ART. 17 STRADE, FASCE DI RISPETTO, DISTANZE DEI FABBRICATI DAL CIGLIO
STRADALE.
Le planimetrie del presente Piano
illustranti l’assetto della viabilità nel territorio Comunale, riportano:
- i tracciati
delle principali strade esistenti o previste all’esterno del centro abitato e
all’esterno delle zone di insediamento individuate dal piano (aree di categoria
“E”); per ciascuna di esse precisano la larghezza della sede stradale e la
determinazione delle fasce di rispetto. Tali tracciati sono definiti al fine
della determinazione dell’ambito interessato dalle fasce di rispetto, mentre le
sedi stradali potranno subire variazioni, conseguenti alla progettazione delle
strade stesse, secondo le norme funzionali e geometriche di cui al DM Infr. Trasp. 5/11/2001. Dette
variazioni dovranno essere contenute all’interno delle fasce di rispetto,
individuate dalle planimetrie del Piano. Dopo l’esecuzione della sede stradale
la profondità delle fasce di rispetto dovrà essere misurata dal ciglio
effettivo di detta sede.
- i tracciati
delle principali strade esistenti o previste all’interno del centro abitato e
all’interno delle zone di insediamento individuate dal Piano e situate quindi
all’interno delle aree di categoria “A-B-C-D (ZI-ZIC-ZICC-ZRU-ZT)” (come
individuate conseguentemente alle definizioni di cui all’art. 2 del D.M.
2/4/1968 n. 1444) e per ciascuna di esse precisano la larghezza della sede
stradale per i fini di cui all’art. 9, secondo capoverso, del decreto suddetto.
Nel
caso di strade esistenti per le quali le planimetrie di cui sopra non riportino
la misura della sede stradale, si intende
che, ai fini dell’arretramento, si farà riferimento all’art. 9 del D.M.
2/4/1968 n.1444, a partire dal confine stradale di cui all’art. 3 del D.Lgs 30/04/1992 n° 285 e s.m.i..
Il tracciato viario può
subire variazioni in sede di progettazione esecutiva senza che queste modifiche
comportino variante al P.R.G.C.,purchè
tali variazioni avvengano all’interno della distanza che i fabbricati devono
tenere dal ciglio stradale, come stabilita nel prosieguo del presente articolo.
In caso di variazione del tracciato, le distanze dai fabbricati dovranno essere
misurate dal ciglio effettivo della sede stradale.
In
applicazione e specificazione delle norme di cui al comma 1 e ad integrazione
di quanto indicato nelle planimetrie del presente piano e nell’allegato 4, si
aggiunge quanto segue:
Sezioni stradali
Tutte le strade pubbliche e
private, che hanno lo scopo di dare conveniente accesso all’area di pertinenza
dei singoli edifici, dovranno essere progettate tenendo conto della loro
funzione, dell’intensità del traffico locale, del volume e della destinazione
degli edifici da servire.
La sezione e le caratteristiche
delle sedi stradali, ove non precisato dalle cartografie di Piano saranno così
determinate (allegato 4 delle presenti N.d.A.):
- mt. da 2.00 a 4.00 per strade pedonali e ciclopedonali, protette e
separate dal traffico veicolare, pavimentate ed illuminate;
- mt.
da 7.00 a 9.00 (compresi eventuali marciapiedi e parcheggi) per strade
veicolari private non aperte a pubblico transito, al servizio di insediamenti fino
a 20 unità abitative; per insediamenti fino a 6 unità abitative è ammessa una larghezza di mt. 4;
- mt.
da 9.00 a 12 compresi marciapiedi di mt.1.50, parcheggi e sedi alberature,
per strade veicolari in aree “B-C-C*” al servizio di insediamenti fino a 20
unità abitative o di attività
produttive o terziarie fino a 20 addetti,
pavimentate ed illuminate, con piazzole di manovra;
- mt. da 12.00 a 15.00, compresi
marciapiedi di mt.1.50, parcheggi
e sedi alberature, per strade
veicolari in aree “B-C-C*” al
servizio di insediamenti di maggiori dimensioni, pavimentate ed illuminate con piazzole di manovra; raggi di
curvatura minimi di ml. 7.00;
- mt.
da 15.00 a 23.00, compresi i marciapiedi di mt.1.50, come definite all’art. 33 e all’allegato 4 delle presenti norme,
per strade veicolari in aree–ZI-ZIC- ZICC- ZRU- ZT e -ZA- destinate al transito delle merci, pavimentate ed illuminate;
raggio di curvatura minimo di ml. 10.00.
Fasce di rispetto stradale
- Strade non classificate
Tutte le strade esistenti o previste dal presente Piano all’esterno del
centro abitato e all’esterno delle aree di insediamento (aree di
categoria “E”) e non comprese nella classificazione di cui all’art. 2 del D.Lgs 30/4/1992 n° 285, vengono equiparate alle strade di
categoria “F” del citato articolo, ai fini della determinazione della
profondità delle fasce di rispetto stradale come definita dal DPR 16/12/1992 n°
495 e s.m.i., nella misura di mt 20.00.
Fanno eccezione al comma
precedente le “strade vicinali” come definito dall’art. 3, primo comma, n° 52
del D.Lgs 30/04/1992 n° 285 per le quali la
profondità della fascia di rispetto sarà di mt 10.00 ai sensi dell’art. 26,
secondo comma del DPR 16/12/1992 n° 495 e s.m.i..
- Strade comprese in aree
di categoria D (industriali – artigianali)
Le prescrizioni di cui
all’art. 9, secondo capoverso, del D.M. 2/4/1968 n. 1444, concernenti la
profondità delle fasce di rispetto stradale, vengono estese alle aree di
categoria “D” come definite all’art. 2 dello stesso D.M..
- Strade pedonali e piste
ciclabili
Per tutte le strade destinate
esclusivamente al transito pedonale o ciclabile, la profondità della fascia di
rispetto viene fissata in mt. 5.00.
Distanze dei fabbricati dal ciglio stradale
In tutte le
zone di insediamento previste dal Piano, ad eccezione di quelle di tipo A e
salvo casi particolari oggetto di norme specifiche, le distanze dei fabbricati
dal ciglio della strada devono essere le seguenti:
- metri 5.00
per strade di larghezza inferiore o uguale a mt. 7.00;
- metri 7.50
per strade di larghezza compresa tra mt. 7.00 e mt. 15.00;
- metri 10.00
per strade di larghezza superiore a mt. 15.00.
Nelle aree di
espansione (C-C*) la distanza degli edifici dal ciglio delle strade principali
non deve essere inferiore di mt. 10.00; in particolari situazioni orografiche e
di impianto urbanistico, questa può essere ridotta a mt 6,00, a norma dell’art.
27 della L.U.R..
- Strade a fondo cieco
Per tutte le strade a fondo
cieco, a servizio dei singoli edifici o insediamenti, gli arretramenti saranno
conseguenti all’applicazione delle norme di confrontanza
di cui all’art. 9 del D.M. 1444/68. Le
strade a fondo cieco dovranno terminare con
una piazzola di ampiezza tale che, al suo interno, possa essere
inscritto, al netto dei marciapiedi, un cerchio con diametro non inferiore a
mt. 15.00, senza possibilità di collegamento con altre sedi veicolari.
- Strade al servizio di
P.P. o P.E.C.
Per tutte le strade al
servizio di gruppi di edifici che formino oggetto di
piani particolareggiati o Piani Esecutivi Convenzionati con previsioni
planivolumetriche, saranno ammessi arretramenti anche inferiori a quelli precedentemente
specificati purchè la distanza tra edifici
confrontanti non sia inferiore a mt. 18.00.
L’Amministrazione
Comunale si riserva, tuttavia, di richiedere il mantenimento di arretramenti
conformi al comma 2 dell’art. 9 del D.M. 2/4/1968 n.1444 in funzione delle
esigenze della circolazione e della struttura della rete viabile indicata dal
P.R.G.C. e dal Piano Urbano del Traffico.