Con
riferimento all’Indagine Geologica (tav. G.5 “Carta della soggiacenza
della falda superficiale”), allegata alla presente Variante del P.R.G.C., nelle Tavole 3 EST e 3 OVEST, con la sigla
IDR sono state evidenziate le aree con valori della soggiacenza della falda superficiale che spaziano da 0
a -3mt e da -3 a -5mt e quindi costituiscono una limitazione per eventuali
opere in sotterraneo (cantine, garage, locali di deposito, ecc.).
Non sono ammesse infrastrutture interrate
sotto falda.
Tutti gli
interventi dovranno rispettare quanto prescritto negli elaborati geologici ed
in particolare all’interno dell’elaborato G.b e tav.
G.7, che fanno parte integrante della presente normativa di P.R.G.C..
In
particolare, la realizzazione delle strutture interrate è ammessa soltanto ove
venga localmente verificata l’esistenza di un franco minimo di 1 metro, tra la
quota d’imposta delle fondazioni e il livello di massima escursione della falda
idrica superficiale.
Non sono
comunque ammessi movimenti di terra di consistenza tale da alterare
negativamente la morfologia dell’area.
Negli
interventi di nuova edificazione è obbligatoria la presentazione di una
specifica indagine geotecnica e geologica,
che indichi i vari gradi di possibilità edificatoria e le varie opere
necessarie per garantire le realizzazioni previste.
I permessi di costruire sono subordinati alla
presentazione di queste indagini ed all’impegno scritto e riportato su progetto
di osservare le indicazioni in esse contenute.