ART. 16 INTERVENTI EDILIZI MINORI
Rientrano nell’ambito degli interventi
edilizi minori quelle opere e costruzioni che risultano di pertinenza e al
servizio di edifici preesistenti o costruendi e che
vengono destinati a deposito e ricovero di materiali, attrezzi, automezzi, ecc.
e sono ammessi in tutte le aree di P.R.G.C. (escluso il centro storico) e nei
lotti già edificati ricadenti in area a destinazione agricola.
Tali
costruzioni non potranno occupare una superficie coperta superiore al 10% del
lotto di proprietà, al netto delle costruzioni principali e al lordo di altri manufatti dello stesso
tipo e destinazione e in ogni caso, non potranno essere superiori a mq. 35.00.
In tutto il territorio comunale, le
costruzioni fuori terra non potranno avere altezza superiore a mt. 2.50,
misurata dal piano strada o dal piano di campagna, se più basso del piano
strada, all’intradosso del solaio di copertura o all’imposta del tetto; in tal
caso le cubature e le superfici verranno conteggiate a tutti gli effetti.
In tutto il territorio comunale,
l’altezza massima delle costruzioni parzialmente interrate non potrà superare i
mt. 1.50, misurati dal piano strada al punto più alto della costruzione stessa;
questo tipo di costruzione non verrà conteggiato agli effetti della cubatura e
delle distanze.
Esse potranno essere ammesse a
confine purché sussista atto consensuale scritto da parte del confinante o
confinanti.
Tali
opere e costruzioni debbono essere eseguite con materiali e tecniche confacenti
al decoro dell’ambiente circostante e non devono presentare caratteristiche di
precarietà e
provvisorietà.
Resta
ammessa inoltre, la realizzazione di locali completamente interrati con
l’estradosso della copertura complanare al livello marciapiedi (o al pavimento
del piano terreno), con superficie lorda
massima tale da consentire il rispetto delle quantità minime di area a verde,
come prescritto al precedente art. 15.4.
Se l’estradosso delle suddette
costruzioni viene ricoperto, per uno spessore minimo di metri 0.40, con terreno
vegetale sistemato a verde non si fa luogo a particolari limitazioni purchè siano evitati danni a infiltrazioni nei fondi
finitimi. La quota della sistemazione definitiva del terreno non dovrà superare
quella naturale del terreno preesistente all’intervento, o quella della
sistemazione approvata in progetto del fabbricato principale.
Le opere e le costruzioni di cui al
presente articolo che non vengano computate ai fini del calcolo delle
volumetrie, non possono tassativamente essere destinate all’abitazione, ad
attività ad essa assimilabili o comunque, ad attività tali da escludere il
rapporto di pertinenza con il fabbricato principale.
Rientrano
nella fattispecie del presente articolo, anche le tettoie aperte, le quali
dovranno rispettare in maniera analoga e similare il rapporto di copertura e/o
di ingombro del verde
privato. Per quanto concerne la distanza prevista per tali manufatti sussiste
analoga possibilità di costruzione su confine a patto che venga sottoscritto
atto consensuale da parte del confinante o confinanti.
Per le costruzioni parzialmente
interrate, allorquando non intervenga accordo con il confinante, come richiesto
nei commi precedenti, dovrà essere osservata la distanza minima dal confine non
inferiore all’altezza del manufatto stesso.
Per quanto concerne,
invece, le costruzioni e le tettoie di altezza compresa tra mt. 1.50 e 2.50,
allorquando non intervenga accordo con il confinante, si dovrà osservare la
distanza minima di mt. 5.00 dal confine. Per le succitate costruzioni e tettoie
si dovrà osservare la distanza minima di m. 5.00 dal fabbricato pertinenziale.