ART. 16   INTERVENTI EDILIZI MINORI

            Rientrano nell’ambito degli interventi edilizi minori quelle opere e costruzioni che risultano di pertinenza e al servizio di edifici preesistenti o costruendi e che vengono destinati a deposito e ricovero di materiali, attrezzi, automezzi, ecc. e sono ammessi in tutte le aree di P.R.G.C. (escluso il centro storico) e nei lotti già edificati ricadenti in area a destinazione agricola.

            Tali costruzioni non potranno occupare una superficie coperta superiore al 10% del lotto di proprietà, al netto delle costruzioni principali e al lordo di altri manufatti dello stesso tipo e destinazione e in ogni caso, non potranno essere superiori a mq. 35.00.

            In tutto il territorio comunale, le costruzioni fuori terra non potranno avere altezza superiore a mt. 2.50, misurata dal piano strada o dal piano di campagna, se più basso del piano strada, all’intradosso del solaio di copertura o all’imposta del tetto; in tal caso le cubature e le superfici verranno conteggiate a tutti gli effetti.

            In tutto il territorio comunale, l’altezza massima delle costruzioni parzialmente interrate non potrà superare i mt. 1.50, misurati dal piano strada al punto più alto della costruzione stessa; questo tipo di costruzione non verrà conteggiato agli effetti della cubatura e delle distanze.

            Esse potranno essere ammesse a confine purché sussista atto consensuale scritto da parte del confinante o confinanti.

            Tali opere e costruzioni debbono essere eseguite con materiali e tecniche confacenti al decoro dell’ambiente circostante e non devono presentare caratteristiche di precarietà e provvisorietà.

            Resta ammessa inoltre, la realizzazione di locali completamente interrati con l’estradosso della copertura complanare al livello marciapiedi (o al pavimento del piano terreno), con superficie lorda massima tale da consentire il rispetto delle quantità minime di area a verde, come prescritto al precedente art. 15.4.

            Se l’estradosso delle suddette costruzioni viene ricoperto, per uno spessore minimo di metri 0.40, con terreno vegetale sistemato a verde non si fa luogo a particolari limitazioni purchè siano evitati danni a infiltrazioni nei fondi finitimi. La quota della sistemazione definitiva del terreno non dovrà superare quella naturale del terreno preesistente all’intervento, o quella della sistemazione approvata in progetto del fabbricato principale.

            Le opere e le costruzioni di cui al presente articolo che non vengano computate ai fini del calcolo delle volumetrie, non possono tassativamente essere destinate all’abitazione, ad attività ad essa assimilabili o comunque, ad attività tali da escludere il rapporto di pertinenza con il fabbricato principale.

            Rientrano nella fattispecie del presente articolo, anche le tettoie aperte, le quali dovranno rispettare in maniera analoga e similare il rapporto di copertura e/o di ingombro del verde privato. Per quanto concerne la distanza prevista per tali manufatti sussiste analoga possibilità di costruzione su confine a patto che venga sottoscritto atto consensuale da parte del confinante o confinanti.

            Per le costruzioni parzialmente interrate, allorquando non intervenga accordo con il confinante, come richiesto nei commi precedenti, dovrà essere osservata la distanza minima dal confine non inferiore all’altezza del manufatto stesso.

Per quanto concerne, invece, le costruzioni e le tettoie di altezza compresa tra mt. 1.50 e 2.50, allorquando non intervenga accordo con il confinante, si dovrà osservare la distanza minima di mt. 5.00 dal confine. Per le succitate costruzioni e tettoie si dovrà osservare la distanza minima di m. 5.00 dal fabbricato pertinenziale.