ART. 17  STRADE, FASCE DI RISPETTO, DISTANZE DEI FABBRICATI DAL CIGLIO STRADALE.

            La classificazione, il dimensionamento, le fasce di rispetto delle strade di nuova formazione o esistenti nelle varie zone del territorio sono definite da: DM 1/4/1968 n° 1404; DM 2/4/1968 n° 1444; D.Lgs 30/4/1992 n° 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada); DPR 16/12/1992 n° 495 e s.m.i.; DM Infr. Trasp. 5/11/2001.

 

Le planimetrie del presente Piano illustranti l’assetto della viabilità nel territorio Comunale, riportano:

-    i tracciati delle principali strade esistenti o previste all’esterno del centro abitato e all’esterno delle zone di insediamento individuate dal piano (aree di categoria “E”); per ciascuna di esse precisano la larghezza della sede stradale e la determinazione delle fasce di rispetto. Tali tracciati sono definiti al fine della determinazione dell’ambito interessato dalle fasce di rispetto, mentre le sedi stradali potranno subire variazioni, conseguenti alla progettazione delle strade stesse, secondo le norme funzionali e geometriche di cui al DM Infr. Trasp. 5/11/2001. Dette variazioni dovranno essere contenute all’interno delle fasce di rispetto, individuate dalle planimetrie del Piano. Dopo l’esecuzione della sede stradale la profondità delle fasce di rispetto dovrà essere misurata dal ciglio effettivo di detta sede.

-    i tracciati delle principali strade esistenti o previste all’interno del centro abitato e all’interno delle zone di insediamento individuate dal Piano e situate quindi all’interno delle aree di categoria “A-B-C-D (ZI-ZIC-ZICC-ZRU-ZT)” (come individuate conseguentemente alle definizioni di cui all’art. 2 del D.M. 2/4/1968 n. 1444) e per ciascuna di esse precisano la larghezza della sede stradale per i fini di cui all’art. 9, secondo capoverso, del decreto suddetto.

Nel caso di strade esistenti per le quali le planimetrie di cui sopra non riportino la misura della sede stradale, si intende che, ai fini dell’arretramento, si farà riferimento all’art. 9 del D.M. 2/4/1968 n.1444, a partire dal confine stradale di cui all’art. 3 del D.Lgs 30/04/1992 n° 285 e s.m.i..

Il tracciato viario può subire variazioni in sede di progettazione esecutiva senza che queste modifiche comportino variante al P.R.G.C.,purchè tali variazioni avvengano all’interno della distanza che i fabbricati devono tenere dal ciglio stradale, come stabilita nel prosieguo del presente articolo. In caso di variazione del tracciato, le distanze dai fabbricati dovranno essere misurate dal ciglio effettivo della sede stradale.

            In applicazione e specificazione delle norme di cui al comma 1 e ad integrazione di quanto indicato nelle planimetrie del presente piano e nell’allegato 4, si aggiunge quanto segue:

Sezioni stradali

Tutte le strade pubbliche e private, che hanno lo scopo di dare conveniente accesso all’area di pertinenza dei singoli edifici, dovranno essere progettate tenendo conto della loro funzione, dell’intensità del traffico locale, del volume e della destinazione degli edifici da servire.

     La sezione e le caratteristiche delle sedi stradali, ove non precisato dalle cartografie di Piano saranno così determinate (allegato 4 delle presenti N.d.A.):

- mt. da 2.00 a 4.00 per strade pedonali e ciclopedonali, protette e separate dal traffico veicolare, pavimentate ed illuminate;

-   mt. da 7.00 a 9.00 (compresi eventuali marciapiedi e parcheggi) per strade veicolari private non aperte a pubblico transito, al servizio di  insediamenti fino a 20 unità abitative; per insediamenti fino a 6 unità abitative è ammessa una larghezza di mt. 4;

-  mt. da 9.00 a 12 compresi marciapiedi di mt.1.50, parcheggi e sedi alberature, per strade veicolari in aree “B-C-C*” al servizio di insediamenti fino a 20 unità abitative o di attività produttive o terziarie fino a 20 addetti, pavimentate ed illuminate, con piazzole di manovra;

- mt. da 12.00 a 15.00, compresi marciapiedi di mt.1.50, parcheggi e sedi alberature, per strade veicolari in aree “B-C-C*” al servizio di insediamenti di maggiori dimensioni, pavimentate ed illuminate con piazzole di manovra; raggi di curvatura minimi di ml. 7.00;

-   mt. da 15.00 a 23.00, compresi i marciapiedi di mt.1.50, come definite all’art. 33 e all’allegato 4 delle presenti norme, per strade veicolari in aree–ZI-ZIC- ZICC- ZRU- ZT e -ZA- destinate al transito delle merci, pavimentate ed illuminate; raggio di curvatura minimo di ml. 10.00.

Fasce di rispetto stradale

-    Strade non classificate

     Tutte le strade esistenti o previste dal presente Piano all’esterno del centro abitato e all’esterno delle aree di insediamento (aree di categoria “E”) e non comprese nella classificazione di cui all’art. 2 del D.Lgs 30/4/1992 n° 285, vengono equiparate alle strade di categoria “F” del citato articolo, ai fini della determinazione della profondità delle fasce di rispetto stradale come definita dal DPR 16/12/1992 n° 495 e s.m.i., nella misura di mt 20.00.

     Fanno eccezione al comma precedente le “strade vicinali” come definito dall’art. 3, primo comma, n° 52 del D.Lgs 30/04/1992 n° 285 per le quali la profondità della fascia di rispetto sarà di mt 10.00 ai sensi dell’art. 26, secondo comma del DPR 16/12/1992 n° 495 e s.m.i.. 

-    Strade comprese in aree di categoria D (industriali – artigianali)

     Le prescrizioni di cui all’art. 9, secondo capoverso, del D.M. 2/4/1968 n. 1444, concernenti la profondità delle fasce di rispetto stradale, vengono estese alle aree di categoria “D” come definite all’art. 2 dello stesso D.M..

-    Strade pedonali e piste ciclabili

     Per tutte le strade destinate esclusivamente al transito pedonale o ciclabile, la profondità della fascia di rispetto viene fissata in mt. 5.00.

Distanze dei fabbricati dal ciglio stradale

In tutte le zone di insediamento previste dal Piano, ad eccezione di quelle di tipo A e salvo casi particolari oggetto di norme specifiche, le distanze dei fabbricati dal ciglio della strada devono essere le seguenti:

- metri 5.00 per strade di larghezza inferiore o uguale a mt. 7.00;

- metri 7.50 per strade di larghezza compresa tra mt. 7.00 e mt. 15.00;

- metri 10.00 per strade di larghezza superiore a mt. 15.00.

Nelle aree di espansione (C-C*) la distanza degli edifici dal ciglio delle strade principali non deve essere inferiore di mt. 10.00; in particolari situazioni orografiche e di impianto urbanistico, questa può essere ridotta a mt 6,00, a norma dell’art. 27 della L.U.R..

-    Strade a fondo cieco

     Per tutte le strade a fondo cieco, a servizio dei singoli edifici o insediamenti, gli arretramenti saranno conseguenti all’applicazione delle norme di confrontanza di cui all’art. 9 del D.M. 1444/68. Le strade a fondo cieco dovranno terminare con una piazzola di ampiezza tale che, al suo interno, possa essere inscritto, al netto dei marciapiedi, un cerchio con diametro non inferiore a mt. 15.00, senza possibilità di collegamento con altre sedi veicolari.

-    Strade al servizio di P.P. o P.E.C.

     Per tutte le strade al servizio di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o Piani Esecutivi Convenzionati con previsioni planivolumetriche, saranno ammessi arretramenti anche inferiori a quelli precedentemente specificati purchè la distanza tra edifici confrontanti non sia inferiore a mt. 18.00.

L’Amministrazione Comunale si riserva, tuttavia, di richiedere il mantenimento di arretramenti conformi al comma 2 dell’art. 9 del D.M. 2/4/1968 n.1444 in funzione delle esigenze della circolazione e della struttura della rete viabile indicata dal P.R.G.C. e dal Piano Urbano del Traffico.