ART. 15 SPECIFICAZIONI PER GLI INTERVENTI EDILIZI
15.1 - Quota di imposta del piano
terra delle costruzioni
Nella parte del
territorio comunale con falda acquifera superficiale individuata con la sigla
IDR nelle Tavole 2, 3 EST, 3 OVEST, e di cui all’art. 20 delle presenti Norme,
è consentito l’innalzamento della quota del piano terreno delle costruzioni
sopra il piano stradale fino a cm 130, al fine di consentire, laddove
possibile, la realizzazione di strutture interrate che abbiano la quota
d’imposta delle fondazioni posta ad almeno 1 metro dal livello di massima
escursione della falda idrica suprficiale.
Il piano stradale si
intende riferito alla mezzeria della carreggiata e, nel caso di strade con andamento in pendenza, la quota del piano strada è
determinata dalla media delle quote ai confini del lotto.
Per i lotti compresi
tra strade poste su livelli diversi, la quota del piano strada è determinata
dalla media delle quote delle strade.
Nelle altre parti del territorio
comunale, per evitare tracimazioni d’acqua nelle costruzioni, è consentito
posizionare la quota del piano terreno delle costruzioni a cm 40 sopra il piano
stradale.
In questi casi l’altezza delle
costruzioni verrà calcolata a partire dalla quota del piano terreno.
La quota del piano
terreno delle costruzioni dovrà raccordarsi alla quota del terreno delle
proprietà limitrofe con una livelletta avente pendenza massima del 20% ed
altezza di 50 cm, misurata ai confini del lotto, rispetto alla quota del
terreno delle proprietà limitrofe; nel caso di locali interrati a confine la
livelletta dovrà essere verificata considerando un riporto di terreno di almeno
30 cm sul solaio di copertura.
I commi precedenti non si
applicano al Centro Storico e agli edifici individuati ai sensi dell’art. 24
della L.U.R..
Le distanze minime degli edifici
dai confini sono riportate nella tabella riepilogativa delle presenti Norme.
Tutti gli edifici dovranno comunque rispettare la
distanza minima di mt. 5 dal limite della zona edificabile.
Nelle zone residenziali B e C è
ammessa la fabbricazione su confine od a cavalcioni od a una distanza inferiore
a mt. 5.00, purchè:
1) sia stipulato atto notarile di vincolo unilaterale;
2) per costruzioni isolate il corpo di fabbrica risultante
dall’abbinamento di due o più costruzioni non superi i 32.00 mt.
La distanza D, tra le fronti di due fabbricati o fra fronti opposte, nel caso di fabbricazione su cortili,
non dovrà essere inferiore a mt 10.00; è ammessa una distanza minima non
inferiore a mt. 8.00 qualora le due pareti degli edifici confrontanti, non
abbiano aperture, ovvero abbiano solo aperture di locali accessori, non destinati
ad abitazione permanente (quali bagni, wc, disimpegni, ripostigli, vani scala
ed autorimesse).
Nelle aree residenziali
d’espansione è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti,
la distanza minima pari all’altezza del fabbricato più alto.
Nel caso di costruzioni collegate
da porticati deve essere mantenuta una distanza di mt. 10 tra pareti finestrate
o mt. 8 tra pareti non finestrate se non c’è un collegamento al piano
interrato.
Valgono comunque i disposti
dell’art. 9 del D.M. n. 1444/68.
E’ ammessa l’edificazione in aderenza ad un
fabbricato a confine, ai sensi dell’art. 877 del Codice Civile.
Nelle zone industriali valgono i
distacchi dai confini prescritti nel relativo articolo.
Devono essere rispettate,
inoltre, nell’edificazione, le seguenti minime distanze:
a)
dal ciglio dei canali esistenti
mt. 5.00-10.00
b)
dalla sede di ferrovie
mt. 20.00
c)
dal ciglio di manufatti, stradali o ferroviari
(cavalcavia, sottopassaggi, ecc.)
mt. 15.00
d)
da muri di sostegno
mt. 3.00
15.3
- Utilizzazione della superficie fondiaria
Per tutti gli interventi di
ricostruzione, ampliamento, sopraelevazione e nuova costruzione, sulla
superficie fondiaria di pertinenza, dovranno essere riservate:
a) in tutte le aree, superfici destinate alla formazione di parcheggi
in misura non inferiore ad un metro quadro per ogni dieci metri cubi di
costruzione (art. 2 della L. 122/89), con la precisazione che per il calcolo
dei volumi dei capannoni e degli edifici ad un solo piano f.t. destinati ad
attività produttive, e per i fini di cui al presente paragrafo, si assumerà
un’altezza convenzionale di mt. 6.00 ove l’altezza effettiva superi tale
limite;
b)
nelle aree destinate ad insediamenti residenziali,
superfici destinate alla formazione di spazi verdi, con piantumazioni, nella
misura minima di mq. 20.00 ogni 100 mc. di volume edificato f.t., con un minimo
fisso di mq. 150 e dimensione trasversale minima di mt. 5.00;
c)
nelle aree destinate ad insediamenti produttivi (al di
fuori del perimetro dell’Ambito Industriale 5), superfici destinate alla
formazione di spazi verdi, con piantumazione di alto fusto, nella misura minima
di mq. 10 ogni 50 mq. di superficie coperta, con un minimo fisso pari al 15%
della superficie fondiaria e con dimensione trasversale minima di mt. 5.00. Ogni 100 mq
di tale verde è richiesto l’impianto di tre alberi di alto fusto;
d)
Le aree di cui al punto a) dovranno risultare collegate
in modo diretto e facilmente percorribile alla rete viabile di accesso. Tali
aree dovranno consentire la manovra e la sosta temporanea dei veicoli di ogni
genere diretti all’edificio di pertinenza; esse dovranno essere ricavate in
aggiunta alle aree od ai locali destinati al ricovero permanente o notturno
degli autoveicoli (autorimesse singole chiuse o simili) e, possibilmente,
previste sul fronte strada nella misura di almeno un posto auto per ogni unità
abitativa.
La posizione e le dimensioni
delle aree verdi, dovranno essere precisate nel progetto allegato alla
richiesta di permesso di costruire.
Nel caso che le aree da alberare siano raggruppate e rese consortili, non debbano distare più di
mt. 200 da ciascuno dei fabbricati a cui competono, ed essere ad essi
collegate con passaggi pedonali esenti da attraversamenti di sedi
veicolari pubbliche importanti.
15.4 - Compatibilità idrogeologica e
con gli impianti a Rischio di Incidente Rilevante
Gli interventi di nuova costruzione sono subordinati alla verifica delle
condizioni di rischio idrogeologico riportate nelle tavv.
3OVEST e 3EST e disciplinate dall’art. 20 bis.
Su tutto il territorio comunale si applicano le prescrizioni inerenti la valutazione del rischio di incidente rilevante di cui
all’art. 20 ter delle presenti Norme.
15.5 - Qualità urbanistica ed edilizia
Nella progettazione dei nuovi insediamenti residenziali e negli
interventi di ristrutturazione urbanistica devono essere applicate le linee
guida della Regione Piemonte: Indirizzi per la qualità paesaggistica degli
insediamenti – Buone pratiche per la progettazione edilizia (D.G.R. 22/03/2010,
n.30) e Buone pratiche per la pianificazione locale (D.G.R. 22/03/2010, n.30).
Per l’efficienza energetica deve essere applicata la L.R. n. 13 del
28/05/2007.
Nei piazzali e nei parcheggi sia privati che pubblici è reso obbligatorio
l’utilizzo di pavimentazioni drenanti da formare con marmette autobloccanti
forate che permettono il grado di inerbimento parziale più elevato possibile,
almeno nelle aree di stazionamento dei veicoli, e di fossi d’infiltrazione,
laddove possibile.
Devono essere previste piantagioni in piena terra e con sesto
regolarizzato di mt. 7,50-10,00 di specie arboree di 2° grandezza atte a
formare a regime la copertura arborea degli spazi di stazionamento e dei
corselli. La dimensione del sesto di impianto delle alberature è ottenibile
riservando almeno 1,50 mt. per la messa in buca delle piante, il loro
tutoraggio e la formazione di cerchiatura di protezione del fusto. E’ opportuno sussidiare la piantagione con specifico
impianto di irrigazione puntuale automatica gestita da sonde di rilevazione
dell’umidità.
Per i parcheggi si suggerisce l’impiego di specie arboree a rapido accrescimento di 1°
e/o 2° grandezza: Acer platanoides, Acer pseudoplatanus in modo da ottenere al più presto una
adeguata mitigazione degli spazi, a media o elevata impermeabilizzazione.
In attuazione del principio della invarianza
idraulica, agli edifici di nuova costruzione, così come per la viabilità in
progetto, viene fatto obbligo di realizzare dispositivi di raccolta acque con
successivo percolamento naturale nel terreno delle
acque così raccolte e non convogliate, attraverso il troppo pieno, ai pozzi
disperdenti, o prevedendo sistemi di
riutilizzo delle acque raccolte per l’irrigazione delle aree verdi o per altri
scopi.
15.8 - Contenimento dell’inquinamento
luminoso
Per il contenimento dell’inquinamento luminoso degli impianti di
illuminazione pubblica è obbligatorio l’utilizzo delle lampade led e del
sistema di telegestione (già applicato al 70% degli impianti di illuminazione
pubblica esistenti) che consente anche la riduzione dell’intensità luminosa
nelle ore notturne.
15.9 -
Soluzioni progettuali per le aree verdi
a)
Parco fluviale del torrente Sangone
Vedasi artt. 14.8 (F1 – Sangone)
e 14 ter.3.1.
b)
Corridoio ecologico del torrente Sangonetto
Vedasi artt. 14.8 (F3 – Sangonetto)
e 14 ter.3.2.
c) Parco storico del castello
Vedasi art. 14 ter.3.3.
d) Fasce tampone e filtro
Devono trovare opportuno impiego lungo i profili di
separazione tra paesaggi non compatibili, ad es.: tra l’area attrezzata del
campo sportivo in ampliamento e la campagna circostante, tra il profilo
dell’area industriale (fronte orientale) e la campagna rivaltese.
In questi casi possono anche svolgere una utile funzione di barriera ecologica
per il contenimento di rumore e polveri ecc. attraverso la creazione di nuclei
vegetazionali di particolare interesse botanico, impiegando alberature
(autoctone) delle tre grandezze, opportunamente composte per l’effetto
naturalistico e strutturando l’orizzonte basso con siepi e cespugli a effetto
continuo (vedasi art. 14 ter).
d)
Fasce vegetali a fianco di infrastrutture lineari: Viali
In ambito urbano i viali
svolgono, oltre al risultato ornamentale, una essenziale funzione connettiva a
vantaggio della rete ecologica. Se previsti a cornice della viabilità producono
l’effetto di mettere in secondo piano le costruzioni laterali mitigandone
l’impatto percettivo; se previsti a fianco di piste ciclabili (es.: il percorso
di via Sangone, via Volvera) oltre alla funzione
diretta di ombreggiamento della trama della percorribilità slow, svolgono il
compito precipuo della lettura dei panorami eterogenei che compongono la
cittadina con il ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio
ottocentesco.
Possono essere formati a duplice o unico filare,
quali neoecosistemi lineari aventi specifica funzione
di aumentare la connettività e la circuitazione degli ecosistemi a macchia (es.
zona agricola centrale) e/o a corridoio (fascia del parco fluviale, spina verde
dei servizi centrali). E’ opportuno l’impiego di
alberature (di specie autoctone) di 1° e 2° grandezza con piantagione di
esemplari vegetali a pronto effetto al fine di realizzare al più presto quinte
verdi consistenti, piantagione effettuata in piena terra su aiuola estesa
arredata con siepi e/o tappezzanti (vedasi art. 14 ter.2.3).
e)
Percorsi non drenanti con alberature a filare in buca
Riguarda il verde di
arredo stradale da realizzare in pavimentazioni continue non drenanti con
piantagione di specie ornamentali in fioritura di 3° grandezza. Le piante
saranno del tipo “a pronto effetto” da sistemare in buche dell’ampiezza minima
di m. 1,50x1,50 con l’addizione di terra agraria opportunamente concimata sul
piano basale, tutorate e ove necessario
protette con sussidi metallici. Anche in questo caso è opportuna la
realizzazione di impianto di irrigazione di soccorso.