ART. 14 ter NORME PER LA RETE ECOLOGICA LOCALE
14 ter.1 - Consolidamento e sviluppo della
rete ecologica
Il PRGC assume l’obiettivo della conservazione e dell’incremento della
biodiversità del territorio ristabilendo la connettività tra sistemi naturali e
semi-naturali soggetti a elevata frammentazione per causa antropica.
Il PRGC identifica nell’Allegato 5 “Progetto Rete Ecologica Locale” il progetto generale della rete
ecologica provinciale e locale sulla base delle conoscenze della situazione
eco-sistemica del territorio alla data di adozione delle presenti norme. Il
Comune si riserva di integrare tale progetto con successivi atti, in relazione
allo sviluppo di ulteriori studi sulla consistenza delle risorse ecologiche
ovvero di specifici progetti di formazione o consolidamento di corridoi o nodi
ecologici.
In funzione della tutela della
rete ecologica il P.R.G.C. individua gli elementi da valorizzare:
- i
principali corridoi ecologici in essere, costituiti dal Torrente Sangone e dal Canale Sangonetto;
- le
aree agricole di connessione, i varchi esistenti tra l’edificato e le aree a
verde pubblico;
- ulteriori
elementi (prati, filari, siepi, zone umide eventualmente non ancora censite
dalla Banca Dati Zona Umide della Regione Piemonte, filari e fasce a verde
naturalistico di mitigazione dell’edificato e delle infrastrutture) che possono
costituire gli elementi di base per la progettazione degli interventi di
potenziamento e implementazione della rete locale.
Le principali azioni da programmare e sviluppare
per conservare e
potenziare la rete ecologica e la rete fruitiva sono:
- progettare
interventi tesi al miglioramento dell’efficienza ecologica dei corridoi
fluviali;
- valorizzare
l’ambito territoriale rurale ad ovest del territorio comunale come connessione
ecologica (connettività tra habitat) rispetto al Canale Sangonetto
e al Parco Monte San Giorgio;
- valorizzare
l’area agricola interclusa tra il tessuto urbanizzato al fine di incrementare
la biodiversità urbana;
- prevedere
una regolamentazione del verde pubblico e privato nel tessuto urbano;
- prevedere
nuove aree boscate nel territorio rurale periurbano e perifluviale;
- incentivare
interventi di riequilibrio ecologico e di qualificazione paesaggistica degli
agroecosistemi;
- prevedere
come interventi mitigativi di eventuali infrastrutture fasce arboreo-arbustive
a lato delle stesse ferme restando le disposizioni del Codice Civile e, per le
aree fuori dai centri abitati, del Nuovo Codice della Strada e del relativo
regolamento di esecuzione e di attuazione (DPR 495/92 e smi);
- prevedere
come compensazione di eventuali opere di urbanizzazione e/o di infrastrutture
interventi a favore della ricostruzione della rete ecologica con priorità per
le aree del Parco del Sangone in quanto parte della
rete ecologica provinciale;
- progettare
elementi puntuali e di sistema quali percorsi ciclopedonali, attrezzature e
servizi.
L’allegato 5 “Disposizioni per la gestione
del verde” riporta le modalità di gestione della vegetazione all’interno
del territorio comunale. La
conservazione in modo corretto e la valorizzazione di tali elementi naturali
residuali rappresenta infatti il primo passo per la ricostruzione di una rete
ecologica.
L’allegato 5 “Linee guida per
la gestione del verde” fornisce indirizzi e linee guida per una gestione
del verde volta ad incrementare la biodiversità.
14 ter.2 -
Disposizioni generali per la Rete Ecologica Locale
14 ter.2.1 - Ambiti di conservazione degli
elementi caratterizzanti il paesaggio
Il P.R.G.C. individua le zone e gli elementi che, per caratteristiche di
naturalità, costituiscono ambiti di rilevante interesse ambientale e
paesaggistico tali da rendere necessaria la loro conservazione.
Costituiscono ambiti di
conservazione e tutela di particolare interesse ambientale e paesaggistico: le
formazioni arboreo-arbustive, gli alberi isolati, le zone umide eventualmente
presenti, i corsi d’acqua e più in generale le zone agricole come da indicazioni del PTC2.
Il
Regolamento di Polizia Rurale, in accordo e in sinergia con quanto previsto
all’interno del P.R.G.C. concorre al miglioramento della rete ecologica locale
e della biodiversità
contrastando la diffusione delle specie esotiche e disciplinando la tutela
delle formazioni arboreo-arbustive fuori foresta, degli alberi di particolare
interesse naturalistico e/o paesaggistico e della vegetazione forestale.
a) Fasce di rispetto idrogeologiche
Le disposizioni di cui all’art.19 [Altre fasce
e zone di rispetto, sponde del torrente, canali], sono integrate dalle seguenti
ulteriori limitazioni.
Le aree di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei sono le aree
dove va perseguita la massima permeabilità dei suoli e il mantenimento degli
attuali sistemi naturali di deflusso delle acque.
Al fine di ricostruire la rete ecologica,
laddove possibile, si prevede la realizzazione di fasce arboreo arbustive lungo
corsi d’acqua, canali e bealere a cielo aperto. Tale
intervento è considerato prioritario lungo il Sangonetto
che presenta tratti di sponda privi di vegetazione di tali caratteristiche. Si
ricorda come la presenza di vegetazione arboreo-arbustiva lungo le sponde (ad
esempio di salici e ontani) svolge anche un’importante funzione di
consolidamento delle sponde stesse.
I corsi d’acqua minori, quali canali e bealere a cielo aperto dovranno
essere mantenuti nei relativi aspetti strutturali, quali il tracciato, la giacitura e le
caratteristiche dimensionali essenziali; è fatto quindi divieto di
cementificare o comunque impermeabilizzare e artificializzare le sponde dei canali e dei
corsi d’acqua. Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art.3.10 della Circ. P.G.Reg.Piemonte 08/05/1996 n.7/LAP non è
ammessa in nessun caso la copertura dei corsi d’acqua, principali o del
reticolato minore, mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione.
Per quanto riguarda la gestione della
vegetazione si rimanda all’Allegato 5.
b) Zone agricole di tutela e valorizzazione
naturalistica, ambientale e paesaggistica
Le disposizioni di carattere generale, di cui all’art.14.7 [Aree
agricole E], sono integrate dalle seguenti ulteriori limitazioni.
Le aree agricole possono contribuire alla REL, se gestite in modo
sostenibile, in quanto tessuto connettivo.
Nelle aree agricole sono ammesse le funzioni compatibili con i seguenti
obiettivi:
- la
valorizzazione economica equilibrata delle risorse naturali rinnovabili;
- la
tutela e promozione dell'efficienza delle imprese agricole; la promozione di
modelli colturali compatibili con la tutela delle risorse naturali;
- la
salvaguardia e la valorizzazione degli elementi e dei sistemi caratterizzanti
il paesaggio rurale storico e di pregio (viali, siepi, filari, gruppi arborei
ecc.);
- la
promozione delle produzioni tipiche e di qualità;
- la
salvaguardia e il potenziamento delle attività produttive agro-forestali, la
multifunzionalità delle aziende agricole, la salvaguardia dei valori culturali,
il presidio del territorio con conservazione e miglioramento del paesaggio
rurale, degli habitat e della biodiversità;
- la
salvaguardia delle funzioni ecologiche dell’ambiente rurale, dell’efficienza
della rete ecologica e in particolare la salvaguardia e miglioramento della
biodiversità;
- la
tutela e valorizzazione delle strutture e degli elementi che caratterizzano i
diversi Ambiti di paesaggio e del patrimonio edilizio di interesse storico,
architettonico o testimoniale;
- la
tutela degli Ambiti di paesaggio dagli interventi che ne comportino la
frammentazione e perdita di identità;
- lo
sviluppo della fruizione turistica e la promozione di attività ricreative e
sportive all’aria aperta compatibili con la tutela paesaggistica;
- la
promozione della complementarità fra attività agricole e offerta di servizi
ricreativi e turistici e per la manutenzione ambientale;
- il
riuso del patrimonio edilizio di pregio storico-tipologico e
storico-testimoniale non più utilizzato per l’agricoltura, per funzioni
compatibili con le caratteristiche tipologiche degli immobili, con i caratteri
ambientali del contesto e con l’esercizio delle funzioni agricole;
- l’efficienza
delle reti infrastrutturali e della sentieristica, anche ai fini della
fruizione delle risorse naturali e del paesaggio.
Il P.R.G.C. persegue l'obiettivo di valorizzazione
dei territori agricoli anche attraverso criteri per la sistemazione delle aree
di pertinenza dell’edilizia rurale:
- la
messa a dimora di 1 albero di alto fusto - se non già esistenti all’interno del
lotto - e di 1 gruppo di arbusti ogni 100 m² di area di pertinenza
dell'immobile. Gli alberi e/o arbusti dovranno appartenere a specie autoctone o
a specie tradizionalmente coltivate (quali ad es.
noce comune e gelso) o appartenenti a varietà tradizionali locali. Per quanto
riguarda la scelta delle specie autoctone si può fare riferimento all’elenco in
allegato 5 - Specie del Querco-Carpineto e altre
specie correlate scegliendo
quelle maggiormente idonee alle condizioni stazionali. La messa in opera può
avvenire in aree esterne a quella dell'intervento, privilegiando la formazione
di siepi e/o macchie boscate, l'ampliamento o la ricostruzione di aree boscate,
il rinverdimento delle sponde di specchi d'acqua, ecc.;
- il
rispetto delle prescrizioni contenute nel Permesso di costruire riguardanti il
verde va effettuato al momento della abitabilità/agibilità, con verifica a
campione. Le violazioni saranno punite
ai sensi dell’art. 14 ter.5 con contestuale obbligo di attuazione delle
prescrizioni riguardanti il verde come da progetto;
- al
fine di favorire la
ricostruzione di siepi autoctone in relazione a specifici
condizionamenti progettuali si stabilisce la equivalenza di 1 albero di alto
fusto a 10 ml di siepi autoctone;
- le
nuove recinzioni delle proprietà (ad eccezione delle strutture di ingresso)
devono prevedere all’esterno elementi verdi di specie autoctone o la realizzazione di siepi vive
autoctone. Di norma le recinzioni esistenti (ad esclusione di quelle di valore)
vanno adeguate in caso di interventi di completa trasformazione degli immobili;
- nelle
aree in cui insistono attività produttive, il verde dovrà essere realizzato a
fasce alberate di isolamento e filtro di adeguata profondità.
Le aree agricole urbane,
individuate con il
codice (Ei), che costituiscono aree di filtro e transizione tra i sistemi
insediati ed il territorio extraurbano, svolgono una funzione duplice di tutela
dell'abitato dalle attività intensive ed incompatibili del settore produttivo
agricolo e di protezione
del territorio dall'espansione urbana. In queste aree si dovranno
promuovere specifiche azioni progettuali per sostenere il mantenimento delle
attività produttive agricole, orientandole ad assumere connotati di spiccata
multifunzionalità, a fornire servizi plurimi alla popolazione urbana (quali vendita diretta dei
prodotti alimentari, ricettività, ristorazione, funzioni didattiche, sanitarie,
ricreative, ecc.), a contribuire alla realizzazione della rete ecologica
provinciale e in generale ad incrementare il valore ecologico del territorio periurbano ai fini della
mitigazione degli impatti dell’area urbana. Inoltre sono ammessi interventi per
la sistemazione di terreni ad orti urbani a gestione unitaria, intesi come orti
fortemente frazionati coltivabili e fruibili da pluralità di soggetti; le trasformazioni di cui al
presente paragrafo possono essere gestite e/o realizzate direttamente dal
Comune, previa acquisizione dei relativi terreni. In tal caso, i complessi di
orti urbani sono affidati in gestione, unitariamente, a soggetti giuridici, o ad organizzazioni, previa
stipula di idonee convenzioni.
14 ter.2.2 - Tutela e sviluppo del verde
urbano
Con l’evoluzione del concetto di “standard
urbanistico” nelle pratiche recenti di pianificazione, da parametro quantitativo a
strumento per il miglioramento e la valorizzazione della qualità ecologica e
ambientale nelle aree urbane, si elaborano a partire dalla fine degli anni
Novanta piani con valenza ecologico-ambientale in cui si introducono parametri
ecologici-ambientali
per le aree di trasformazione urbanistica per il raggiungimento della
rigenerazione ambientale ed ecologica auspicata:
- Sp superficie permeabile – ogni superficie, libera da
costruzioni sopra o sotto il suolo, in grado di garantire l’assorbimento delle
acque meteoriche;
- Ip indice di permeabilità = Sp
/ Sf o St - il rapporto massimo ammissibile tra la
superficie permeabile Sp e la superficie di
riferimento specificata dalle presenti norme;
- A densità
arborea - il numero di alberi da mettere a dimora per ogni metro quadrato di
superficie di riferimento (Sf e St);
- Ar densità arbustiva - il numero di arbusti da mettere a
dimora per ogni metro quadrato di superficie di riferimento (Sf e St);
- Ve verde
privato con valenza ecologica - zona destinata a verde privato, attrezzata a
verde (prato, arbusti, alberi) all'interno delle Aree di Trasformazione;
- Vp verde pubblico di compensazione - zona da cedere
interamente al Comune per servizi e attrezzature pubbliche all'interno delle
Aree di Trasformazione.
Tutti i progetti di sistemazione a verde di
aree pubbliche e private dovranno rispettare le prescrizioni contenute nell’Allegato
5 “Disposizioni per la gestione del verde” con particolare riferimento alle
tipologie di essenze (arboree e arbustive) utilizzabili.
14 ter.2.3 - Sistema dei servizi
Le disposizioni di cui all’art.14.12 [Aree per servizi], all’art.14.8
[Aree F], all’art.15.6 [Contenimento della percentuale di superficie
impermeabilizzata delle aree scoperte pavimentate] e all’art.15.9 [Soluzioni progettuali
per le aree verdi], sono integrate dalle seguenti ulteriori limitazioni.
Comprendono tutte le aree di
proprietà pubblica e/o in previsione di acquisizione da parte
dell’Amministrazione Comunale, attraverso i meccanismi perequativi di cui
all’art.14bis del presente strumento, destinate a spazi, attrezzature e servizi
di interesse pubblico a livello comunale o sovracomunale. La progettazione
degli interventi è di competenza dell'Amministrazione Comunale, ovvero può
essere affidata agli Enti istituzionalmente competenti o proposta da soggetti
privati; i progetti relativi dovranno essere approvati dalla Giunta Comunale
nel rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato
5 e delle prescrizioni specifiche di cui ai punti successivi.
a) Realizzazione
di nuove aree a verde nel sistema dei servizi
Zona di pertinenza di alberi e arbusti
Le piante, arboree e arbustive, in base alle
dimensioni (altezza) che raggiungono alla maturità, si dividono in 3 classi di
grandezza:
Tabella A:
Classi di grandezza delle piante arboree ed arbustive
CLASSE DI GRANDEZZA |
ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA' |
a) 1. grandezza |
> 16 metri |
b) 2. grandezza |
10-16 metri |
c) 3. grandezza |
< 10 metri |
Per ogni pianta
messa a dimora dovrà essere garantita una superficie libera protetta in terra, prato o tappezzanti,
definita zona di pertinenza delle piante, che sia adeguata allo sviluppo
dell'apparato aereo e di quello radicale della pianta. Tale zona è definita
dalla circonferenza a terra avente come centro il fusto della pianta secondo il
seguente schema:
Tabella B: Zone
di pertinenza delle piante arboree ed arbustive
CLASSE DI GRANDEZZA |
RAGGIO IN METRI |
Esemplari monumentali o di pregio |
Proiezione a terra della chioma |
1. grandezza (altezza > 16 metri) |
4 |
2. grandezza (altezza 10-16 metri) |
3 |
3. grandezza (altezza < 10 metri) |
2 |
In deroga a
quanto precedentemente riportato, solo nel caso in cui sia documentata
l’impossibilità del rispetto delle distanze di cui alla tabella B, nell’area
corrispondente alla zona di pertinenza della pianta è ammessa la posa in opera di
pavimentazioni superficiali permeabili o l'impermeabilizzazione (comunque
sconsigliata) del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, di una
superficie superiore al 50% della ZPA con salvaguardia comunque di quanto prescritto nella tabella C.
Tabella C
Classe di grandezza |
Ampiezza dell'area di terreno nudo |
Esemplari monumentali o di pregio |
20 mq |
1. grandezza (altezza > 16 metri) |
10 mq |
2. grandezza (altezza 10-16 metri) |
6 mq |
3. grandezza (altezza < 10 metri) |
3 mq |
Nei casi in cui sul suolo pubblico non sia reperibile lo spazio minimo sopra
indicato si potrà prevedere l'impianto di piante sulla proprietà privata
confinante con la strada, da attuarsi attraverso la stipulazione di una
convenzione tra Amministrazione Comunale e soggetti privati.
Il substrato di impianto
dovrà essere idoneo per profondità e struttura, alla pianta da mettere a dimora
e dovrà essere preferibilmente in piena terra.
Di seguito si
riporta uno schema esemplificativo di quanto sopra riportato.
Distanze da edifici e marciapiedi
Ferme restando le
disposizioni del Codice Civile, per le aree fuori dai centri abitati, del Nuovo
Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione e attuazione (DPR
495/92 e smi), il nuovo impianto di soggetti arborei ed arbustivi dovrà rispettare le
distanze minime da edifici e da marciapiedi riportate nella tabella D.
Tabella D: distanze minime per il nuovo
impianto di soggetti arborei ed arbustivi 1
|
Specie di 1^ grandezza |
Specie di 2^ grandezza |
Specie di 3^ grandezza |
Distanza minima dagli edifici |
8,00 m dal fusto al fronte dei fabbricati |
6,00 m |
4,00 m |
Distanza minima dal marciapiede |
2,00 m dal fusto al margine esterno |
1,00 m |
1,00 m |
1: Le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso
di sostituzioni di fallanze verificatesi all'interno di alberate e gruppi
arborei ed arbustivi preesistenti.
Realizzazione di viali alberati
Per la realizzazione di viali alberati si dovrà
inoltre rispettare la seguente articolazione:
a) per marciapiedi di larghezza inferiore a 3 m: specie di terza
grandezza
b) per marciapiedi di larghezza compresa tra 3,1
e 4,0 m: specie di seconda
grandezza
c) per marciapiedi di larghezza superiore a 4,0
m: specie di prima grandezza
Le aree così classificate sono destinate a
parchi naturali e urbani, giardini ed aree attrezzate per il gioco dei ragazzi
e dei bambini e al tempo libero degli adulti. Non meno del 70% (Ip) della superficie deve essere sistemata a verde, con
coperture erbacee, od arbustive, od arboree, delle quali è prescritta la
costante manutenzione. La restante superficie può essere interessata da
percorsi pedonali e aree pavimentate. In queste aree possono essere realizzate
costruzioni funzionali alla fruizione del verde pubblico, quali chioschi, punti
di ristoro, servizi igienici, noleggio biciclette, attrezzature tecnologiche di
servizio (rete wifi, servizi informatici ecc.),
nonché le piste ciclo-pedonali. Gli eventuali parcheggi scoperti possono essere
previsti soltanto in posizione perimetrale, essendo preclusa la previsione di
percorsi di penetrazione per mezzi motorizzati.
Si applicano inoltre i seguenti indici
urbanistico-ecologici: A = 40 alberi/ha; Ar = 80
arbusti/ha
Le aree così classificate sono destinate agli impianti sportivi
coperti e scoperti. La superficie a verde deve occupare almeno il 30% (Ip) di quella complessiva.
Si applicano inoltre i seguenti indici
urbanistico-ecologici: A = 20 alberi/ha; Ar = 40
arbusti/ha
Le aree a parcheggio pubblico
classificate dal piano con dimensioni maggiori o uguali a
200 mq dovranno essere
realizzate con pavimentazioni che garantiscano la massima permeabilità dei
suoli; in ogni caso nei parcheggi dovrà essere mantenuta una percentuale di
aree permeabili non inferiore al 35%.
La superficie da destinare a verde
deve essere pari almeno al 30% dell'area complessiva occupata dal parcheggio ad
esclusione delle piazze del centro storico cittadino o per particolari progetti
architettonici che prevedano soluzioni alternative per l'ombreggiamento.
La dimensione degli alberi di nuovo
impianto dovrà essere preferibilmente non inferiore a cm 20-25 di circonferenza
con altezza di metri 5,5-6 per le specie di prima grandezza, di metri 4-4,50
per quelle di seconda grandezza e di metri 3-3,50 per quelle di terza
grandezza.
La
chioma dovrà presentarsi omogenea ed armonica, esente da capitozzature e
ferite. In caso di mancato attecchimento il proprietario è tenuto ad effettuare
la sostituzione nella prima stagione vegetativa idonea al piantamento.
Specie da escludere e da privilegiare e
tipologie di impianto nelle aree destinate a parcheggio
Nella scelta
progettuale occorre privilegiare alberi con le seguenti caratteristiche:
- resistenza del legno;
- chioma folta e ombrosa;
- fogliame caduco, fattore particolarmente
positivo nei nostri climi a inverno rigido;
- buona reattività alla potatura;
- assenza di frutti voluminosi o pesanti o
maleodoranti;
- assenza di frutti eduli[1] che attirino stagionalmente gli
uccelli, con conseguenti fastidiose deiezioni;
- scarsa attitudine alle infestazioni da
afidi, agenti di ricadute vischiose e imbrattanti (melate);
- assenza di spine.
La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere
finalizzata alla riduzione
dell'impatto ambientale e all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità e
inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberate, dovrà
essere prevista la copertura della massima superficie di terreno possibile con
arbusti.
Dovrà inoltre essere valutato attentamente l'orientamento dei posti auto in
relazione ai punti cardinali e quindi la migliore disposizione degli alberi in
funzione dell'ombreggiamento.
e)
Verde di mitigazione delle
infrastrutture
Al fine dell'abbattimento dell'inquinamento
acustico e per incrementare i corridoi ecologici minori nei tratti compresi nel
tessuto urbano e nel territorio extraurbano, nell’Allegato 5 “Progetto Rete
Ecologica Locale” sono indicate le strade che dovranno essere oggetto di
piantagione arborea e interessate da progetti di riqualificazione nel rispetto
delle disposizioni del Codice Civile e, per le aree fuori dai centri abitati,
del Nuovo Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione e
attuazione (DPR 495/92 e smi).
Le tipologie di ambientazione previste, che
dovranno essere specificate, dettagliate e/o integrate in sede di progettazione
esecutiva delle infrastrutture, ricomprendono:
- il
mantenimento delle alberature esistenti, comprensivo degli eventuali
interventi di manutenzione e di sostituzione delle stesse alberature;
- la
messa a dimora di nuovi filari di alberi; la distanza tra un tronco e
l'altro dovrà essere
compatibile con le classi di grandezza delle piante;
- la
sistemazione delle aree residuali che si formano a ridosso del ciglio
stradale; tali aree dovranno indicativamente essere sistemate a prato ed
attrezzate con arbusti secondo il parametro di densità arbustiva Ar = 4 arbusti ogni 100 mq di superficie permeabile.
Ai sensi dell’art.42 del PTCP2, la rete ecologica locale
recepisce i tracciati delle “Dorsali provinciali” ciclabili, esistenti e in
progetto (la pista ciclabile, già realizzata, della Quercia tra Piossasco e
Bruino; la pista ciclabile Sangonetto da realizzare recuperando
il tracciato della
vecchia strada comunale Piossasco-Sangano; il percorso lungo la strada
Bruino-Rivalta e la pista sulla sponda del Torrente Sangone) e al fine della loro
interconnessione prevede la realizzazione di nuovi percorsi all’interno del
territorio comunale.
Nell’Allegato 5 “Progetto Rete Ecologica
Locale” è indicata la rete delle piste ciclabili, esistenti e di nuova
realizzazione, che connettono il territorio urbano ed extraurbano. La Variante
Strutturale 3 in aggiunta ai tracciati indicati nel suddetto Allegato 5
“Progetto Rete Ecologica Locale” individua
ulteriori piste ciclopedonali di connessione dell’ambito industriale 5 con la
rete ciclopedonale prevista.
I percorsi ciclabili e le relative attrezzature complementari sono
costituiti sulla base di progetti unitari redatti dall’Amministrazione Comunale o da soggetti da essa
incaricati e/o dagli atti di intesa sottoscritti con l’Amministrazione
Comunale.
I Piani Attuativi devono prevedere la
realizzazione di
percorsi (o tratti di percorsi) ciclabili pubblici e/o di uso
pubblico sulla base dei tracciati individuati e stabiliti dalla Amministrazione
Comunale.
Le piste ciclabili in zone agricole
o naturali dovranno essere affiancate preferibilmente con siepi arboree e/o
arbustive di specie autoctone; negli altri casi da filari o arbusti, come
indicato nell’Allegato 5 “Disposizioni per la gestione del verde”.
La realizzazione di nuove piazze o la
ristrutturazione di quelle esistenti sono soggette a un progetto unitario a
cura dell’Amministrazione Comunale che dovrà privilegiare, per la pavimentazione, l’utilizzazione
di materiali lapidei, ed evitare l’utilizzazione di materiali e di tecniche
comportanti la totale impermeabilizzazione dei suoli.
Si dovrà inoltre prevedere la messa a dimora di 2
alberi ogni 100mq con
circonferenza di 20/25 cm.
14 ter.2.4 - Sistema del verde privato
pertinenziale
Le disposizioni di carattere generale, di cui
all’art.15.3 [Utilizzazione della superficie fondiaria], sono integrate dalle
seguenti ulteriori limitazioni.
Il piano classifica aree a verde privato quelle situate all'interno o
all'esterno del centro urbano e aventi caratteristiche di parco o giardino
privato da tutelare e incrementare; si tratta di aree di verde privato
finalizzate al più generale processo di rigenerazione ecologica.
Il 70% delle superfici destinate alla
formazione di spazi verdi, deve prevedere verde in piena terra; sono ammessi
viali di accesso e camminamenti per cui è reso obbligatorio l’utilizzo di
superfici drenanti che permettano il grado di inerbimento parziale più elevato
possibile.
La presente norma si applica in tutti i casi
di nuova costruzione di interi fabbricati con riferimento al lotto o all'area
di pertinenza.
La progettazione ecologico-funzionale del verde viene a
far parte integrante
dell'intervento di trasformazione e si attua per intervento diretto, applicando
i seguenti indici urbanistico-ecologici: A = 2 alberi/100mq; Ar = 4 arbusti/100mq.
Parte integrante di ogni progetto edilizio
sarà il progetto dettagliato della sistemazione degli spazi aperti, e, quindi,
anche delle zone alberate, a prato, a giardino, compresa la eventuale
delimitazione delle zone a coltivo, e la dettagliata definizione, anche per
quanto riguarda i materiali impiegati, delle zone pavimentate.
All'interno dell'ambiente urbano al fine di favorire la
reintroduzione di siepi autoctone in relazione a specifici condizionamenti
progettuali si stabilisce la equivalenza di 1 albero di alto fusto a 10 ml di
siepi autoctone (3 arbusti per metro lineare).
Nel caso che, per la particolare conformazione
del lotto e delle costruzioni, non sia possibile assolvere integralmente a tale
obbligo, la messa in opera deve avvenire in aree esterne a quella
dell'intervento.
Per ogni albero abbattuto è prevista
generalmente la sostituzione con 3 piante di alto fusto.
La messa in opera delle alberature nelle zone
consolidate, qualora risulti impossibile provvederle all'interno dell'area di
intervento, può avvenire in aree esterne - su parere dei competenti uffici
comunali - privilegiando il rinverdimento di spazi pubblici con piante
autoctone. Sono ammesse costruzioni per autorimesse o box privati interrati con
relative rampe d’accesso e locali tecnici nel sottosuolo, fino a un massimo del 30% dell'area a
verde, a condizione che siano ricoperte da uno strato di terreno idoneo al
mantenimento del verde che si prevede di impiantare mediante l’utilizzo delle
tecnologie al momento più aggiornate in tema di realizzazione del verde su
soletta. Tale strato di terreno non potrà comunque essere inferiore a 40 cm.
La localizzazione delle aree a verde dovrà
avvenire in continuità con il verde esistente circostante pubblico e privato e
le nuove alberature dovranno essere disposte in modo da creare spazi alberati
unitari e comunque opportunamente collegati fra di loro, in rapporto
specialmente ai fabbricati e alle relative visuali.
In tutti i progetti presentati le alberature
d'alto fusto esistenti devono essere rigorosamente rilevate, indicate nelle
planimetrie e documentate fotograficamente. I progetti edilizi, anche per le
parti in sottosuolo, devono essere studiati in modo da rispettare tali
alberature pregiate, avendo cura di non danneggiarne gli apparati radicali. Le
specie pregiate vanno conservate.
Nelle zone industriali e per le attività produttive il verde dovrà
essere realizzato a fasce alberate di isolamento e filtro di adeguata
profondità. In prossimità degli spazi di mobilità, il verde dovrà assolvere
alla riduzione dell'impatto acustico.
In occasione di interventi edilizi occorre prevedere dispositivi di
raccolta adeguatamente dimensionati per le acque meteoriche. La norma ha
carattere di indirizzo, ma diventa obbligatoria quando - a seguito di
intervento edilizio - si aumenta la quantità di suolo impermeabile: in questo
caso va sempre
previsto un sistema di raccolta e di riutilizzazione delle acque meteoriche e/o
una loro dispersione negli spazi a verde attraverso un idoneo progetto di
smaltimento. Tale progetto dovrà garantire la dispersione per processi lenti
delle acque meteoriche raccolte ed un loro impiego per usi non pregiati (irrigazione aree verdi,
servizi igienici ecc.) oltre ad ogni necessario adeguamento delle reti idriche
scolanti.
Fino all'approvazione di apposito regolamento, i progetti di impianti di
illuminazione esterna dovranno contenere gli accorgimenti tecnici necessari a
massimizzare il contenimento dei consumi energetici e l'abbattimento
dell'inquinamento luminoso.
Per il verde privato
pertinenziale si applicano le disposizioni di cui all’allegato 5 “Black
list”.
14 ter.3 - Disposizioni operative per i
comparti di perequazione urbanistica ed ambientale
Le aree comprese nei comparti perequativi di cui all’art.14bis sono
considerati ambiti di prioritaria importanza per il sistema ambientale e lo
sviluppo della REL.
Le aree di trasformazione riceventi i diritti
edificatori sono soggette alle disposizioni di cui all’art.14.3 [Aree C-C*], di
cui all’art.14.5 [Aree artigianali ZA] e di cui alle Schede Normative contenute
nell’Allegato 4. Inoltre i progetti relativi dovranno attenersi alle disposizioni generali per la
REL con particolare riferimento alle regole di suddivisione del suolo e alle
quantità urbanistico-edilizie, alle regole ambientali ed ecologiche (Ip, A, Ar), le regole di impianto
urbanistico (Sp, Ve, Vp, alberature della viabilità,
percorsi ciclo-pedonali e accessi) e le regole di impianto ambientale ed
ecologico (fasce di mitigazione dall’inquinamento acustico e atmosferico).
Le aree cedenti i diritti edificatori e destinate a completare il
sistema dei servizi pubblici sono soggette alle disposizioni generali per la
REL e i progetti relativi di competenza dell’Amministrazione Comunale dovranno
essere redatti nel rispetto delle prescrizioni specifiche di cui ai punti
successivi.
14 ter.3.1 - AREA F1 – SANGONE (PARCO
FLUVIALE DEL TORRENTE SANGONE)
Il parco fluviale del torrente Sangone
costituisce fascia perifluviale della Rete Ecologica Provinciale ed è quindi
soggetto ai disposti del PTC2 previsti per questo elemento della Rete Ecologica
Provinciale.
In tali aree si dovranno prevedere interventi di incremento della
biodiversità mediante l’introduzione di specie arboree e arbustive autoctone.
In particolare la scelta delle specie arboree e arbustive autoctone
dovrà ricadere tra quelle inserite nell’elenco dell’Allegato 5 - “Specie del
Querco-Carpineto e altre specie correlate”,
scelte tra quelle maggiormente idonee alle caratteristiche stazionali.
A seguito del contesto territoriale di
riferimento, rappresentato da un’area perifluviale appartenente alla Rete Ecologica, è vietata la
messa a dimora di specie esotiche.
L’area del parco fluviale è destinata alla rinaturazione
da effettuarsi mediante la riforestazione della superficie a utilizzo agricolo.
All’interno dell’area boscata di nuova costituzione potranno essere
previste alcune radure dotate degli ordinari arredi di sosta (es. panchine,
tavoli, bacheche…).
All’interno dell’area è possibile prevedere la realizzazione di un
sentiero pedonale da realizzarsi in fondo naturale.
Anche le specie da impiegare per la creazione delle aree boscate sono
quelle inserite nell’elenco dell’Allegato 5 - “Specie del Querco-Carpineto e altre specie correlate”. Il Querco-Carpineto rappresenta infatti la formazione boscata
potenziale per questa area. Le specie, autoctone, dovranno essere originarie
della pianura padana, ove possibile, occidentale. Parte delle piante potrà
essere fornita dal vicino vivaio comunale di Piossasco.
In particolare il popolamento dovrà essere costituito da almeno 15
specie diverse, tra pioniere e definitive, sia arboree che arbustive
(indicativamente almeno il 50% del popolamento dovrà essere arbustivo), scelte
tra le specie maggiormente idonee alle condizioni stazionali, da stabilire in
base a rilievi vegetazionali dell’area e in sua prossimità e a seguito di
eventuali rilievi pedologici.
Compatibilmente con il contesto vegetazionale di
riferimento, particolare cura dovrà essere posta anche nell’inserimento di
alcune specie a maggiore rarità al fine di costituire un nucleo per la
diffusione di tali specie
nei territori circostanti.
A seguito del contesto territoriale di riferimento, rappresentato da
un’area perifluviale appartenente alla Rete Ecologica, è quindi vietato
l’utilizzo di specie esotiche. La scelta di creare un habitat boschivo
caratterizzato dalle specie autoctone idonee alle condizioni stazionali inoltre
garantisce un maggior successo degli interventi.
Di seguito si forniscono ulteriori indicazioni tecniche per l’esecuzione
del rimboschimento:
-
prevedere
l’impiego di piantine forestali con un sesto d’impianto minore/uguale a 3,5 m x
3,5 m;
-
le specie
dovranno essere disposte miste in maniera irregolare così come le specie
arboree rispetto a quelle arbustive;
-
le piante
dovranno essere provviste di uno shelter di protezione e di una cannuccia al
fine di renderle visibili durante le cure colturali. Nel caso di impianto di
specie di maggiori dimensioni dovrà essere previsto un tutore di sostegno;
-
prevedere
l’irrigazione di soccorso (indicativamente 3 bagnamenti) nei mesi di luglio e
agosto successivi all’impianto;
-
nel caso
in cui vengano utilizzate piante di piccole dimensioni prevedere lo sfalcio o
la trinciatura delle infestanti (da effettuarsi con passaggio incrociato della
trattrice tra le file e decespugliatore spalleggiato e/o attrezzi manuali al
piede di ogni singola pianta) nei primi 3/5 anni successivi all’impianto in
modo da garantire l’affermazione delle piantine. In alternativa si può
prevedere anche la semina di un prato tra le piantine, da falciare per i primi
3/5 anni che però determina un aumento dei costi.
Ulteriori accorgimenti suggeriti consistono nel:
- prevedere
un sesto d’impianto curvilineo che contribuisce a ridurre la percezione di un
impianto ordinato rendendo il popolamento più simile a un bosco naturale;
- prevedere
una pacciamatura localizzata con materiale biodegradabile (ad esempio di juta)
a quadrotti. Tale opzione rappresenta un costo
aggiuntivo che però contribuisce a mantenere sotto controllo le infestanti.
Il progetto del rimboschimento deve
essere redatto da un professionista con competenze agronomiche, forestali e
naturalistiche.
14 ter.3.2 - AREA F3 - SANGONETTO
All’interno di tale area è prevista la realizzazione di:
- una pista ciclabile a
completamento di quanto già previsto nell’ambito di Corona Verde2 a una distanza sufficiente (almeno
circa 5 m) alla creazione di una fascia di vegetazione perifluviale al fine di
rispettare i disposti di cui all’art. 46 del PTC2 “Aree di pertinenza dei corpi
idrici”. Nel caso in cui non vi siano passaggi alternativi a distanza sufficiente dal corso d’acqua
e la realizzazione della pista sia fondamentale al fine di garantire continuità
ai percorsi ciclo-pedonali esistenti e previsti, la pista in tale situazione
dovrà impattare il meno possibile in termini di interruzione della continuità della fascia
perifluviale;
- una siepe arboreo/arbustiva
lungo il canale Sangonetto. La siepe
arboreo/arbustiva dovrà essere realizzata tra il canale Sangonetto e la pista ciclabile di
nuova realizzazione.
Compatibilmente con quanto precedentemente riportato la larghezza
ottimale per la siepe dovrebbe essere 10-15 m, quella minima 5 m.
La siepe dovrà rispettare le “norme tecniche per la realizzazione
dell’area boscata nelle aree allo stato attuale ad utilizzo agricolo” con la
sola differenza che le specie da utilizzare dovranno essere almeno 10.
Sulle sponde del Sangonetto
è opportuno utilizzare anche specie più igrofile quali ontano nero (Alnus glutinosa), salice bianco (Salix alba), ciliegio a grappoli (Prunuspadus),
frangola (Frangulaalnus),
ecc.
14
ter.3.3 - PARCO
DEL CASTELLO DI BRUINO
Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro, deve
tenere conto degli elementi caratterizzanti il parco in cui si opera.
In questa direzione, ogni sostituzione di alberi,
arbusti, ecc., deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del
giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie
originarie.
Si richiama il divieto della messa a dimora, all’interno del parco,
delle specie di cui alla black list nell’Allegato 5 “Disposizioni per la
gestione del verde”.
Il
progetto di restauro, compatibilmente con l’utilizzo delle specie originarie
del parco stesso, dovrà il più possibile privilegiare l’utilizzo di specie
autoctone e effettuare scelte orientate ad aumentare la biodiversità vegetale
del parco.
14 ter.3.4 - AREE S2 E S4 DI
COMPENSAZIONE AMBIENTALE AREE INDUSTRIALI
Per le aree di compensazione S2 ed S4, in quanto
di compensazione ecologica e in quanto rivolte verso un ambito agricolo si
propone la medesima
destinazione prevista per le aree F1 e F3.
14 ter.4 - Mitigazioni e compensazioni
Per quanto non specificatamente indicato come
misure di mitigazione nelle presenti norme, gli impatti negativi, conseguenti
alla realizzazione di eventuali insediamenti, opere, manufatti e infrastrutture, dovranno essere
mitigati e compensati. Gli interventi di compensazione ambientale sono volti
alla ricostruzione della rete ecologica con priorità per l’acquisizione e il
rimboschimento delle aree del Parco del Sangone in quanto parte della rete
ecologica provinciale, come previsto dalle presenti norme.
[1] Si dice di prodotti naturali, quali funghi,
bacche e simili, idonei all'alimentazione umana o animale in genere.