavole con il numero 25, destinata a verde per lo sport, costituisce un ampliamento dell’attuale complesso sportivo e dovrà essere realizzata mediante un’ampia zona verde all’interno della quale saranno ammessi esclusivamente attrezzature e impianti per lo sport con relativi parcheggi. Le strutture edilizie destinate agli impianti sportivi, con i relativi servizi, non dovranno superare l’altezza di mt. 10.00, con un rapporto di copertura non superiore a 1/10 della superficie fondiaria. E’ ammessa la residenza, limitatamente alle esigenze abitative del custode o gestore, con superficie utile lorda non superiore a 120 mq.

Inoltre potranno essere realizzate piccole costruzioni (depositi, chioschi,  tribunette, servizi igienici) al servizio di attrezzature all’aperto (quali percorsi ginnici, aree o corsie di allenamento o riscaldamento); l’entità di tali costruzioni, da valutarsi caso per caso, dovrà essere effettivamente contenuta (H max 3.00 mt. e sup. max 50 mq.).

Nell’area sono ammesse anche attività di protezione civile, con la possibilità di realizzare ricoveri per automezzi.

Nell’area per servizi, individuata sulle tavole con il numero 24, destinata a verde per lo sport, saranno ammessi esclusivamente attrezzature ed impianti per lo sport e relativi parcheggi, con gli stessi parametri urbanistico-edilizi dell’area per servizi pubblici n. 25.

 

 

14.13 - EDIFICI IN CONTRASTO CON LA DESTINAZIONE DI AREA - EDIFICI NON UTILIZZATI.

Per gli edifici esistenti, in contrasto con la destinazione di area, si applicano le seguenti norme:

a)     per edifici residenziali, sono ammessi:

-          interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e restauro, di ristrutturazione edilizia;

-          modesti ampliamenti (una tantum) necessari al miglioramento funzionale dell’edificio e degli impianti igienico-sanitari, non eccedenti il 20% del volume residenziale esistente e comunque non superiore ai 200 mc (con un minimo di 50 mc anche se eccedenti il 20% ammesso);

b)        per edifici destinati ad attività varie (produttive, artigianali di servizio, depositi, ecc.) non moleste e non inquinanti, sono ammessi:

-          interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia;

-          modesti ampliamenti (una tantum) necessari al miglioramento funzionale dell’edificio e degli impianti igienico-sanitari e tecnologici, non eccedenti il 20% della superficie esistente e comunque non superiore a 50 mq;

Nel caso di edifici con tipologia agricola gli ampliamenti di cui sopra dovranno prioritariamente avvenire attraverso il recupero di volumi agricoli esistenti, porticati, travate, fienili nell’ambito della sagoma massima dell’edificio; forme e materiali degli interventi di ampliamento degli edifici, dovranno garantire il corretto inserimento ambientale dei medesimi.

Per gli edifici non utilizzati, presenti in zona agricola E, sono sempre ammesse le destinazioni residenziali.

Tutti gli interventi dovranno attuarsi nel rispetto dei valori ambientali.

Gli ampliamenti non sono ammessi per gli edifici condonati.