ART. 18   UTILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE

            Sulle aree destinate alla formazione delle sedi stradali in quanto suscettibili di occupazione per la formazione e l’ampliamento eventuale delle sedi viarie, è fatto assoluto divieto di edificare qualsiasi manufatto.

            Le fasce di rispetto potranno essere utilizzate dai proprietari, sempre a titolo precario per i seguenti scopi:

-    formazione di parcheggi in superficie non conteggiabili tuttavia ai fini della Legge 765/77 e conteggiati invece, in sede di P.P. o P.d.L., ai fini dell’art. 3 comma d) del D. M. 2/4/1968 n. 1444;

-    formazione di verde privato o consortile, non conteggiabile tuttavia ai fini di quanto prescritto per tale destinazione in altro punto delle presenti norme;

-    impianto di nuove coltivazioni agricole o continuazione di quelle esistenti;

-    superficie attrezzata per il gioco e la sosta al coperto;

-    chioschi e piccole attrezzature prefabbricate di servizio alla circolazione, come distributori di carburante e simili;

-    cabine di distribuzione di reti di servizi tecnologici e simili;

-    ampliamenti di volumi di edifici residenziali e non, esistenti nelle fasce di rispetto, per sistemazioni igieniche, a condizione che detti ampliamenti vengano effettuati sul lato opposto a quello della strada e siano ammissibili in base alle norme che definiscono i caratteri dell’area considerata per quanto attiene le destinazioni d’uso proprie ed ammesse, la densità e tutte le altre prescrizioni e vincoli del presente Piano.

            Le sistemazioni e le costruzioni di cui sopra, potranno essere realizzate compatibilmente con le esigenze di sicurezza e visibilità per la circolazione; comunque le costruzioni in elevazione, non potranno essere realizzate in corrispondenza di incroci e biforcazioni od a distanza inferiore a ml. 5.00 dal ciglio stradale.  Le recinzioni sono ammesse sulle fasce di rispetto a titolo precario.