ART. 15   SPECIFICAZIONI PER GLI INTERVENTI EDILIZI

15.1 - Quota di imposta del piano terra delle costruzioni

Nella parte del territorio comunale con falda acquifera superficiale individuata con la sigla IDR nelle Tavole 2, 3 EST, 3 OVEST, e di cui all’art. 20 delle presenti Norme, è consentito l’innalzamento della quota del piano terreno delle costruzioni sopra il piano stradale fino a cm 130, al fine di consentire, laddove possibile, la realizzazione di strutture interrate che abbiano la quota d’imposta delle fondazioni posta ad almeno 1 metro dal livello di massima escursione della falda idrica suprficiale.

Il piano stradale si intende riferito alla mezzeria della carreggiata e, nel caso di strade con andamento in pendenza, la quota del piano strada è determinata dalla media delle quote ai confini del lotto.

Per i lotti compresi tra strade poste su livelli diversi, la quota del piano strada è determinata dalla media delle quote delle strade.

Nelle altre parti del territorio comunale, per evitare tracimazioni d’acqua nelle costruzioni, è consentito posizionare la quota del piano terreno delle costruzioni a cm 40 sopra il piano stradale.

In questi casi l’altezza delle costruzioni verrà calcolata a partire dalla quota del piano terreno.

La quota del piano terreno delle costruzioni dovrà raccordarsi alla quota del terreno delle proprietà limitrofe con una livelletta avente pendenza massima del 20% ed altezza di 50 cm, misurata ai confini del lotto, rispetto alla quota del terreno delle proprietà limitrofe; nel caso di locali interrati a confine la livelletta dovrà essere verificata considerando un riporto di terreno di almeno 30 cm sul solaio di copertura.

I commi precedenti non si applicano al Centro Storico e agli edifici individuati ai sensi dell’art. 24 della L.U.R..

 

15.2 - Distanze

Le distanze minime degli edifici dai confini sono riportate nella tabella riepilogativa delle presenti Norme.

Tutti gli edifici dovranno comunque rispettare la distanza minima di mt. 5 dal limite della zona edificabile.

Nelle zone residenziali B e C è ammessa la fabbricazione su confine od a cavalcioni od a una distanza inferiore a mt. 5.00, purchè:

1) sia stipulato atto notarile di vincolo unilaterale;

2) per costruzioni isolate il corpo di fabbrica risultante dall’abbinamento di due o più costruzioni non superi i 32.00 mt.

La distanza D, tra le fronti di due fabbricati o fra fronti opposte, nel caso di fabbricazione su cortili, non dovrà essere inferiore a mt 10.00; è ammessa una distanza minima non inferiore a mt. 8.00 qualora le due pareti degli edifici confrontanti, non abbiano aperture, ovvero abbiano solo aperture di locali accessori, non destinati ad abitazione permanente (quali bagni, wc, disimpegni, ripostigli, vani scala ed autorimesse).

Nelle aree residenziali d’espansione è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all’altezza del fabbricato più alto.

Nel caso di costruzioni collegate da porticati deve essere mantenuta una distanza di mt. 10 tra pareti finestrate o mt. 8 tra pareti non finestrate se non c’è un collegamento al piano interrato.

Valgono comunque i disposti dell’art. 9 del D.M. n. 1444/68.

E’ ammessa l’edificazione in aderenza ad un fabbricato a confine, ai sensi dell’art. 877 del Codice Civile.

Nelle zone industriali valgono i distacchi dai confini prescritti nel relativo articolo.

Devono essere rispettate, inoltre, nell’edificazione, le seguenti minime distanze:

a)      dal ciglio dei canali esistenti                                                                            mt. 5.00-10.00

b)      dalla sede di ferrovie                                                                                                mt. 20.00

c)      dal ciglio di manufatti, stradali o ferroviari (cavalcavia, sottopassaggi, ecc.)                     mt. 15.00

d)      da muri di sostegno                                                                                                  mt.   3.00

 

15.3 - Utilizzazione della superficie fondiaria

Per tutti gli interventi di ricostruzione, ampliamento, sopraelevazione e nuova costruzione, sulla superficie fondiaria di pertinenza, dovranno essere riservate:

a) in tutte le aree, superfici destinate alla formazione di parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadro per ogni dieci metri cubi di costruzione (art. 2 della L. 122/89), con la precisazione che per il calcolo dei volumi dei capannoni e degli edifici ad un solo piano f.t. destinati ad attività produttive, e per i fini di cui al presente paragrafo, si assumerà un’altezza convenzionale di mt. 6.00 ove l’altezza effettiva superi tale limite;

b)    nelle aree destinate ad insediamenti residenziali, superfici destinate alla formazione di spazi verdi, con piantumazioni, nella misura minima di mq. 20.00 ogni 100 mc. di volume edificato f.t., con un minimo fisso di mq. 150 e dimensione trasversale minima di mt. 5.00;

c)     nelle aree destinate ad insediamenti produttivi (al di fuori del perimetro dell’Ambito Industriale 5), superfici destinate alla formazione di spazi verdi, con piantumazione di alto fusto, nella misura minima di mq. 10 ogni 50 mq. di superficie coperta, con un minimo fisso pari al 15% della superficie fondiaria e con dimensione trasversale minima di mt. 5.00.  Ogni 100 mq di tale verde è richiesto l’impianto di tre alberi di alto fusto;

d)    Le aree di cui al punto a) dovranno risultare collegate in modo diretto e facilmente percorribile alla rete viabile di accesso. Tali aree dovranno consentire la manovra e la sosta temporanea dei veicoli di ogni genere diretti all’edificio di pertinenza; esse dovranno essere ricavate in aggiunta alle aree od ai locali destinati al ricovero permanente o notturno degli autoveicoli (autorimesse singole chiuse o simili) e, possibilmente, previste sul fronte strada nella misura di almeno un posto auto per ogni unità abitativa.

La posizione e le dimensioni delle aree verdi, dovranno essere precisate nel progetto allegato alla richiesta di permesso di costruire.

Nel caso che le aree  da alberare  siano raggruppate  e rese consortili, non debbano distare più di mt. 200 da ciascuno dei fabbricati  a cui competono, ed essere  ad essi  collegate con  passaggi  pedonali esenti da attraversamenti di sedi veicolari pubbliche importanti.

 

15.4 - Compatibilità idrogeologica e con gli impianti a Rischio di Incidente Rilevante

Gli interventi di nuova costruzione sono subordinati alla verifica delle condizioni di rischio idrogeologico riportate nelle tavv. 3OVEST e 3EST e disciplinate dall’art. 20 bis.

Su tutto il territorio comunale si applicano le prescrizioni inerenti la valutazione del rischio di incidente rilevante di cui all’art. 20 ter delle presenti Norme.

 

15.5 - Qualità urbanistica ed edilizia

Nella progettazione dei nuovi insediamenti residenziali e negli interventi di ristrutturazione urbanistica devono essere applicate le linee guida della Regione Piemonte: Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti – Buone pratiche per la progettazione edilizia (D.G.R. 22/03/2010, n.30) e Buone pratiche per la pianificazione locale (D.G.R. 22/03/2010, n.30).

Per l’efficienza energetica deve essere applicata la L.R. n. 13 del 28/05/2007.

 

15.6 - Contenimento della percentuale di superficie impermeabilizzata delle aree scoperte pavimentate

Nei piazzali e nei parcheggi sia privati che pubblici è reso obbligatorio l’utilizzo di pavimentazioni drenanti da formare con marmette autobloccanti forate che permettono il grado di inerbimento parziale più elevato possibile, almeno nelle aree di stazionamento dei veicoli, e di fossi d’infiltrazione, laddove possibile.

Devono essere previste piantagioni in piena terra e con sesto regolarizzato di mt. 7,50-10,00 di specie arboree di 2° grandezza atte a formare a regime la copertura arborea degli spazi di stazionamento e dei corselli. La dimensione del sesto di impianto delle alberature è ottenibile riservando almeno 1,50 mt. per la messa in buca delle piante, il loro tutoraggio e la formazione di cerchiatura di protezione del fusto. E’ opportuno sussidiare la piantagione con specifico impianto di irrigazione puntuale automatica gestita da sonde di rilevazione dell’umidità.

Per i parcheggi si suggerisce l’impiego di specie arboree a rapido accrescimento  di 1° e/o 2° grandezza: Acer platanoides, Acer pseudoplatanus in modo da ottenere al più presto una adeguata mitigazione degli spazi, a media o elevata impermeabilizzazione.

 

15.7 - Invarianza idraulica

In attuazione del principio della invarianza idraulica, agli edifici di nuova costruzione, così come per la viabilità in progetto, viene fatto obbligo di realizzare dispositivi di raccolta acque con successivo percolamento naturale nel terreno delle acque così raccolte e non convogliate, attraverso il troppo pieno, ai pozzi disperdenti, o prevedendo sistemi di riutilizzo delle acque raccolte per l’irrigazione delle aree verdi o per altri scopi.

 

15.8 - Contenimento dell’inquinamento luminoso

Per il contenimento dell’inquinamento luminoso degli impianti di illuminazione pubblica è obbligatorio l’utilizzo delle lampade led e del sistema di telegestione (già applicato al 70% degli impianti di illuminazione pubblica esistenti) che consente anche la riduzione dell’intensità luminosa nelle ore notturne.

 

15.9 - Soluzioni progettuali per le aree verdi

a)    Parco fluviale del torrente Sangone

Vedasi artt. 14.8 (F1 – Sangone) e 14 ter.3.1.

b)   Corridoio ecologico del torrente Sangonetto

Vedasi artt. 14.8 (F3 – Sangonetto) e 14 ter.3.2.

c)    Parco storico del castello

Vedasi art. 14 ter.3.3.

d)  Fasce tampone e filtro

Devono trovare opportuno impiego lungo i profili di separazione tra paesaggi non compatibili, ad es.: tra l’area attrezzata del campo sportivo in ampliamento e la campagna circostante, tra il profilo dell’area industriale (fronte orientale) e la campagna rivaltese. In questi casi possono anche svolgere una utile funzione di barriera ecologica per il contenimento di rumore e polveri ecc. attraverso la creazione di nuclei vegetazionali di particolare interesse botanico, impiegando alberature (autoctone) delle tre grandezze, opportunamente composte per l’effetto naturalistico e strutturando l’orizzonte basso con siepi e cespugli a effetto continuo (vedasi art. 14 ter).

d)   Fasce vegetali a fianco di infrastrutture lineari: Viali

In ambito urbano i viali svolgono, oltre al risultato ornamentale, una essenziale funzione connettiva a vantaggio della rete ecologica. Se previsti a cornice della viabilità producono l’effetto di mettere in secondo piano le costruzioni laterali mitigandone l’impatto percettivo; se previsti a fianco di piste ciclabili (es.: il percorso di via Sangone, via Volvera) oltre alla funzione diretta di ombreggiamento della trama della percorribilità slow, svolgono il compito precipuo della lettura dei panorami eterogenei che compongono la cittadina con il ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio ottocentesco.

Possono essere formati a duplice o unico filare, quali neoecosistemi lineari aventi specifica funzione di aumentare la connettività e la circuitazione degli ecosistemi a macchia (es. zona agricola centrale) e/o a corridoio (fascia del parco fluviale, spina verde dei servizi centrali). E’ opportuno l’impiego di alberature (di specie autoctone) di 1° e 2° grandezza con piantagione di esemplari vegetali a pronto effetto al fine di realizzare al più presto quinte verdi consistenti, piantagione effettuata in piena terra su aiuola estesa arredata con siepi e/o tappezzanti (vedasi art. 14 ter.2.3).

e)    Percorsi non drenanti con alberature a filare in buca

Riguarda il verde di arredo stradale da realizzare in pavimentazioni continue non drenanti con piantagione di specie ornamentali in fioritura di 3° grandezza. Le piante saranno del tipo “a pronto effetto” da sistemare in buche dell’ampiezza minima di m. 1,50x1,50 con l’addizione di terra agraria opportunamente concimata sul piano basale, tutorate e ove necessario protette con sussidi metallici. Anche in questo caso è opportuna la realizzazione di impianto di irrigazione di soccorso.