Ai
sensi dell’art. 13 della L.U.R. il presente Piano articola gli interventi ammissibili
per le varie categorie omogenee d’uso del suolo, di cui all’art. 12 delle
presenti norme, nel rispetto delle seguenti definizioni, fatte salve eventuali
ulteriori specificazioni in sede di strumenti urbanistici esecutivi, in
relazione alle peculiarità del tessuto edilizio e microurbanistico considerato:
a) Manutenzione ordinaria
le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, purchè
non comportino la realizzazione di nuovi locali o l’ampliamento di quelli
esistenti, nè modifiche alle strutture od all’organismo edilizio.
b) Manutenzione straordinaria
le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici,
nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici,
sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni d’uso e l’aumento del
numero dei locali utili o abitabili, non vengano variate la posizione e la
forma delle strutture portanti e dei collegamenti verticali ed orizzontali, il
tipo e le pendenze delle coperture.
c) Restauro e risanamento
conservativo
gli interventi rivolti a conservare
l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi
compatibili.
Tali interventi
comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi
costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli
impianti richiesti dalle esigenze d’uso, l’eliminazione degli elementi estranei
all’organismo edilizio.
d) Ristrutturazione edilizia
gli interventi rivolti a
trasformare gli organismi edilizi, mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio
in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono
il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio,
l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti,
senza aumento delle superfici e dei volumi esistenti. Nell’ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti
nella demolizione e successiva ricostruzione dei fabbricati a condizione che
non vengano modificate la conformazione planovolumetrica (stessa volumetria e
sagoma) e le distanze preesistenti secondo le definizioni dei parametri edilizi
riportate nel regolamento edilizio.
a)
Sostituzione edilizia
gli interventi che prevedono la demolizione dei fabbricati oltre i
limiti e le condizioni della ristrutturazione edilizia accompagnata da
contestuale riedificazione. La successiva riedificazione
del nuovo organismo edilizio, anche diverso da quello originario, potrà
avvenire entro i limiti delle volumetrie preesistenti e nel rispetto delle
prescrizioni derivanti dai restanti parametri urbanistici previsti dal Piano
Regolatore e dal regolamento edilizio.
f) Ristrutturazione
urbanistica
gli interventi rivolti a
sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante
un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del
disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
g) Completamento
gli interventi rivolti alla
realizzazione di nuove opere, su porzioni del territorio già parzialmente
edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli
allineamenti, alle altezze massime, nonchè alla tipologia ed alle
caratteristiche planivolumetriche degli edifici.
h) Nuovo impianto
gli interventi rivolti
all’utilizzazione di aree inedificate, da disciplinare con appositi indici,
parametri ed indicazioni specifiche tipologiche.
Le categorie
omogenee d’uso del suolo, di cui all’art. 12 delle presenti norme, fanno
riferimento alla seguente casistica, e per gli interventi nelle aree IDR,
dovranno seguire le prescrizioni dell’art. 20 seguente.
Area interessata agli
insediamenti urbani che rivestono carattere storico-artistico ed ambientale,
individuata nelle planimetrie del presente piano.
L’intera zona A è soggetta
alle prescrizioni riportate nel successivo TITOLO IV.
Gli
specifici interventi ammessi nella zona A sono illustrati in dettaglio nelle
Tavole 4A, 4B, 4C e nelle Tabelle Normative del Centro Storico allegate alle
presenti N.d.A. e sono subordinati al rilascio di permesso di costruire.
Aree in gran parte o totalmente edificate, in cui sono
ammessi:
- interventi di
manutenzione ordinaria e
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e sostituzione
edilizia;
- è ammesso l’aumento della superficie
residenziale utile di calpestio in misura non superiore al 20% della superficie preesistente, senza
mutamento di volume;
-
è consentito il recupero alla destinazione d’uso
abitativa o turistico – ricettiva di volumi agricoli, travate, porticati e
fienili di carattere permanente, nell’ambito della sagoma massima
dell’edificio; è consentita la traslazione dei solai per l’adeguamento delle
altezze interne dei locali destinati ad abitazione;
-
negli edifici uni e bifamiliari sono altresì ammessi
aumenti di volume non eccedente al 20% dell’esistente per miglioramento
igienico-funzionale, in assenza di volumi recuperabili; 25 mq sono comunque
consentiti in assenza di volumi recuperabili;
- interventi di ampliamento, demolizione e
ricostruzione, nuova costruzione su lotti inedificati e solo parzialmente edificati.
Gli interventi sono subordinati al rilascio del permesso di costruire
o alla presentazione di SCIA.
La densità fondiaria massima
raggiungibile su ciascun lotto, edificato o libero, è di 0.80 mc/mq, l’altezza
massima consentita è di mt. 7.50 con due piani fuori terra, il rapporto di
copertura è 1/3; è ammesso l’uso delle mansarde e dei
sottotetti come abitazione purchè abbiano altezza media di mt. 2,70 e purchè la
loro cubatura sia considerata nel computo generale dell’edificio.
Tutte le aree residenziali di
completamento B, oggetto di trasformazione con la presente variante strutturale
n. 2, conservano la capacità edificatoria in dotazione prima della detta
variante.
Aree inedificate in cui sono
ammesse nuove costruzioni, secondo gli indici di densità fondiaria, altezze,
numero di piani, definiti nella Tabella 1, allegata alle presenti N.d.A., e con
rapporto di copertura di 1/3.
Gli interventi nelle aree C*
dovranno essere attuati mediante strumenti urbanistici esecutivi (di cui
all’art. 43 della L.U.R.) estesi all’intera area, fermi restando i disposti
dell’art. 8 delle presenti norme e del 1° comma dell’art. 43 della L.U.R..
14.4 - AREE
ZI-ZIC- ZICC- ZRU –
ZT
In tale categoria omogenea d’uso,
di cui all’art. 12.4 e 12.13 delle presenti norme, gli interventi avverranno
esclusivamente secondo quanto indicato nel successivo TITOLO V, nelle Schede
Normative allegate alle presenti N.d.A. e nell’allegato 1.
Nelle
aree artigianali -ZA- gli interventi si attueranno secondo le indicazioni
riportate nel successivo TITOLO V e
nelle Schede Normative allegate alle presenti N.d.A..
Nelle aree artigianali
-ZA- già
esistenti e situate al di fuori della specifica zona artigianale di Viale Marconi, sono ammessi interventi
di manutenzione ordinaria e di
manutenzione straordinaria con
possibilità di ampliamento, fino al 20% della superficie esistente,
limitatamente ad esigenze igieniche, di sicurezza e di funzionalità degli
impianti e nel rispetto del rapporto di copertura di 1/2.
I fabbricati delle
aree succitate non dovranno superare l’altezza massima di mt. 6.50 misurata
sottocatena o all’intradosso dell’ultima soletta di copertura.
Saranno consentite
costruzioni per gli uffici e per l’alloggio del custode o del proprietario,
seguendo, in ogni caso, le indicazioni riportate nel successivo TITOLO V.
Nelle aree M, in
tutto o in parte già edificate, sono ammessi interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di sostituzione
edilizia e di
nuova costruzione.
La densità
fondiaria massima raggiungibile su ciascun lotto, , è
di 0.80 mc/mq; per le abitazioni l’altezza massima consentita è di mt. 7.50 con
due piani fuori terra e rapporto di copertura di 1/3; per
i capannoni l’altezza massima consentita è di mt. 6.00 e rapporto di copertura
di 1/2.
In tale categoria
omogenea d’uso, di cui all’art. 12.7 delle presenti norme, sono ammessi:
• interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di edifici esistenti;
• interventi per la realizzazione di attrezzature ed infrastrutture
inerenti all’attività agricola, nonchè interventi per la realizzazione di
abitazioni rurali che rispettino i seguenti limiti di densità fondiaria, a
seconda delle colture in atto o in progetto nell’azienda interessata (a norma
dell’art. 25 L.U.R.):
- terreni a colture protette in serre fisse 0.06 mc/mq
- terreni a colture orticole e floricole
specializzate 0.05 mc/mq
- terreni a colture legnose specializzate 0.03 mc/mq
- terreni a seminativo e a prato permanente 0.02 mc/mq
-
terreni a bosco e a coltivazione industriale del legno annessi ad
aziende
agricole (non più di 5 ha per azienda) 0.01
mc/mq
-
terreni a pascolo e a prato-pascolo permanente di aziende silvo-pastorali
(max 500 mc.)
0.001
mc/mq
Il
volume edificabile è calcolato per ogni azienda agricola al netto dei terreni
classificati come incolti ed al lordo degli edifici eventualmente esistenti,
senza considerare le attrezzature e le infrastrutture tecniche al servizio
dell’agricoltura.
E’ ammessa l’utilizzazione di tutti gli appezzamenti
componenti l’azienda, anche non contigui, purchè esistenti sul territorio di
Bruino o su territori di Comuni limitrofi, ai fini delle norme sulla formazione
della proprietà coltivatrice.
Per
aziende che eventualmente insistano su terreni di Comuni limitrofi, è ammesso
nell’ambito di aree a destinazione agricola, l’accorpamento dei volumi
sull’area di un solo Comune, a condizione che l’edificio per residenza rurale
non superi i 1.500 mc.
Gli
indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto od in
progetto. Gli eventuali cambiamenti di classe e l’applicazione della relativa
densità fondiaria, sono verificati dal Comune in sede di rilascio del permesso
di costruire, senza che costituiscano variante al Piano Regolatore.
Il
trasferimento della cubatura edilizia a fini edificatori, ai sensi dei commi 11
e 12 dell’art. 25 della L.U.R., deve risultare da apposito atto di vincolo,
trascritto nei registri della proprietà immobiliare. Non sono ammessi
trasferimenti di cubatura tra aziende diverse. Tutte le aree la cui cubatura è
stata utilizzata a fini edificatori, sono destinate a “non edificandi” e sono
evidenziate su mappe catastali tenute in
pubblica visione. Per quanto non è stato richiamato valgono le
prescrizioni contenute nell’art. 25 della L.U.R.. Non sono ammessi aumenti di
volume per gli immobili classificati tra i beni culturali.
Sugli
edifici esistenti destinati all’allevamento intensivo di animali sono ammessi
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento e
ristrutturazione edilizia, ampliamenti necessari al miglioramento degli
impianti e all’aumento della produzione.
Il
rapporto di copertura massimo consentito è pari ad 1/10
della superficie fondiaria del lotto di proprietà.
La
distanza minima di questi allevamenti dalle aree urbanizzate deve essere di mt.
100.
Contestualmente
all’attuazione degli interventi si dovrà provvedere alla sistemazione dell’area
attraverso la piantumazione con alberi di alto fusto, alla messa in opera di
impianti di depurazione delle acque reflue, alla realizzazione di idonee
strutture destinate alla raccolta degli escrementi e dei rifiuti, a garantire
con documentazione ufficiale e con specifici impianti la potabilità delle acque
ad uso domestico.
Come
previsto al comma 14 dell’art. 25 della L.U.R., è ammesso, in deroga ai limiti
di densità fondiaria stabiliti dal presente articolo, l’ampliamento delle
residenze rurali degli imprenditori agricoli a titolo principale per le quali
venga dimostrato il particolare disagio abitativo e la contemporanea
insufficiente dotazione aziendale di superficie coltivata, nella misura del 20%
della cubatura residenziale esistente e comunque non superiore a 100 mc.
L’ampliamento dovrà prioritariamente avvenire
attraverso il recupero di volumi agricoli esistenti, porticati, travate,
fienili nell’ambito della sagoma massima dell’edificio; forme e materiali degli
interventi di ampliamento degli edifici, dovranno garantire il corretto
inserimento ambientale dei medesimi.
Queste
aree non sono aree destinate ai servizi pubblici (art. 22 L.U.R.) ma aree
destinate ad insediamenti di interesse pubblico o collettivo, di iniziativa,
proprietà e gestione pubblica o privata.
In
tale categoria di aree, di norma ogni intervento dovrà essere strettamente
coerente con la funzione assegnata e potrà essere attuato esclusivamente in
stretta coerenza con lo strumento urbanistico esecutivo esteso all’intera zona.
Oltre
alle specifiche indicazioni dello S.U.E. in tali aree saranno di massima ammessi:
F1- Sangone
- sistemazione dell’intera area a verde con la sola
possibilità di realizzare alcune attrezzature ricreative (aree per giochi,
piazzole di sosta e di pic-nic attrezzate, percorsi ginnici, piste ciclabili);
- attrezzature sportive connesse
al corso d’acqua.
In quest’area è fatto divieto assoluto di nuove
costruzioni e di opere di urbanizzazione eccedenti la semplice sistemazione del
sito a verde o ad attrezzature sportive connesse al corso d’acqua secondo i
disposti dell’art. 30 della L.U.R. e del Piano d’Area del Sistema delle Aree
Protette della Fascia Fluviale del Po nel tratto torinese -Area Stralcio del
torrente Sangone- (adottato dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Fluviale
del Po Torinese n. 47/98 e approvato dal Consiglio Regionale il 30/05/2002).
Per gli aspetti ecologici si rimanda all’art. 14
ter.3.1.
F2- Cerrina
Sull’ex-area aeroportuale (attualmente non più in uso
e di cui, con disposizione ENAC del 18/12/01, è cessato l’esercizio e sono
stati cancellati i vincoli aeroportuali) saranno ammessi interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione degli edifici esistenti per i quali sono ammesse
destinazioni di uso turistico- ricettive e ricreative-sportive.
Per la destinazione turistico-ricettiva sarà consentita
la demolizione degli edifici esistenti e la realizzazione di una struttura di pari cubatura, di altezza
non superiore a mt 10.00 e con
un rapporto di copertura non superiore a
¼ della superficie territoriale.
Sarà ammesso un ampliamento
(una tantum) fino al 10% della cubatura esistente. L’intera area sarà sistemata
a verde attrezzato ricreativo-sportivo.
Gli interventi dovranno essere attuati con S.U.E.
esteso all’intera area: sarà obbligatorio reperire, in fase di S.U.E. le aree
servizi ex art. 21 L.U.R..
Non sarà comunque ammesso alcun tipo di opera per
la realizzazione della quale occorrono movimenti di terra consistenti e
variazioni importanti dello stato dei luoghi.
F3- Sangonetto (compresa area ricadente in classe IIIa)
L’area da tutelare si estende sul corridoio ripario ben sviluppato
lungo parte del rio Sangonetto per costituire elemento di identificazione e
protezione della pista ciclabile prevista a margine.
Dovrà essere garantito almeno il mantenimento
degli attuali elementi di naturalità presenti (es. fascia di vegetazione lungo il Sangonetto).
La conservazione di tale area e una sua
rinaturalizzazione (ampliamento della fascia riparia lungo il Sangonetto che
corre lungo il confine comunale e ripristino dei tratti in cui tale fascia è interrotta) riveste
particolare interesse anche per la sua posizione in continuità con il Parco
provinciale del Monte S.Giorgio.
Una valorizzazione naturalistica di quest’area
risulta inoltre coerente con il progetto di una pista ciclabile in quanto contribuisce a rendere
maggiormente piacevole l’area per i fruitori.
Per gli aspetti ecologici si rimanda all’art. 14
ter.3.2.
Area
destinata ad attrezzature turistico-ricettive, ricreative e commerciali nella
quale gli interventi, a carattere unitario, sono subordinati alla redazione di
uno strumento urbanistico esecutivo esteso all’intera area, con una densità
fondiaria massima di 0.50 mc/mq non superiore a 3 p. f.t. e con rapporto di
copertura di 2/3. In fase di S.U.E. sarà obbligatorio
reperire le aree servizi ex art. 21 L.U.R..
Sui
fronti del lotto verso l’area residenziale e verso l’area agricola, dovranno
essere previste sistemazioni a verde con siepi ed alberi di alto fusto di
essenze autoctone, al fine di creare una fascia di protezione ambientale e anti
inquinamento.
Sul
fronte strada dovranno essere previste analoghe sistemazioni a verde e dovrà
essere studiato il sistema dell’accessibilità da via Orbassano (ad esempio con
sistemi a rotatoria), con soluzioni che concentrino o riducano ad uno il numero
degli accessi (integrandosi con l’accesso del lotto residenziale di
completamento e con l’area a servizi 29I, confinanti), che prevedano
parcheggi alberati e che consentano la miglior collocazione del percorso
ciclo-pedonale previsto dal Piano.
14.10 - AREE PER ATTREZZATURE SANITARIE AS-
Aree già in parte edificate sulle quali sono ammessi:
- interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia;
- interventi di ampliamento
necessari al miglioramento degli impianti, al miglioramento funzionale del
complesso e comunque sempre destinati a locali di degenza e alle relative
attrezzature.
Gli ampliamenti consentiti non possono comunque essere superiori al 25%
della cubatura esistente, alla data dell’approvazione della presente Variante, con altezze non
superiori a quelle attuali.
In tali aree sono ammesse infrastrutture interrate, anche in presenza di
una ridotta soggiacenza della falda idrica superficiale, in deroga all’art. 20
– AREE “IDR”, alle seguenti condizioni:
- gli interventi dovranno
essere corredati da uno specifico studio idrogeologico –idraulico, in cui
dovranno essere valutati sia l’effettivo volume di acqua da emungere, in
funzione delle dimensioni dell’opera e della durata dei cantieri, sia il dimensionamento del
sistema di drenaggio, le quantità e le tipologie dei materiali da impiegare, le
tecniche e le tempistiche di posa degli stessi;
- gli interventi dovranno
essere corredati da uno specifico progetto relativo all’impermeabilizzazione definitiva della struttura
in sotterraneo, in cui dovranno essere riportate tipologie e quantità dei
materiali impiegati, tecniche e tempistiche di posa degli stessi.
Come dato generale, il
progettista e l’impresa esecutrice dovranno tenere conto delle indicazioni riportate nello
studio geologico-idrogeologico connesso alla realizzazione di interrati.
14.11 - AREE PER
ATTIVITA’ E USI COMMERCIALI - A1 - A4 - L1 - L2 (ai sensi del D.Lgs n° 114/98)
Il comune di BRUINO in relazione
alle caratteristiche della rete distributiva, della dotazione dei
servizi, delle condizioni socioeconomiche e di consistenza demografica, ai fini
dell’applicazione delle disposizioni dell’Allegato A alla D.C.R. n° 563-13414
e successive modifiche e integrazioni, risulta compreso nella seguente
classificazione:
b) comune della rete SECONDARIA del
tipo comune INTERMEDIO: (v. allegato D.C.R.
n. 59-10831 del 24.3.2006)
COMUNE INTERMEDIO: PROVINCIA DI
TORINO: BRUINO*
*compreso nell’area di
programmazione commerciale di TORINO
14.11.2 Classificazione delle zone
di insediamento commerciale
Nel Comune di BRUINO si riconoscono
le seguenti zone di insediamento commerciale
Addensamenti:
Tipo |
Descrizione |
A
BRUINO |
A.1 |
Addensamento
storico rilevante: È l’ambito
commerciale di antica formazione che si
è sviluppato spontaneamente intorno al fulcro del territorio
comunale (Piazza principale, piazza
del mercato, Chiesa, Municipio e simili) caratterizzato dalla presenza di
attività commerciali e di servizi non
rivolte prevalentemente al vicinato e da una buona densità residenziale. È
riconoscibile nell’area centrale del centro abitato e può non coincidere con
la perimetrazione degli insediamenti urbani aventi carattere
storico-artistico così come definiti dall’articolo 24 della LR 56/77 e
s.m.i. |
Zona
delimitata |
A.4 |
Addensamento
commerciale urbano minore o debole: Si riconosce in
ambiti urbani che non hanno le caratteristiche per essere classificati A.1.
A.2. e A.3. È ogni ambito semicentrale di non antica formazione ubicato nel
centro abitato e nel tessuto residenziale del Comune, lambito o percorso da
assi viari di livello urbano locale, caratterizzato da una presenza di
offerta commerciale limitata alle funzioni meno rare. Gli addensamenti minori
sono interclusi tra i vari tipi di addensamento. |
Via
Orbassano – da Piazzale Alba Serena all’angolo di Via dei Tigli e Via Rivalta
|
Localizzazioni
Tipo |
Descrizione |
A
BRUINO |
|
|
|
L.1 |
Localizzazioni
commerciali urbane non addensate: Si riconoscono in aree che non hanno le
caratteristiche per essere classificate A.1, A.2, A.3, A.4 e A.5. Sono aree
totalmente intercluse nel tessuto residenziale nell’ambito del centro
abitato, preferibilmente lambite o percorse da assi viari di livello urbano.
Sono candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei residenti o al
potenziamento dell’offerta nel quadro del processo di riqualificazione
urbana. |
Area CO 1 P.R.G.C. L.1.1 Via Torino angolo via Mulino Area CO 2 P.R.G.C. L.1.2 Via
Torino tra le vie del Mulino e Via
Volvera Area
TR P.R.G.C. L.1.3 Via Orbassano alla confluenza con la via Torino, di fronte
all’intersezione con la via Candiolo Area CO 3 CO 4 P.R.G.C. L.1.4 Via
Orbassano angolo viale Marconi |
|
|
|
L.2 |
Localizzazioni
commerciali urbano-periferiche non
addensate: Si riconoscono in aree che non hanno le
caratteristiche per essere classificate A.1, A.2, A.3, A.4 ed L.1 e che non
sono intercluse tra esse. Le localizzazioni commerciali
urbano-periferiche non addensate sono
ubicate in prossimità del tessuto residenziale, urbano esistente o previsto
ed anche all’esterno. Esse sono preferibilmente lambite o percorse da assi
viari di primo livello e sono
candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei consumatori nel quadro
del processo di riqualificazione urbana. Possono includere eventualmente
anche attività commerciali e/o di servizio preesistenti, compresi gli
addensamenti A.5. Il riconoscimento è consentito quando non vi sia contrasto
con il PTP e in sua assenza previa acquisizione del parere della Provincia. |
Area CO 5 P.R.G.C. Lungo l’asse stradale della SS
589, detta Pinerolo-Susa, angolo via Vinovo |
Le localizzazioni commerciali urbane non addensate
L.1, di cui al comma 4 lettera a), potranno
essere
riconosciute anche in sede di procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 15, sempre che lo
strumento urbanistico generale e/o esecutivo vigente
preveda le destinazioni d'uso di cui all’articolo 24 già al momento della presentazione dell’istanza di
autorizzazione commerciale; il suddetto riconoscimento avviene mediante
l’applicazione di tutti i parametri di cui al prospetto 4 della DCR
previsti per un Comune Intermedio, senza alcuna possibilità di deroga.
14.11.3 Compatibilità
territoriale dello sviluppo
Nella tabella che segue
sono riportate le compatibilità territoriali dello sviluppo che definiscono il tipo di struttura
commerciale ammessa in funzione della classificazione del Comune e degli addensamenti e localizzazioni individuate:
Tipologia delle strutture
distributive |
Superficie di vendita (mq) |
Addensamenti |
Localizzazioni |
|||||
A1 |
A3 |
A4 |
A5 |
L1 |
L2 |
|||
|
VICINATO |
fino a 150 |
Si |
= |
Si |
= |
Si |
Sì(1) |
Medie strutture di vendita |
M - SAM1 |
151 – 250 |
Si |
= |
Si |
= |
Si |
No |
|
M - SAM2 |
251 – 900 |
Si |
= |
Si |
= |
Si |
No |
|
M - SAM3 |
901 – 1500 |
No |
= |
No |
= |
Si |
Sì |
|
M - SE1 |
151 – 400 |
Si |
= |
Si |
= |
Si |
Sì |
|
M - SE2 |
401 – 900 |
Si |
= |
Sì |
= |
Si |
Sì |
|
M - SE3 |
901 – 1500 |
No |
= |
No |
= |
Si |
Sì |
Medi Centri commerciali |
M - CC |
151 – 1500 |
Si |
= |
No |
= |
Si |
Sì |
Grandi strutture di vendita |
G - SM1 |
1501 – 4500 |
No |
= |
No |
= |
Sì(4) |
No |
|
G - SM2 |
4501 – 7500 |
No |
= |
No |
= |
No |
No |
|
G - SM3 |
7501 – 12000 |
No |
= |
No |
= |
No |
No |
|
G - SM4 |
> 12000 |
No |
= |
No |
= |
No |
No |
|
G - SE1 |
1501 – 3500 |
No |
= |
No |
= |
No |
Sì (2) |
|
G - SE2 |
3501 – 4500 |
No |
= |
No |
= |
No |
No |
|
G - SE3 |
4501 – 6000 |
No |
= |
No |
= |
No |
No |
|
G - SE4 |
> 6000 |
No |
= |
No |
= |
No |
No |
Grandi Centri commerciali |
G - CC1 |
fino a 6000 |
No |
= |
No |
= |
Sì(2)
|
Sì |
|
G - CC2 |
6001 – 12000 |
No |
= |
No |
= |
No |
No |
|
G - CC3 |
12001 – 18000 |
No |
= |
No |
= |
No |
No |
|
G - CC4 |
> 18000 |
No |
= |
No |
= |
No |
No |
(1) Solo nei
centri commerciali compatibili con le presenti tabelle (2) Solo fino a 3.000 mq. (4) Solo fino a 1.800 mq. |
14.11.4 Attuazione
della destinazione d’uso commerciale
La destinazione d’uso
commerciale è univoca ed è individuata secondo i seguenti principi fissati dall'articolo 24
della DCR n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 e successive
modifiche:
a) commercio al dettaglio:
è attribuita nell’ambito degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali
senza alcuna specifica limitazione delle tipologie di strutture distributive compatibili; nelle altre zone del
territorio urbanizzato è attribuita
per consentire la realizzazione degli esercizi di vicinato. Tale destinazione è
integrata o al tessuto residenziale o alle attività produttive industriali,
artigianali, al terziario non pubblico e al commercio all’ingrosso. Ai sensi
dell’articolo 26, primo comma, lettera f) della l.r. 56/1977, come sostituita
dalla legge regionale sul commercio, sono compresi nella destinazione d’uso
commerciale i pubblici esercizi, l’artigianato
e le attività terziarie al servizio della persona;
b) commercio all’ingrosso:
tale destinazione deve essere integrata, di norma, alle attività produttive industriali, artigianali e
commerciali.
La destinazione d’uso
commerciale abilita alla realizzazione di insediamenti commerciali solo nei
casi in cui siano rispettate le compatibilità di cui all’articolo 17 e i
vincoli ed i requisiti di natura urbanistica fissati agli articoli 23, 25, 26 e
27 dell’allegato A (DCR n. 59-10831 del 24.3.2006)
14.11.5 Strutture di
vendita
Nel territorio Comunale di
BRUINO nel rispetto della Tabella della Compatibilità territoriale allo sviluppo
(tabella 6 DCR
n. 59-10831 del 24.3.2006) sono consentiti:
1) esercizi di vicinato:
consentiti anche esternamente all’addensamento e alle localizzazioni
commerciali purché compresi in ambiti già edificati (salvo che si tratti di
aree o edifici già destinati a servizi pubblici) ed in aree e/o edifici ove la
destinazione commerciale al dettaglio sia consentita dallo strumento
urbanistico generale e/o esecutivo
vigente ed operante;
2) medie e grandi
strutture di vendita: consentite esclusivamente negli addensamenti e nelle
localizzazioni commerciali, (salvo che si tratti di aree o edifici già
destinati a servizi pubblici) ed in aree e/o edifici ove la destinazione
commerciale al dettaglio sia consentita dallo strumento urbanistico generale
e/o esecutivo vigente ed operante.
14.11.6 Nuove aperture,
trasferimenti, variazione della superficie e di settore merceologico degli esercizi
commerciali
Le nuove aperture, il
trasferimento e le variazioni della superficie e del settore merceologico di esercizi commerciali sono soggette
a quanto disposto dall’articolo 15 della D.C.R. n° 563-13414 e successive
modifiche e integrazioni
14.11.7 Misure di
tutela dei beni culturali e ambientali
Le attività commerciali si
svolgono nel rigoroso rispetto dei beni culturali e ambientali individuati ai sensi dell’articolo
24 della legge regionale n. 56/1977, e
successive modifiche ed integrazioni, del D.Lgs 22/1/2004 n. 42 (Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’art. 10 della L. 137/02), e soggetti a specifiche prescrizioni di conservazione.
Nell’addensamento A1 del
Comune di BRUINO, nella parte in cui coincide con la perimetrazione del nucleo
storico, individuato ai sensi dell’art.24 della legge regionale n. 56/1977
quale insediamento urbano avente carattere storico-artistico e/o ambientale,
ogni intervento edilizio funzionale all’esercizio dell’attività commerciale nell’addensamento A.1 è
soggetto al rispetto dei disposti dell’articolato delle Nta del PRGC.
14.11.8 Standard e fabbisogno di parcheggi e di altre aree per la
sosta
Lo
standard minimo per parcheggi pubblici riferito alla superficie lorda di
pavimento delle tipologie di strutture distributive è stabilito nel rispetto
dell’articolo 21, primo comma, numero 3) della legge regionale n. 56/1977, come
sostituito dalla legge regionale sul commercio.
Ai
sensi dell’articolo 21, secondo comma della legge regionale n. 56/1977, come
sostituito dalla legge regionale sul commercio, fatto salvo il rispetto di
quanto prescritto al primo comma, numero 3) dell’articolo 21 della legge
regionale n. 56/1977, come sostituito dalla legge regionale sul commercio, lo
standard relativo al fabbisogno totale di posti a parcheggio pubblico è
determinato nella misura del 50 per cento del fabbisogno di posti a parcheggio
e conseguente superficie ottenuto dall’applicazione dei parametri della tabella
di cui al comma 3 ed ai commi 4 e 6.
Il
fabbisogno totale di posti a parcheggio è calcolato secondo i parametri della tabella che segue, con l’avvertenza che il coefficiente di trasformazione in
superficie (mq) di ciascun posto parcheggio è pari a :
a)
26 mq, comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati al
piano di campagna;
b)
28
mq, comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati nella
struttura degli edifici o in apposite strutture pluripiano.
14.11.9
Verifiche di impatto sulla viabilità
Ai
sensi e per gli effetti della DCR n. 563-13414 s.m.i. articolo 26, per quanto
attiene alle verifiche di impatto sulla viabilità, lo studio e le soluzioni
progettuali relative sono rimandate alla fase di istruttoria di ogni singola
domanda alle stesse subordinata; sono interessate attività commerciali (nuove aperture, trasferimenti,
ampliamenti, modifica o aggiunta di settore merceologico) con superficie di
vendita superiore a mq. 900 ovvero a mq 1.800 secondo le zone di insediamento.
Si richiamano le particolari fattispecie e modalità previste all’art. 26, comma
3° ter e seguenti, della DCR sopra richiamata.
14.11.10
Verifiche di compatibilità ambientale
Ai
sensi e per gli effetti della DCR n. 563-13414 s.m.i. articolo 27, la
valutazione ambientale degli insediamenti commerciali, nei casi previsti
all’art. 4 e dall’allegato B1 della LR 40/98, è coordinata con il procedimento
di autorizzazione urbanistica preliminare al rilascio di titoli abilitativi di
cui al 7° e 8° comma dell’art. 26 LR 56/77 s.m.i.
14.11.11
Progetto unitario di coordinamento
Va
approvato dal Consiglio Comunale solo nel caso in cui siano riconosciuti nel
territorio del Comune
addensamenti extraurbani A.5 e/o localizzazioni urbano periferiche L.2,
successivamente al parere della provincia, acquisito con le modalità
procedimentali indicate agli articoli 13 e 14 della DCR n. 563-13414 e s.m.i.
Tale
progetto deve contenere le indicazioni relative alle esigenze infrastrutturali,
di organizzazione funzionale dell’intera area in ordine al sistema della
viabilità e degli accessi, così come previsto all’art. 26, il
posizionamento e il
dimensionamento delle aree destinate al soddisfacimento del
fabbisogno di posti auto di cui all’articolo 25, al soddisfacimento delle aree
a standard, in modo da soddisfare quanto prescritto relativamente alle nuove singole possibili proposte;
inoltre, deve contenere apposita analisi
di compatibilità ambientale dell’intera area, secondo quanto indicato
all’articolo 27, dalla quale devono discendere le indicazioni progettuali
relative per le successive fasi di attuazione.
L’approvazione
del progetto unitario di coordinamento da parte del comune è condizione pregiudiziale al compiersi degli
interventi soggetti ad autorizzazione commerciale per medie e grandi strutture
di vendita ed a permesso a costruire. Il progetto approvato può essere attuato
per parti con S.U.E., purché dotate di continuità territoriale ed estensione
adeguata a risolvere le esigenze infrastrutturali e di organizzazione
funzionale dell’area.
14.11.12
Contestualità tra autorizzazioni commerciali e permessi di costruire
Ai
sensi e per gli effetti del D.lgs. 114/98, della LR 28/99 e della DCR n.
563-13414 e s.m.i. articolo 28, per quanto attiene al rilascio dei permessi di
costruire e delle autorizzazioni commerciali
si rimanda a quanto previsto all’articolo 28 della DCR già citata.
14.11.13 Norme specifiche per la localizzazione L2
(area CO5)
Sui
fronti del lotto verso le aree residenziali e verso l’area agricola, dovranno
essere previste sistemazioni a verde con siepi ed alberi di alto fusto di
essenze autoctone, al fine di creare una fascia di protezione e di
antinquinamento.
Sul
fronte strada, la cui sezione tipo è prescritta all’allegato 4 Sezioni
stradali- S9, dovranno essere previste analoghe sistemazioni a verde e dovrà
essere particolarmente studiato il sistema dell’accessibilità da via Vinovo,
con soluzioni che concentrino o riducano ad uno il numero degli accessi, che
prevedano parcheggi alberati e che consentano la miglior collocazione del
percorso ciclo-pedonale previsto dal Piano.
Fatti
salvi i parametri urbanistico-edilizi, indicati all’allegato 1 - Tabella
Riepilogativa delle presenti Norme, sono prescritti tipologie e materiali che
si inseriscano armonicamente nel contesto agricolo circostante.
Inoltre sui tratti
fronteggianti i lotti residenziali è richiesta la formazione di fascia di verde
con piantumazione di alberi ad alto fusto, profonda 20 mt.
In
tali aree saranno ammessi gli interventi necessari al funzionamento od alla
realizzazione degli edifici, delle attrezzature ed impianti conformi alle
specifiche destinazioni indicate dal piano.
In
sede di strumento urbanistico esecutivo, le aree per servizi potranno subire,
nel rispetto della superficie prevista, modificazioni di forma ed ubicazione
necessarie per la miglior organizzazione urbanistica del contesto territoriale
interessato.
Gli
interventi strutturali in tali aree, di norma non avranno limitazioni di
densità e di altezza e saranno soggetti esclusivamente alle prescrizioni che
disciplinano la confrontanza di cui in altra parte delle presenti norme.
Le
superfici per parcheggi pubblici potranno essere dislocate su più livelli entro
e/o fuori terra, anche ai fini della formazione e/o maggior fruizione delle
aree per altri tipi di servizi. In tal caso, mediante apposite convenzioni, il
Comune potrà disporre che aliquote di detti parcheggi siano riservate all’uso
privato.
L’area
per servizi, individuata sulle Tavole con il numero 25, destinata a verde per
lo sport, costituisce un ampliamento dell’attuale complesso sportivo e dovrà
essere realizzata mediante un’ampia zona verde all’interno della quale saranno
ammessi esclusivamente attrezzature e impianti per lo sport con relativi
parcheggi. Le strutture edilizie destinate agli impianti sportivi, con i
relativi servizi, non dovranno superare l’altezza di mt. 10.00, con un rapporto
di copertura non superiore a 1/10 della superficie
fondiaria. E’ ammessa la residenza, limitatamente alle
esigenze abitative del custode o gestore,
con superficie utile lorda non superiore a 120 mq.
Inoltre
potranno essere realizzate piccole costruzioni (depositi, chioschi, tribunette, servizi igienici) al
servizio di attrezzature all’aperto (quali percorsi ginnici, aree o corsie di
allenamento o riscaldamento); l’entità di tali costruzioni, da valutarsi caso
per caso, dovrà essere effettivamente contenuta (H max 3.00 mt. e sup. max 50
mq.).
Nell’area sono ammesse anche attività di protezione
civile, con la possibilità di realizzare ricoveri per automezzi.
Nell’area per servizi, individuata sulle tavole con
il numero 24, destinata a verde per lo sport, saranno ammessi esclusivamente
attrezzature ed impianti per lo sport e relativi parcheggi, con gli stessi
parametri urbanistico-edilizi dell’area per servizi pubblici n. 25.
14.13 - EDIFICI IN CONTRASTO CON LA DESTINAZIONE DI AREA -
EDIFICI NON UTILIZZATI.
Per
gli edifici esistenti, in contrasto con la destinazione di area, si applicano
le seguenti norme:
a)
per edifici
residenziali, sono ammessi:
-
interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e restauro,
di ristrutturazione edilizia;
-
modesti
ampliamenti (una tantum) necessari al miglioramento funzionale dell’edificio e
degli impianti igienico-sanitari, non eccedenti il 20% del volume residenziale
esistente e comunque non superiore ai 200 mc (con un minimo di 50 mc anche se
eccedenti il 20% ammesso);
b)
per edifici
destinati ad attività varie (produttive, artigianali di servizio, depositi,
ecc.) non moleste e non inquinanti, sono ammessi:
-
interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di
ristrutturazione edilizia;
-
modesti
ampliamenti (una tantum) necessari al miglioramento funzionale dell’edificio e
degli impianti igienico-sanitari e tecnologici, non eccedenti il 20% della
superficie esistente e comunque non superiore a 50 mq;
Nel caso di edifici
con tipologia agricola gli ampliamenti di cui sopra dovranno prioritariamente
avvenire attraverso il recupero di volumi agricoli esistenti, porticati,
travate, fienili nell’ambito della sagoma massima dell’edificio; forme e
materiali degli interventi di ampliamento degli edifici, dovranno garantire il
corretto inserimento ambientale dei medesimi.
Per gli edifici non
utilizzati, presenti in zona agricola E, sono sempre ammesse le destinazioni
residenziali.
Tutti gli interventi
dovranno attuarsi nel rispetto dei valori ambientali.
Gli ampliamenti non
sono ammessi per gli edifici condonati.