ART. 20   AREE “IDR”

            Con riferimento all’Indagine Geologica (tav. G.5 “Carta della soggiacenza della falda superficiale”), allegata alla presente Variante del P.R.G.C., nelle Tavole 3 EST e 3 OVEST, con la sigla IDR sono state evidenziate  le aree con  valori della soggiacenza della falda superficiale che spaziano da 0 a -3mt e da -3 a -5mt e quindi costituiscono una limitazione per eventuali opere in sotterraneo (cantine, garage, locali di deposito, ecc.).

Non sono ammesse infrastrutture interrate sotto falda.

Tutti gli interventi dovranno rispettare quanto prescritto negli elaborati geologici ed in particolare all’interno dell’elaborato G.b e tav. G.7, che fanno parte integrante della presente normativa di P.R.G.C..

 

In particolare, la realizzazione delle strutture interrate è ammessa soltanto ove venga localmente verificata l’esistenza di un franco minimo di 1 metro, tra la quota d’imposta delle fondazioni e il livello di massima escursione della falda idrica superficiale.

 

Non sono comunque ammessi movimenti di terra di consistenza tale da alterare negativamente la morfologia dell’area.

Negli interventi di nuova edificazione è obbligatoria la presentazione di una specifica indagine geotecnica e geologica, che indichi i vari gradi di possibilità edificatoria e le varie opere necessarie per garantire le realizzazioni previste.

 

I permessi di costruire sono subordinati alla presentazione di queste indagini ed all’impegno scritto e riportato su progetto di osservare le indicazioni in esse contenute.