ART. 14 ter   NORME PER LA RETE ECOLOGICA LOCALE

14 ter.1 - Consolidamento e sviluppo della rete ecologica

Il PRGC assume l’obiettivo della conservazione e dell’incremento della biodiversità del territorio ristabilendo la connettività tra sistemi naturali e semi-naturali soggetti a elevata frammentazione per causa antropica.

Il PRGC identifica nell’Allegato 5 “Progetto Rete Ecologica Locale”  il progetto generale della rete ecologica provinciale e locale sulla base delle conoscenze della situazione eco-sistemica del territorio alla data di adozione delle presenti norme. Il Comune si riserva di integrare tale progetto con successivi atti, in relazione allo sviluppo di ulteriori studi sulla consistenza delle risorse ecologiche ovvero di specifici progetti di formazione o consolidamento di corridoi o nodi ecologici.

In funzione della tutela della rete ecologica il P.R.G.C. individua gli elementi da valorizzare:

-     i principali corridoi ecologici in essere, costituiti dal Torrente Sangone e dal Canale Sangonetto;

-     le aree agricole di connessione, i varchi esistenti tra l’edificato e le aree a verde pubblico;

-     ulteriori elementi (prati, filari, siepi, zone umide eventualmente non ancora censite dalla Banca Dati Zona Umide della Regione Piemonte, filari e fasce a verde naturalistico di mitigazione dell’edificato e delle infrastrutture) che possono costituire gli elementi di base per la progettazione degli interventi di potenziamento e implementazione della rete locale.

Le principali azioni da programmare e sviluppare per conservare e potenziare la rete ecologica e la rete fruitiva sono:

-     progettare interventi tesi al miglioramento dell’efficienza ecologica dei corridoi fluviali;

-     valorizzare l’ambito territoriale rurale ad ovest del territorio comunale come connessione ecologica (connettività tra habitat) rispetto al Canale Sangonetto e al Parco Monte San Giorgio;

-     valorizzare l’area agricola interclusa tra il tessuto urbanizzato al fine di incrementare la biodiversità urbana;

-     prevedere una regolamentazione del verde pubblico e privato nel tessuto urbano;

-     prevedere nuove aree boscate nel territorio rurale periurbano e perifluviale;

-     incentivare interventi di riequilibrio ecologico e di qualificazione paesaggistica degli agroecosistemi;

-     prevedere come interventi mitigativi di eventuali infrastrutture fasce arboreo-arbustive a lato delle stesse ferme restando le disposizioni del Codice Civile e, per le aree fuori dai centri abitati, del Nuovo Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (DPR 495/92 e smi);

-     prevedere come compensazione di eventuali opere di urbanizzazione e/o di infrastrutture interventi a favore della ricostruzione della rete ecologica con priorità per le aree del Parco del Sangone in quanto parte della rete ecologica provinciale;

-     progettare elementi puntuali e di sistema quali percorsi ciclopedonali, attrezzature e servizi.

L’allegato 5 “Disposizioni per la gestione del verde” riporta le modalità di gestione della vegetazione all’interno del territorio comunale. La conservazione in modo corretto e la valorizzazione di tali elementi naturali residuali rappresenta infatti il primo passo per la ricostruzione di una rete ecologica.

L’allegato 5 “Linee guida per la gestione del verde” fornisce indirizzi e linee guida per una gestione del verde volta ad incrementare la biodiversità.

 

14 ter.2 - Disposizioni generali per la Rete Ecologica Locale

14 ter.2.1 - Ambiti di conservazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio

Il P.R.G.C. individua le zone e gli elementi che, per caratteristiche di naturalità, costituiscono ambiti di rilevante interesse ambientale e paesaggistico tali da rendere necessaria la loro conservazione.

Costituiscono ambiti di conservazione e tutela di particolare interesse ambientale e paesaggistico: le formazioni arboreo-arbustive, gli alberi isolati, le zone umide eventualmente presenti, i corsi d’acqua e più in generale le zone agricole come da indicazioni del PTC2.

Il Regolamento di Polizia Rurale, in accordo e in sinergia con quanto previsto all’interno del P.R.G.C. concorre al miglioramento della rete ecologica locale e della  biodiversità contrastando la diffusione delle specie esotiche e disciplinando la tutela delle formazioni arboreo-arbustive fuori foresta, degli alberi di particolare interesse naturalistico e/o paesaggistico e della vegetazione forestale.

a) Fasce di rispetto idrogeologiche

Le disposizioni di cui all’art.19 [Altre fasce e zone di rispetto, sponde del torrente, canali], sono integrate dalle seguenti ulteriori limitazioni.

Le aree di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei sono le aree dove va perseguita la massima permeabilità dei suoli e il mantenimento degli attuali sistemi naturali di deflusso delle acque.

Al fine di ricostruire la rete ecologica, laddove possibile, si prevede la realizzazione di fasce arboreo arbustive lungo corsi d’acqua, canali e bealere a cielo aperto. Tale intervento è considerato prioritario lungo il Sangonetto che presenta tratti di sponda privi di vegetazione di tali caratteristiche. Si ricorda come la presenza di vegetazione arboreo-arbustiva lungo le sponde (ad esempio di salici e ontani) svolge anche un’importante funzione di consolidamento delle sponde stesse.

I corsi d’acqua minori, quali canali e bealere a cielo aperto dovranno essere mantenuti nei relativi aspetti strutturali, quali il tracciato, la giacitura e le caratteristiche dimensionali essenziali; è fatto quindi divieto di cementificare o comunque impermeabilizzare e artificializzare le sponde dei canali e dei corsi d’acqua. Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art.3.10 della Circ. P.G.Reg.Piemonte 08/05/1996 n.7/LAP non è ammessa in nessun caso la copertura dei corsi d’acqua, principali o del reticolato minore, mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione.

Per quanto riguarda la gestione della vegetazione si rimanda all’Allegato 5.

b) Zone agricole di tutela e valorizzazione naturalistica, ambientale e paesaggistica

Le disposizioni di carattere generale, di cui all’art.14.7 [Aree agricole E], sono integrate dalle seguenti ulteriori limitazioni.

Le aree agricole possono contribuire alla REL, se gestite in modo sostenibile, in quanto tessuto connettivo.

Nelle aree agricole sono ammesse le funzioni compatibili con i seguenti obiettivi:

-     la valorizzazione economica equilibrata delle risorse naturali rinnovabili;

-     la tutela e promozione dell'efficienza delle imprese agricole; la promozione di modelli colturali compatibili con la tutela delle risorse naturali;

-     la salvaguardia e la valorizzazione degli elementi e dei sistemi caratterizzanti il paesaggio rurale storico e di pregio (viali, siepi, filari, gruppi arborei ecc.);

-     la promozione delle produzioni tipiche e di qualità;

-     la salvaguardia e il potenziamento delle attività produttive agro-forestali, la multifunzionalità delle aziende agricole, la salvaguardia dei valori culturali, il presidio del territorio con conservazione e miglioramento del paesaggio rurale, degli habitat e della biodiversità;

-     la salvaguardia delle funzioni ecologiche dell’ambiente rurale, dell’efficienza della rete ecologica e in particolare la salvaguardia e miglioramento della biodiversità;

-     la tutela e valorizzazione delle strutture e degli elementi che caratterizzano i diversi Ambiti di paesaggio e del patrimonio edilizio di interesse storico, architettonico o testimoniale;

-     la tutela degli Ambiti di paesaggio dagli interventi che ne comportino la frammentazione e perdita di identità;

-     lo sviluppo della fruizione turistica e la promozione di attività ricreative e sportive all’aria aperta compatibili con la tutela paesaggistica;

-     la promozione della complementarità fra attività agricole e offerta di servizi ricreativi e turistici e per la manutenzione ambientale;

-     il riuso del patrimonio edilizio di pregio storico-tipologico e storico-testimoniale non più utilizzato per l’agricoltura, per funzioni compatibili con le caratteristiche tipologiche degli immobili, con i caratteri ambientali del contesto e con l’esercizio delle funzioni agricole;

-     l’efficienza delle reti infrastrutturali e della sentieristica, anche ai fini della fruizione delle risorse naturali e del paesaggio.

Il P.R.G.C. persegue l'obiettivo di valorizzazione dei territori agricoli anche attraverso criteri per la sistemazione delle aree di pertinenza dell’edilizia rurale:

-     la messa a dimora di 1 albero di alto fusto - se non già esistenti all’interno del lotto - e di 1 gruppo di arbusti ogni 100 m² di area di pertinenza dell'immobile. Gli alberi e/o arbusti dovranno appartenere a specie autoctone o a specie tradizionalmente coltivate (quali ad es. noce comune e gelso) o appartenenti a varietà tradizionali locali. Per quanto riguarda la scelta delle specie autoctone si può fare riferimento all’elenco in allegato 5 - Specie del Querco-Carpineto e altre specie correlate scegliendo quelle maggiormente idonee alle condizioni stazionali. La messa in opera può avvenire in aree esterne a quella dell'intervento, privilegiando la formazione di siepi e/o macchie boscate, l'ampliamento o la ricostruzione di aree boscate, il rinverdimento delle sponde di specchi d'acqua, ecc.;

-     il rispetto delle prescrizioni contenute nel Permesso di costruire riguardanti il verde va effettuato al momento della abitabilità/agibilità, con verifica a campione.  Le violazioni saranno punite ai sensi dell’art. 14 ter.5 con contestuale obbligo di attuazione delle prescrizioni riguardanti il verde come da progetto;

-     al fine di favorire la  ricostruzione di siepi autoctone in relazione a specifici condizionamenti progettuali si stabilisce la equivalenza di 1 albero di alto fusto a 10 ml di siepi autoctone;

-     le nuove recinzioni delle proprietà (ad eccezione delle strutture di ingresso) devono prevedere all’esterno elementi verdi di specie autoctone  o la realizzazione di siepi vive autoctone. Di norma le recinzioni esistenti (ad esclusione di quelle di valore) vanno adeguate in caso di interventi di completa trasformazione degli immobili;

-     nelle aree in cui insistono attività produttive, il verde dovrà essere realizzato a fasce alberate di isolamento e filtro di adeguata profondità.

Le aree agricole urbane, individuate con il codice (Ei), che costituiscono aree di filtro e transizione tra i sistemi insediati ed il territorio extraurbano, svolgono una funzione duplice di tutela dell'abitato dalle attività intensive ed incompatibili del settore produttivo agricolo e di protezione del territorio dall'espansione urbana. In queste aree si dovranno promuovere specifiche azioni progettuali per sostenere il mantenimento delle attività produttive agricole, orientandole ad assumere connotati di spiccata multifunzionalità, a fornire servizi plurimi alla popolazione urbana (quali vendita diretta dei prodotti alimentari, ricettività, ristorazione, funzioni didattiche, sanitarie, ricreative, ecc.), a contribuire alla realizzazione della rete ecologica provinciale e in generale ad incrementare il valore ecologico del territorio periurbano ai fini della mitigazione degli impatti dell’area urbana. Inoltre sono ammessi interventi per la sistemazione di terreni ad orti urbani a gestione unitaria, intesi come orti fortemente frazionati coltivabili e fruibili da pluralità di soggetti; le trasformazioni di cui al presente paragrafo possono essere gestite e/o realizzate direttamente dal Comune, previa acquisizione dei relativi terreni. In tal caso, i complessi di orti urbani sono affidati in gestione, unitariamente, a soggetti giuridici, o ad organizzazioni, previa stipula di idonee convenzioni.

14 ter.2.2 - Tutela e sviluppo del verde urbano

Con l’evoluzione del concetto di “standard urbanistico” nelle pratiche recenti di pianificazione, da parametro quantitativo a strumento per il miglioramento e la valorizzazione della qualità ecologica e ambientale nelle aree urbane, si elaborano a partire dalla fine degli anni Novanta piani con valenza ecologico-ambientale in cui si introducono parametri ecologici-ambientali per le aree di trasformazione urbanistica per il raggiungimento della rigenerazione ambientale ed ecologica auspicata:

-     Sp superficie permeabile – ogni superficie, libera da costruzioni sopra o sotto il suolo, in grado di garantire l’assorbimento delle acque meteoriche;

-     Ip indice di permeabilità = Sp / Sf o St - il rapporto massimo ammissibile tra la superficie permeabile Sp e la superficie di riferimento specificata dalle presenti norme;

-     A densità arborea - il numero di alberi da mettere a dimora per ogni metro quadrato di superficie di riferimento (Sf e St);

-     Ar densità arbustiva - il numero di arbusti da mettere a dimora per ogni metro quadrato di superficie di riferimento (Sf e St);

-     Ve verde privato con valenza ecologica - zona destinata a verde privato, attrezzata a verde (prato, arbusti, alberi) all'interno delle Aree di Trasformazione;

-     Vp verde pubblico di compensazione - zona da cedere interamente al Comune per servizi e attrezzature pubbliche all'interno delle Aree di Trasformazione.

Tutti i progetti di sistemazione a verde di aree pubbliche e private dovranno rispettare le prescrizioni contenute nell’Allegato 5 “Disposizioni per la gestione del verde” con particolare riferimento alle tipologie di essenze (arboree e arbustive) utilizzabili.

14 ter.2.3 - Sistema dei servizi

Le disposizioni di cui all’art.14.12 [Aree per servizi], all’art.14.8 [Aree F], all’art.15.6 [Contenimento della percentuale di superficie impermeabilizzata delle aree scoperte pavimentate] e all’art.15.9 [Soluzioni progettuali per le aree verdi], sono integrate dalle seguenti ulteriori limitazioni.

Comprendono tutte le aree di proprietà pubblica e/o in previsione di acquisizione da parte dell’Amministrazione Comunale, attraverso i meccanismi perequativi di cui all’art.14bis del presente strumento, destinate a spazi, attrezzature e servizi di interesse pubblico a livello comunale o sovracomunale. La progettazione degli interventi è di competenza dell'Amministrazione Comunale, ovvero può essere affidata agli Enti istituzionalmente competenti o proposta da soggetti privati; i progetti relativi dovranno essere approvati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato 5 e delle prescrizioni specifiche di cui ai punti successivi.

a) Realizzazione di nuove aree a verde nel sistema dei servizi

Zona di pertinenza di alberi e arbusti

Le piante, arboree e arbustive, in base alle dimensioni (altezza) che raggiungono alla maturità, si dividono in 3 classi di grandezza:

Tabella A: Classi di grandezza delle piante arboree ed arbustive

CLASSE DI GRANDEZZA

ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'

a) 1. grandezza

> 16 metri

b) 2. grandezza

10-16 metri

c) 3. grandezza

< 10 metri

Per ogni pianta messa a dimora dovrà essere garantita una superficie libera protetta in terra, prato o tappezzanti, definita zona di pertinenza delle piante, che sia adeguata allo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale della pianta. Tale zona è definita dalla circonferenza a terra avente come centro il fusto della pianta secondo il seguente schema:

Tabella B: Zone di pertinenza delle piante arboree ed arbustive

CLASSE DI GRANDEZZA

RAGGIO IN METRI

Esemplari monumentali o di pregio

Proiezione a terra della chioma

1. grandezza (altezza > 16 metri)

4

2. grandezza (altezza 10-16 metri)

3

3. grandezza (altezza < 10 metri)

2

In deroga a quanto precedentemente riportato, solo nel caso in cui sia documentata l’impossibilità del rispetto delle distanze di cui alla tabella B, nell’area corrispondente alla zona di pertinenza della pianta è ammessa la posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili o l'impermeabilizzazione (comunque sconsigliata) del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% della ZPA con salvaguardia comunque di quanto prescritto nella tabella C.

Tabella C

Classe di grandezza

Ampiezza dell'area di terreno nudo

Esemplari monumentali o di pregio

20 mq

1. grandezza (altezza > 16 metri)

10 mq

2. grandezza (altezza 10-16 metri)

6 mq

3. grandezza (altezza < 10 metri)

3 mq

Nei casi in cui sul suolo pubblico non sia reperibile lo spazio minimo sopra indicato si potrà prevedere l'impianto di piante sulla proprietà privata confinante con la strada, da attuarsi attraverso la stipulazione di una convenzione tra Amministrazione Comunale e soggetti privati.

Il substrato di impianto dovrà essere idoneo per profondità e struttura, alla pianta da mettere a dimora e dovrà essere preferibilmente in piena terra.

Di seguito si riporta uno schema esemplificativo di quanto sopra riportato.

 

 

 

 

 

 

 

 

Distanze da edifici e marciapiedi

Ferme restando le disposizioni del Codice Civile, per le aree fuori dai centri abitati, del Nuovo Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione e attuazione (DPR 495/92 e smi), il nuovo impianto di soggetti arborei ed arbustivi dovrà rispettare le distanze minime da edifici e da marciapiedi riportate nella tabella D.

Tabella D: distanze minime per il nuovo impianto di soggetti arborei ed arbustivi 1

 

Specie di 1^ grandezza

Specie di 2^ grandezza

Specie di 3^

grandezza

Distanza minima dagli edifici

8,00 m dal fusto al fronte dei fabbricati

6,00 m

4,00 m

Distanza minima dal marciapiede

2,00 m dal fusto al margine esterno

1,00 m

1,00 m

1: Le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di sostituzioni di fallanze verificatesi all'interno di alberate e gruppi arborei ed arbustivi preesistenti.

Realizzazione di viali alberati

Per la realizzazione di viali alberati si dovrà inoltre rispettare la seguente articolazione:

a)  per marciapiedi di larghezza inferiore a 3 m:                               specie di terza grandezza

b)  per marciapiedi di larghezza compresa tra 3,1 e 4,0 m:               specie di seconda grandezza

c)  per marciapiedi di larghezza superiore a 4,0 m:                           specie di prima grandezza

 

b) Verde pubblico

Le aree così classificate sono destinate a parchi naturali e urbani, giardini ed aree attrezzate per il gioco dei ragazzi e dei bambini e al tempo libero degli adulti. Non meno del 70% (Ip) della superficie deve essere sistemata a verde, con coperture erbacee, od arbustive, od arboree, delle quali è prescritta la costante manutenzione. La restante superficie può essere interessata da percorsi pedonali e aree pavimentate. In queste aree possono essere realizzate costruzioni funzionali alla fruizione del verde pubblico, quali chioschi, punti di ristoro, servizi igienici, noleggio biciclette, attrezzature tecnologiche di servizio (rete wifi, servizi informatici ecc.), nonché le piste ciclo-pedonali. Gli eventuali parcheggi scoperti possono essere previsti soltanto in posizione perimetrale, essendo preclusa la previsione di percorsi di penetrazione per mezzi motorizzati.

Si applicano inoltre i seguenti indici urbanistico-ecologici: A = 40 alberi/ha; Ar = 80 arbusti/ha

 

 

c) Verde attrezzato sportivo

Le aree così classificate sono destinate agli impianti sportivi coperti e scoperti. La superficie a verde deve occupare almeno il 30% (Ip) di quella complessiva.

Si applicano inoltre i seguenti indici urbanistico-ecologici: A = 20 alberi/ha; Ar = 40 arbusti/ha

 

d) Parcheggi pubblici

Le aree a parcheggio pubblico classificate dal piano con dimensioni maggiori o uguali a 200 mq dovranno  essere realizzate con pavimentazioni che garantiscano la massima permeabilità dei suoli; in ogni caso nei parcheggi dovrà essere mantenuta una percentuale di aree permeabili non inferiore al 35%.

La superficie da destinare a verde deve essere pari almeno al 30% dell'area complessiva occupata dal parcheggio ad esclusione delle piazze del centro storico cittadino o per particolari progetti architettonici che prevedano soluzioni alternative per l'ombreggiamento.

La dimensione degli alberi di nuovo impianto dovrà essere preferibilmente non inferiore a cm 20-25 di circonferenza con altezza di metri 5,5-6 per le specie di prima grandezza, di metri 4-4,50 per quelle di seconda grandezza e di metri 3-3,50 per quelle di terza grandezza.

La chioma dovrà presentarsi omogenea ed armonica, esente da capitozzature e ferite. In caso di mancato attecchimento il proprietario è tenuto ad effettuare la sostituzione nella prima stagione vegetativa idonea al piantamento.

Specie da escludere e da privilegiare e tipologie di impianto nelle aree destinate a parcheggio

Nella scelta progettuale occorre privilegiare alberi con le seguenti caratteristiche:

-    resistenza del legno;

-    chioma folta e ombrosa;

-    fogliame caduco, fattore particolarmente positivo nei nostri climi a inverno rigido;

-    buona reattività alla potatura;

-    assenza di frutti voluminosi o pesanti o maleodoranti;

-    assenza di frutti eduli[1] che attirino stagionalmente gli uccelli, con conseguenti fastidiose deiezioni;

-    scarsa attitudine alle infestazioni da afidi, agenti di ricadute vischiose e imbrattanti (melate);

-    assenza di spine.

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale e all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità e inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberate, dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno possibile con arbusti.

Dovrà inoltre essere valutato attentamente l'orientamento dei posti auto in relazione ai punti cardinali e quindi la migliore disposizione degli alberi in funzione dell'ombreggiamento.

e) Verde di mitigazione delle infrastrutture

Al fine dell'abbattimento dell'inquinamento acustico e per incrementare i corridoi ecologici minori nei tratti compresi nel tessuto urbano e nel territorio extraurbano, nell’Allegato 5 “Progetto Rete Ecologica Locale” sono indicate le strade che dovranno essere oggetto di piantagione arborea e interessate da progetti di riqualificazione nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile e, per le aree fuori dai centri abitati, del Nuovo Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione e attuazione (DPR 495/92 e smi).

Le tipologie di ambientazione previste, che dovranno essere specificate, dettagliate e/o integrate in sede di progettazione esecutiva delle infrastrutture, ricomprendono:

-     il mantenimento delle alberature esistenti, comprensivo degli eventuali interventi di manutenzione e di sostituzione delle stesse alberature;

-     la messa a dimora di nuovi filari di alberi; la distanza tra un tronco e l'altro dovrà  essere compatibile con le classi di grandezza delle piante;

-     la sistemazione delle aree residuali che si formano a ridosso del ciglio stradale; tali aree dovranno indicativamente essere sistemate a prato ed attrezzate con arbusti secondo il parametro di densità arbustiva Ar = 4 arbusti ogni 100 mq di superficie permeabile.

f) Piste ciclabili

Ai sensi dell’art.42 del PTCP2, la rete ecologica locale recepisce i tracciati delle “Dorsali provinciali” ciclabili, esistenti e in progetto (la pista ciclabile, già realizzata, della Quercia tra Piossasco e Bruino; la pista ciclabile Sangonetto da realizzare recuperando il tracciato della vecchia strada comunale Piossasco-Sangano; il percorso lungo la strada Bruino-Rivalta e la pista sulla sponda del Torrente Sangone) e al fine della loro interconnessione prevede la realizzazione di nuovi percorsi all’interno del territorio comunale.

Nell’Allegato 5 “Progetto Rete Ecologica Locale” è indicata la rete delle piste ciclabili, esistenti e di nuova realizzazione, che connettono il territorio urbano ed extraurbano. La Variante Strutturale 3 in aggiunta ai tracciati indicati nel suddetto Allegato 5 “Progetto Rete Ecologica Locale” individua ulteriori piste ciclopedonali di connessione dell’ambito industriale 5 con la rete ciclopedonale prevista.

I percorsi ciclabili e le relative attrezzature complementari sono costituiti sulla base di progetti unitari redatti dall’Amministrazione Comunale o da soggetti da essa incaricati e/o dagli atti di intesa sottoscritti con l’Amministrazione Comunale.

I Piani Attuativi devono prevedere la realizzazione di  percorsi (o tratti di percorsi) ciclabili pubblici e/o di uso pubblico sulla base dei tracciati individuati e stabiliti dalla Amministrazione Comunale.

Le piste ciclabili in zone agricole o naturali dovranno essere affiancate preferibilmente con siepi arboree e/o arbustive di specie autoctone; negli altri casi da filari o arbusti, come indicato nell’Allegato 5 “Disposizioni per la gestione del verde”.

g) Piazze

La realizzazione di nuove piazze o la ristrutturazione di quelle esistenti sono soggette a un progetto unitario a cura dell’Amministrazione Comunale che dovrà privilegiare,  per la pavimentazione, l’utilizzazione di materiali lapidei, ed evitare l’utilizzazione di materiali e di tecniche comportanti la totale impermeabilizzazione dei suoli.

Si dovrà inoltre prevedere la messa a dimora di 2 alberi ogni 100mq con circonferenza di 20/25 cm.

 

14 ter.2.4 - Sistema del verde privato pertinenziale

Le disposizioni di carattere generale, di cui all’art.15.3 [Utilizzazione della superficie fondiaria], sono integrate dalle seguenti ulteriori limitazioni.

Il piano classifica aree a verde privato quelle situate all'interno o all'esterno del centro urbano e aventi caratteristiche di parco o giardino privato da tutelare e incrementare; si tratta di aree di verde privato finalizzate al più generale processo di rigenerazione ecologica.

Il 70% delle superfici destinate alla formazione di spazi verdi, deve prevedere verde in piena terra; sono ammessi viali di accesso e camminamenti per cui è reso obbligatorio l’utilizzo di superfici drenanti che permettano il grado di inerbimento parziale più elevato possibile.

La presente norma si applica in tutti i casi di nuova costruzione di interi fabbricati con riferimento al lotto o all'area di pertinenza.

La progettazione ecologico-funzionale del verde viene a far parte integrante dell'intervento di trasformazione e si attua per intervento diretto, applicando i seguenti indici urbanistico-ecologici: A = 2 alberi/100mq; Ar = 4 arbusti/100mq.

Parte integrante di ogni progetto edilizio sarà il progetto dettagliato della sistemazione degli spazi aperti, e, quindi, anche delle zone alberate, a prato, a giardino, compresa la eventuale delimitazione delle zone a coltivo, e la dettagliata definizione, anche per quanto riguarda i materiali impiegati, delle zone pavimentate.

All'interno dell'ambiente urbano al fine di favorire la reintroduzione di siepi autoctone in relazione a specifici condizionamenti progettuali si stabilisce la equivalenza di 1 albero di alto fusto a 10 ml di siepi autoctone (3 arbusti per metro lineare).

Nel caso che, per la particolare conformazione del lotto e delle costruzioni, non sia possibile assolvere integralmente a tale obbligo, la messa in opera deve avvenire in aree esterne a quella dell'intervento.

Per ogni albero abbattuto è prevista generalmente la sostituzione con 3 piante di alto fusto.

La messa in opera delle alberature nelle zone consolidate, qualora risulti impossibile provvederle all'interno dell'area di intervento, può avvenire in aree esterne - su parere dei competenti uffici comunali - privilegiando il rinverdimento di spazi pubblici con piante autoctone. Sono ammesse costruzioni per autorimesse o box privati interrati con relative rampe d’accesso e locali tecnici nel sottosuolo,  fino a un massimo del 30% dell'area a verde, a condizione che siano ricoperte da uno strato di terreno idoneo al mantenimento del verde che si prevede di impiantare mediante l’utilizzo delle tecnologie al momento più aggiornate in tema di realizzazione del verde su soletta. Tale strato di terreno non potrà comunque essere inferiore a 40 cm.

La localizzazione delle aree a verde dovrà avvenire in continuità con il verde esistente circostante pubblico e privato e le nuove alberature dovranno essere disposte in modo da creare spazi alberati unitari e comunque opportunamente collegati fra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati e alle relative visuali.

In tutti i progetti presentati le alberature d'alto fusto esistenti devono essere rigorosamente rilevate, indicate nelle planimetrie e documentate fotograficamente. I progetti edilizi, anche per le parti in sottosuolo, devono essere studiati in modo da rispettare tali alberature pregiate, avendo cura di non  danneggiarne gli apparati radicali. Le specie pregiate vanno conservate.

Nelle zone industriali e per le attività produttive il verde dovrà essere realizzato a fasce alberate di isolamento e filtro di adeguata profondità. In prossimità degli spazi di mobilità, il verde dovrà assolvere alla riduzione dell'impatto acustico.

In occasione di interventi edilizi occorre prevedere dispositivi di raccolta adeguatamente dimensionati per le acque meteoriche. La norma ha carattere di indirizzo, ma diventa obbligatoria quando - a seguito di intervento edilizio - si aumenta la quantità di suolo impermeabile: in questo caso va sempre previsto un sistema di raccolta e di riutilizzazione delle acque meteoriche e/o una loro dispersione negli spazi a verde attraverso un idoneo progetto di smaltimento. Tale progetto dovrà garantire la dispersione per processi lenti delle acque meteoriche raccolte ed un loro impiego per usi non pregiati (irrigazione aree verdi, servizi igienici ecc.) oltre ad ogni necessario adeguamento delle reti idriche scolanti.

Fino all'approvazione di apposito regolamento, i progetti di impianti di illuminazione esterna dovranno contenere gli accorgimenti tecnici necessari a massimizzare il contenimento dei consumi energetici e l'abbattimento dell'inquinamento luminoso.

Per il verde privato pertinenziale si applicano le disposizioni di cui all’allegato 5 “Black list”.

 

14 ter.3 - Disposizioni operative per  i comparti di perequazione urbanistica ed ambientale

Le aree comprese nei comparti perequativi di cui all’art.14bis sono considerati ambiti di prioritaria importanza per il sistema ambientale e lo sviluppo della REL.

Le aree di trasformazione riceventi i diritti edificatori sono soggette alle disposizioni di cui all’art.14.3 [Aree C-C*], di cui all’art.14.5 [Aree artigianali ZA] e di cui alle Schede Normative contenute nell’Allegato 4. Inoltre i progetti relativi dovranno attenersi alle disposizioni generali per la REL con particolare riferimento alle regole di suddivisione del suolo e alle quantità urbanistico-edilizie, alle regole ambientali ed ecologiche (Ip, A, Ar), le regole di impianto urbanistico (Sp, Ve, Vp, alberature della viabilità, percorsi ciclo-pedonali e accessi) e le regole di impianto ambientale ed ecologico (fasce di mitigazione dall’inquinamento acustico e atmosferico).

Le aree cedenti i diritti edificatori e destinate a completare il sistema dei servizi pubblici sono soggette alle disposizioni generali per la REL e i progetti relativi di competenza dell’Amministrazione Comunale dovranno essere redatti nel rispetto delle prescrizioni specifiche di cui ai punti successivi.

 

14 ter.3.1 - AREA F1 – SANGONE (PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE SANGONE)

Il parco fluviale del torrente Sangone costituisce fascia perifluviale della Rete Ecologica Provinciale ed è quindi soggetto ai disposti del PTC2 previsti per questo elemento della Rete Ecologica Provinciale.

In tali aree si dovranno prevedere interventi di incremento della biodiversità mediante l’introduzione di specie arboree e arbustive autoctone.

In particolare la scelta delle specie arboree e arbustive autoctone dovrà ricadere tra quelle inserite nell’elenco dell’Allegato 5 - “Specie del Querco-Carpineto e altre specie correlate”, scelte tra quelle maggiormente idonee alle caratteristiche stazionali.

A seguito del contesto territoriale di riferimento, rappresentato da un’area perifluviale appartenente alla Rete Ecologica, è vietata la messa a dimora di specie esotiche.

L’area del parco fluviale è destinata alla rinaturazione da effettuarsi mediante la riforestazione della superficie a utilizzo agricolo.

All’interno dell’area boscata di nuova costituzione potranno essere previste alcune radure dotate degli ordinari arredi di sosta (es. panchine, tavoli, bacheche…).

All’interno dell’area è possibile prevedere la realizzazione di un sentiero pedonale da realizzarsi in fondo naturale.

Anche le specie da impiegare per la creazione delle aree boscate sono quelle inserite nell’elenco dell’Allegato 5 - “Specie del Querco-Carpineto e altre specie correlate”. Il Querco-Carpineto rappresenta infatti la formazione boscata potenziale per questa area. Le specie, autoctone, dovranno essere originarie della pianura padana, ove possibile, occidentale. Parte delle piante potrà essere fornita dal vicino vivaio comunale di Piossasco. 

In particolare il popolamento dovrà essere costituito da almeno 15 specie diverse, tra pioniere e definitive, sia arboree che arbustive (indicativamente almeno il 50% del popolamento dovrà essere arbustivo), scelte tra le specie maggiormente idonee alle condizioni stazionali, da stabilire in base a rilievi vegetazionali dell’area e in sua prossimità e a seguito di eventuali rilievi pedologici.

Compatibilmente con il contesto vegetazionale di riferimento, particolare cura dovrà essere posta anche nell’inserimento di alcune specie a maggiore rarità al fine di costituire un nucleo per la diffusione di tali specie nei territori circostanti.

A seguito del contesto territoriale di riferimento, rappresentato da un’area perifluviale appartenente alla Rete Ecologica, è quindi vietato l’utilizzo di specie esotiche. La scelta di creare un habitat boschivo caratterizzato dalle specie autoctone idonee alle condizioni stazionali inoltre garantisce un maggior successo degli interventi.

Di seguito si forniscono ulteriori indicazioni tecniche per l’esecuzione del rimboschimento:

-     prevedere l’impiego di piantine forestali con un sesto d’impianto minore/uguale a 3,5 m x 3,5 m;

-     le specie dovranno essere disposte miste in maniera irregolare così come le specie arboree rispetto a quelle arbustive;

-     le piante dovranno essere provviste di uno shelter di protezione e di una cannuccia al fine di renderle visibili durante le cure colturali. Nel caso di impianto di specie di maggiori dimensioni dovrà essere previsto un tutore di sostegno;

-     prevedere l’irrigazione di soccorso (indicativamente 3 bagnamenti) nei mesi di luglio e agosto successivi all’impianto;

-     nel caso in cui vengano utilizzate piante di piccole dimensioni prevedere lo sfalcio o la trinciatura delle infestanti (da effettuarsi con passaggio incrociato della trattrice tra le file e decespugliatore spalleggiato e/o attrezzi manuali al piede di ogni singola pianta) nei primi 3/5 anni successivi all’impianto in modo da garantire l’affermazione delle piantine. In alternativa si può prevedere anche la semina di un prato tra le piantine, da falciare per i primi 3/5 anni che però determina un aumento dei costi.

Ulteriori accorgimenti suggeriti consistono nel:

-     prevedere un sesto d’impianto curvilineo che contribuisce a ridurre la percezione di un impianto ordinato rendendo il popolamento più simile a un bosco naturale;

-     prevedere una pacciamatura localizzata con materiale biodegradabile (ad esempio di juta) a quadrotti. Tale opzione rappresenta un costo aggiuntivo che però contribuisce a mantenere sotto controllo le infestanti.

Il progetto del rimboschimento deve essere redatto da un professionista con competenze agronomiche, forestali e naturalistiche.

14 ter.3.2 - AREA F3 - SANGONETTO

All’interno di tale area è prevista la realizzazione di:

-     una pista ciclabile a completamento di quanto già previsto nell’ambito di Corona Verde2 a una distanza sufficiente (almeno circa 5 m) alla creazione di una fascia di vegetazione perifluviale al fine di rispettare i disposti di cui all’art. 46 del PTC2 “Aree di pertinenza dei corpi idrici”. Nel caso in cui non vi siano passaggi alternativi a distanza sufficiente dal corso d’acqua e la realizzazione della pista sia fondamentale al fine di garantire continuità ai percorsi ciclo-pedonali esistenti e previsti, la pista in tale situazione dovrà impattare il meno possibile in termini di interruzione della continuità della fascia perifluviale;

-     una siepe arboreo/arbustiva lungo il canale Sangonetto. La siepe arboreo/arbustiva dovrà essere realizzata tra il canale Sangonetto e la pista ciclabile di nuova realizzazione.

Compatibilmente con quanto precedentemente riportato la larghezza ottimale per la siepe dovrebbe essere 10-15 m, quella minima 5 m.

La siepe dovrà rispettare le “norme tecniche per la realizzazione dell’area boscata nelle aree allo stato attuale ad utilizzo agricolo” con la sola differenza che le specie da utilizzare dovranno essere almeno 10.

Sulle sponde del Sangonetto è opportuno utilizzare anche specie più igrofile quali ontano nero (Alnus glutinosa), salice bianco (Salix alba), ciliegio a grappoli (Prunuspadus), frangola (Frangulaalnus), ecc.

14 ter.3.3 - PARCO DEL CASTELLO DI BRUINO

Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro, deve tenere conto degli elementi caratterizzanti il parco in cui si opera.

In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti, ecc., deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie.

Si richiama il divieto della messa a dimora, all’interno del parco, delle specie di cui alla black list nell’Allegato 5 “Disposizioni per la gestione del verde”.

Il progetto di restauro, compatibilmente con l’utilizzo delle specie originarie del parco stesso, dovrà il più possibile privilegiare l’utilizzo di specie autoctone e effettuare scelte orientate ad aumentare la biodiversità vegetale del parco.

14 ter.3.4 - AREE S2 E S4 DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE AREE INDUSTRIALI

Per le aree di compensazione S2 ed S4, in quanto di compensazione ecologica e in quanto rivolte verso un ambito agricolo si propone la medesima destinazione prevista per le aree F1 e F3.

 

14 ter.4 - Mitigazioni e compensazioni

Per quanto non specificatamente indicato come misure di mitigazione nelle presenti norme, gli impatti negativi, conseguenti alla realizzazione di eventuali insediamenti, opere, manufatti e infrastrutture, dovranno essere mitigati e compensati. Gli interventi di compensazione ambientale sono volti alla ricostruzione della rete ecologica con priorità per l’acquisizione e il rimboschimento delle aree del Parco del Sangone in quanto parte della rete ecologica provinciale, come previsto dalle presenti norme.

 

14 ter.5 - Sanzioni

Ai fini della tutela del sistema ecologico-ambientale che costituisce bene di interesse paesaggistico, l’autore di un danno in materia di tutela dei beni paesaggistici ha due misure alternative: la condanna alla rimessione in pristino a proprie spese dello stato dei luoghi o della mancata realizzazione di un progetto inerente il sistema ambientale. Nel primo caso dovrà pagare una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione, demandando all’autorità amministrativa preposta alla salvaguardia del vincolo la scelta, ritenuta più opportuna, tra l’una o l’altra misura sanzionatoria. Nel secondo caso sarà sanzionato con una multa pari al pagamento della spesa da sostenersi per la realizzazione del progetto incrementata del 20%.

 

 



[1]  Si dice di prodotti naturali, quali funghi, bacche e simili, idonei all'alimentazione umana o animale in genere.