ART. 18 UTILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE FASCE DI
RISPETTO STRADALE
Sulle
aree destinate alla formazione delle sedi stradali in quanto suscettibili di occupazione per la
formazione e l’ampliamento eventuale delle sedi viarie, è fatto assoluto
divieto di edificare qualsiasi manufatto.
Le fasce di rispetto potranno essere utilizzate
dai proprietari, sempre a titolo precario per i seguenti scopi:
- formazione di parcheggi in
superficie non conteggiabili tuttavia ai fini della Legge 765/77 e conteggiati
invece, in sede di P.P. o P.d.L., ai fini dell’art. 3
comma d) del D. M. 2/4/1968 n. 1444;
- formazione di verde privato
o consortile, non conteggiabile tuttavia ai fini di quanto prescritto per tale
destinazione in altro punto delle presenti norme;
- impianto di nuove
coltivazioni agricole o continuazione di quelle esistenti;
- superficie attrezzata per il
gioco e la sosta al coperto;
- chioschi e piccole
attrezzature prefabbricate di servizio alla circolazione, come distributori di
carburante e simili;
- cabine di distribuzione di
reti di servizi tecnologici e simili;
- ampliamenti di volumi di edifici
residenziali e non, esistenti nelle fasce di rispetto, per sistemazioni
igieniche, a condizione che detti ampliamenti vengano effettuati sul lato
opposto a quello della strada e siano ammissibili in base alle norme che
definiscono i caratteri dell’area considerata per quanto attiene le
destinazioni d’uso proprie ed ammesse, la densità e tutte le altre prescrizioni
e vincoli del presente Piano.
Le
sistemazioni e le costruzioni di cui sopra, potranno essere realizzate
compatibilmente con le esigenze di sicurezza e visibilità per la circolazione; comunque
le costruzioni in elevazione, non potranno essere realizzate in corrispondenza
di incroci e biforcazioni od a distanza inferiore a ml. 5.00 dal ciglio
stradale. Le recinzioni sono ammesse
sulle fasce di rispetto a titolo precario.