ART. 19
ALTRE FASCE E ZONE DI RISPETTO, SPONDE DEL TORRENTE, CANALI
Per tutte le altre fasce e zone di rispetto,
anche non indicate dal presente Piano, ma previste da prescrizioni di Legge,
varranno i limiti derivanti dal combinato disposto dell’art. 27 della L.U.R. e
delle prescrizioni di cui all’art. 14 delle presenti norme, corrispondenti ai
tipi di aree ricadenti nei vincoli di cui al presente titolo.
Pozzi idropotabili
Per le fasce di rispetto attorno alle opere di
presa dell’acquedotto (pozzi), si richiamano le norme dell’art. 94 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della
DGR 15R/06 (come riportato anche nella relazione geologica). In particolare
tali fasce avranno un’estensione di raggio non inferiore a mt. 200 rispetto al
punto di captazione, se calcolate con il criterio geometrico. Il pozzo ubicato
in Via Rivoli ha fascia di rispetto ridotta a mt. 150 (D.G.R. n.136 19458/92).
Il pozzo ubicato al Villaggio Alba Serena è dotato di aree di salvaguardia
calcolate con il criterio cronologico (DDR n. 517 del 02/12/2013).
Corsi d’acqua
Ai sensi dell’art. 29 della LR n. 56/77, fatte salve
eventuali indicazioni cartografiche più restrittive emerse dagli studi
geologico-idraulici riportate in Tav. G.7, per il torrente Sangone
è stabilita una fascia di rispetto di mt. 25 in quanto la sponda interessante
il Comune di Bruino è interamente arginata (comma 1, lettera c, art. 29
L.U.R.), per il R. Sangonetto è applicata una
fascia di rispetto di 100 m, da intendersi di assoluta inedificabilità, ad
eccezione:
-
del tratto
corrispondente agli insediamenti residenziali esistenti in regione “La
Quercia”, per il quale si è stabilita una fascia di mt. 5.00 (in
adeguamento a quanto predisposto nel suo P.R.G. dal Comune di Piossasco);
-
del tratto corrispondente agli insediamenti industriali
esistenti nell’area ZIC, per il quale la fascia varia da 20 a 70 mt.
In
riferimento ai fossi e bealere presenti sul
territorio comunale, fatte salve eventuali indicazioni cartografiche più
restrittive emerse dagli studi geologico-idraulici riportate in Tav. G.7,
anche se intubate, valgono le seguenti fasce di rispetto da intendersi di
assoluta inedificabilità, individuate in riferimento al RD 523/1904 e al PAI:
§
Bealera inferiore di
Piossasco, Bealera della Gamberana, Bealera Rittana e relative diramazioni 10 m;
§
Canale del Mulino (o dei Cavalieri) 10 m;
§
Bealera dei Laghi 10
m;
§
Bealera Duranza 10 m;
§
per tutte le restanti ramificazioni irrigue
secondarie 5 m.
Per
le sponde di torrenti e canali, nelle relative fasce di rispetto, varranno i
vincoli d’uso imposti dall’art. 29 della L.U.R..
In particolare le attrezzature sportive collegate ai
corsi d’acqua di cui al terzo comma del citato art. 29 della L.U.R., saranno
consentite solo nelle parti delle fasce di rispetto in oggetto ricadenti in
aree di categoria F e nel quadro delle rispettive caratteristiche d’uso e dei
relativi programmi e strumenti attuativi.
In accordo con l’art. 96, lett. f del RD 523/1904
lungo le bealere inferiore di Piossasco, della
Gamberana, Rittana, dei Laghi, del Mulino (o dei Cavalieri), della Duranza e le
relative diramazioni secondarie, devono essere garantite fasce di rispetto di
mt. 4 per parte, libere da costruzioni, muri, recinzioni, alberature,
finalizzate al passaggio dei mezzi di manutenzione del canale. Nelle fasce di
rispetto di 10 m, è vietato qualsiasi tipo di edificazione e di fabbricato o
manufatto (salvo le opere attinenti alla regimazione dei corsi d’acqua, alla
regolazione del deflusso, alle derivazioni); i movimenti di terra che alterino
in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno; il deposito a cielo
aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere, ad esclusione
di quello temporaneo necessario per l’esecuzione di lavori di manutenzione e
sistemazione idraulica. Fatta salva la fascia di 4 m, precedentemente indicata,
all’interno delle fasce di rispetto potranno essere realizzate recinzioni
provvisorie (prive di parte cieca), costituite semplicemente da paletti infissi
nel terreno e facilmente amovibili in caso di necessità.
Il Torrente Sangone risulta interessato dalle fasce PAI, per le quali
sono fatte salve in ogni caso le disposizioni contenute nelle Norme di
Attuazione del PAI, qualora più specifiche e/o restrittive delle presenti, con
particolare riferimento a quanto dettagliato agli artt. 29, 30 e 39.
Analogamente,
nelle aree in dissesto, delimitate nella Tavola G.2, sono fatte salve in ogni
caso le disposizioni contenute nelle suddette Norme di Attuazione del PAI,
qualora più specifiche e/o restrittive delle presenti, con particolare
riferimento all’art. 9.
Lungo il T. Sangone andranno inoltre
rispettate le norme di tutela ambientale di cui al D.Lgs.
42/04 e ss.mm.ii., per una fascia di 150 m.
A
seguito dell’Indagine Geologica (tav. G.7 “Carta di sintesi”), allegata alla
presente Variante di P.R.G.C., sono state riportate nelle Tavole 3 Est e 3
Ovest, le parti di territorio ricadenti nelle “Classi di idoneità
all’utilizzazione urbanistica” IIIa, IIIb2 e IIIb3.
In tutti gli interventi sul territorio comunale, ricadenti
nelle classi I, IIa, IIb, IIIa,
IIIb2 e IIIb3, devono essere osservate le prescrizioni riportate nella legenda
della suddetta Tavola G.7 “Carta di sintesi” e nell’art. 20bis.
Tutti
gli interventi dovranno rispettare quanto prescritto negli elaborati geologici
ed in particolare all’interno dell’elaborato G.b,
parte integrante della presente normativa di P.R.G.C..
Cimitero
La fascia di rispetto del cimitero esistente ha la
profondità di mt. 50 (in base ai Provvedimenti Autorizzativi della Regione
Piemonte, Assessorato Sanità, determinazione prot. n. 1601 del 15/12/92).
Il PRGC inoltre individua sulle cartografie di
progetto la fascia di rispetto cimiteriale di m. 200 m, all’interno di questa
fascia non sono ammessi nuovi edifici, fatta salva la possibilità di realizzare
opere pubbliche o interventi urbanistici, pubblici o privati, di rilevante
interesse pubblico nel rispetto dell’art. 28 della L.166/2002 e art. 27 della
L.R. 56/77 e s.m.i. In merito agli interventi ammessi
sugli edifici esistenti all’interno della fascia di rispetto cimiteriale si rimanda a quanto disposto dall’art
27 comma 6 quater LR 56/77 e s.m.i.
Elettrodotti
Il
P.R.G.C. individua graficamente l’elettrodotto ad altissima tensione previsto
sul territorio comunale. Elettrodotto a +/-250÷350 kV
corrente continua in cavo interrato dalla stazione di conversione di Piossasco
al confine di Stato (ricadente all'interno della costruenda galleria di
servizio dell'esistente tunnel autostradale del Frejus), costituito da due
linee di potenza, ciascuna con due cavi.
Ai
fini della determinazione della dimensione delle fasce di rispetto degli
elettrodotti devono essere applicate le disposizioni previste dal D.M. 29
maggio 2008 dalla L. 36 del 22 febbraio 2001 e il D.P.C.M. dell'
8 luglio 2003 e smi.
Il
PRGC riporta i limiti delle distanze di prima approssimazione (DPA) tracciati
seguendo le Linee Guida per l’applicazione del par. 5.1.3 dell’allegato al DM
29/05/2008, in ogni caso occorre verificare i suddetti limiti facendo richiesta
all’ente gestore (TERNA):
- qualora l’intervento si collochi in
posizione esterna al limite della “Distanza di prima approssimazione (DPA)”,
riportata sulle tavole di Progetto, non occorre fare ulteriori verifiche;
- qualora l’intervento si collochi
all’interno della suddetta distanza occorre richiedere al gestore
dell’elettrodotto la verifica della specifica fascia di rispetto.
Le
aree ricadenti nelle fasce di rispetto dagli elettrodotti rientrano nel computo
della potenzialità edificatoria, ma le costruzioni debbono essere arretrate
sino al limite di rispetto indicato dagli Enti competenti.