ART. 20 bis   CLASSI DI PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA E DI IDONEITA’ ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA

Il P.R.G.C. individua nelle tavole 3 EST e 3 OVEST e nell’elaborato geologico: tav. G.7 “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” le aree in cui le condizioni idrogeomorfologiche impongono limitazioni agli interventi consentiti dalle presenti norme e precisamente:

 

CLASSE I

Pericolosità geomorfologica

Porzioni di territorio da leggermente ondulate a pianeggianti caratterizzate da terreni con buone caratteristiche geotecniche come dato generale ed in cui la soggiacenza della falda è posta ad almeno –5 m dal piano campagna.

Idoneità all’utilizzazione urbanistica

“Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. Gli interventi, sia pubblici che privati, sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11.03.1988”. Circolare P.G.R. 8 Maggio 1996 n. 7/LAP.

Aspetti prescrittivi

L’appartenenza di una qualsiasi area alla classe I non esime il progettista da tutte le verifiche necessarie ad evidenziare eventuali pericolosità alla scala locale, ottemperando a quanto prescritto dal D.M. 14.01.2008 ed adottando le eventuali soluzioni tecniche atte a superare le limitazioni.

 

CLASSE II

Pericolosità geomorfologica

Sottoclasse IIa

Porzioni di territorio caratterizzate da:

·      difficoltà di drenaggio delle acque meteoriche dovuta principalmente alle caratteristiche di bassa permeabilità del terreno;

·      soggiacenza della falda idrica superficiale da subaffiorante a –5 m dal piano campagna;

·      terreni con mediocri caratteristiche geotecniche come dato generale;

·      modesti allagamenti a seguito di precipitazioni meteoriche di una certa entità o di insufficienza della rete di drenaggio superficiale (bassa energia e battente idrico ridotto).

Sottoclasse IIb

Porzioni di territorio con caratteristiche analoghe a quelle inserite nella precedente classe IIa, ma con soggiacenza della falda idrica superficiale a profondità generalmente maggiore di –5 m da p.c..

Idoneità all’utilizzazione urbanistica

“Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l’adozione ed il rispetto di accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11.03.88, realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionare la propensione all’edificabilità”. Circolare P.G.R. 8 Maggio 1996 n. 7/LAP.

Aspetti prescrittivi

L’utilizzazione urbanistica di queste aree deve essere subordinata all’esecuzione di uno studio geologico, geotecnico e sismico ai sensi del D.M. 14.01.2008, supportato da specifiche indagini geognostiche, che accertino nel dettaglio:

·      le caratteristiche geotecniche dei terreni di posa delle fondazioni;

·      la soggiacenza della falda freatica e la sua massima escursione stagionale che può rendere sconsigliabile o addirittura vietare la realizzazione di locali interrati. I piani interrati dovranno comunque mantenere un franco di 1 m rispetto al livello di massima escursione della falda idrica superficiale, appositamente determinata nello studio geologico di dettaglio;

·      in via cautelativa, tenuto conto che la modellazione numerica utilizzata per le simulazioni e le valutazioni idrauliche sul reticolo idrografico minore in ambiti territoriali fortemente antropizzati risente comunque di un grado di incertezza e di approssimazione derivanti dalle condizioni al contorno che delimitano le ipotesi e i dati di input impiegati nei codici di calcolo, qualsiasi intervento di nuova edificazione e di ampliamento prospicente le aree coinvolte dai dissesti areali segnalati o incluso nelle aree a bassa probabilità di inondazione (EmA), oppure, situato in prossimità dei settori perifluviali dei corsi d’acqua appartenente alla rete idrografica minore (compreso i rii ed i principali canali non classificati e/o aventi sedime non demaniale, ancorché intubati), dovrà essere supportato, a livello di singolo permesso di costruire, anche da uno specifico studio idraulico di dettaglio del/i corso/i d’acqua eventualmente interessato/i, ove non espressamente riconducibile alle verifiche delle tratte d’alveo e delle sezioni di deflusso che corredano gli elaborati geologici esaminati, da effettuarsi secondo i criteri dell’analisi approfondita atto a verificare, con opportuna cautela, la capacità di convogliamento delle sezioni d'alveo, utilizzando parametri di scabrezza reali, tenuto conto altresì, della presenza di  eventuali manufatti di attraversamento, intubamenti e/o di altre criticità idrauliche che potrebbero costituire pregiudizio per le possibilità edificatorie della zona prescelta. Lo studio dovrà inoltre accertare la disposizione degli arredi urbani (disposizione degli accessi, presenza di rampe e cortili, marciapiedi, ecc.) al fine di prescrivere gli opportuni accorgimenti costruttivi/realizzativi (es. eliminazione delle aree depresse rispetto alla quota media della rete stradale, eliminazione delle aperture a livello del piano stradale, ecc.) atti a ridurre la pericolosità dei fenomeni legati al ruscellamento lungo le strade e nei lotti confinanti. Per le aree in cui lo specifico studio idraulico di dettaglio evidenzi la presenza, soprattutto in prossimità delle aree abitate, di criticità idrauliche che potrebbero costituire pregiudizio ai fini delle possibilità edificatorie delle aree stesse e per le quali necessitano interventi di difesa e/o opere più estensive di riassetto idraulico, occorre preventivamente prevedere, in ogni caso, l'esecuzione di opportuni ed adeguati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore insistente nel contorno delle aree medesime, predisponendo altresì, ove necessario, appropriate opere di regimazione delle acque superficiali finalizzate alla riorganizzazione ed alla corretta officiosità idraulica della rete idrica interessata. In ogni caso dovrà essere garantito lo smaltimento delle acque meteoriche scolanti dal/i bacino/i idrografico/i afferente/i;

·      la propensione dell’area a fenomeni di ristagno idrico superficiale o modesti allagamenti;

·      le condizioni di drenaggio e smaltimento delle acque superficiali;

·      la pericolosità sismica locale con particolare attenzione alla eventuale presenza di terreni suscettibili a fenomeni di liquefazione.

Gli eventuali interventi di salvaguardia che si rendessero necessari, non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionare la propensione all’edificabilità.

Negli atti progettuali, funzionali alle nuove edificazioni, dovranno essere chiaramente indicate le metodologie di smaltimento delle acque di gronda e il recettore finale delle tubazioni e canalizzazioni di scarico delle acque reflue.

CLASSE IIIa

Pericolosità geomorfologica

Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti.

Tale classe comprende:

·      le porzioni di territorio inedificate ricadenti in fascia A e B;

·      le fasce di pertinenza del Rio Sangonetto e della rete di canali che costituiscono il reticolo idrografico secondario.

Idoneità all’utilizzazione urbanistica

“Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici e idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti”. Circolare P.G.R. 8 Maggio 1996 n. 7/LAP. In tale classe ricadono le fasce di rispetto del reticolo idrografico secondario pari a 25 metri (L.R. 56 del 1977, art. 29) 10 metri (R.D. 523 del 1904, art. 96) e 5 metri (art. 14 della NA del PAI). In tali fasce sono ammesse le utilizzazioni di cui al 3° comma dello stesso art. 29 e quelle di cui all’art. 31 della L.R. 56/77.

Aspetti prescrittivi

Divieto all’edificazione.

Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto già indicato dalla DGR n. 18-2555 del 09/12/2015.

 

CLASSE IIIb

Pericolosità geomorfologica

Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente.

Sottoclasse IIIb2

Porzioni di territorio edificate potenzialmente soggette a dinamica idraulica.

Sottoclasse IIIb3

Porzioni di territorio edificate potenzialmente soggette a dinamica idraulica e/o ricadenti nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua.

Idoneità all’utilizzazione urbanistica

“Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico. Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto previsto dalla DGR n. 18-2555 del 09/12/2015”. Circ. P.G.R. n. 7/LAP/96.

Aspetti prescrittivi

Sottoclasse IIIb2

A seguito della realizzazione e collaudo degli interventi di difesa già realizzati o di futura realizzazione sarà consentito procedere a nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti del tessuto edificato esistente comportanti anche aumento del carico insediativo, fermo restando la necessità di verificare costantemente la funzionalità e l’efficacia delle opere di difesa realizzate.

Fino alla realizzazione delle opere di bonifica idraulica volte alla minimizzazione o eliminazione della pericolosità, in relazione al patrimonio edilizio esistente saranno consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, anche con modesti ampliamenti, volti al miglioramento delle attuali condizioni abitative, che non comportino un significativo aumento del carico insediativo.

Per le aree inserite in questa sottoclasse valgono tutti gli aspetti prescrittivi elencati per le sottoclassi IIa e IIb.

 

Sottoclasse IIIb3

A seguito della realizzazione delle opere sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico. Da escludersi nuove unità abitative e completamenti.

Criteri indicativi per la determinazione dell’aumento di carico antropico

Sulla base dei criteri di cui al paragrafo 6 della parte I dell’allegato A alla D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014, ai fini della valutazione dell’incremento di carico antropico relativamente al riuso ed eventuale incremento del patrimonio edilizio esistente nelle aree a pericolosità geologica classificate IIIb2 e IIIb3, si fa riferimento alle indicazioni che seguono.

a. Non costituisce incremento di carico antropico:

  1. utilizzare i piani terra dei fabbricati esistenti per la realizzazione di locali accessori (autorimesse, locali di sgombero, ecc.);
  2. realizzare edifici accessori (box, tettoie, ricovero attrezzi, ecc.) sul piano campagna nelle aree contraddistinte dalla classe di rischio IIIb3 nel rispetto delle prescrizioni delle norme di attuazione del PAI;
  3. realizzare interventi di “adeguamento igienico funzionale”, intendendo come tali tutti quegli interventi edilizi che richiedano ampliamenti fino ad un massimo di 25 mq, purchè questi non comportino incrementi in pianta della sagoma edilizia esistente;
  4. sopraelevare e contestualmente dismettere i piani terra ad uso abitativo di edifici ubicati in aree sondabili caratterizzate da bassi tiranti e basse energie;
  5. utilizzare i sottotetti esistenti in applicazione della l.r. 21/98 qualora ciò non costituisca nuove ed autonome unità abitative.

b. Costituisce modesto incremento di carico antropico:

  1. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso residenziale, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti anche con cambio di destinazione d’uso;
  2. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso diverso da quelli di cui al punto 1, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti e con cambi di destinazione d’uso solo a seguito degli approfondimenti di cui al punto 6, lettere a) e c) della Parte I dell’allegato A alla D.G.R. suddetta;
  3. il frazionamento di unità abitative di edifici (residenziali o agricoli), solo a seguito degli approfondimenti di cui al paragrafo 6, lettere a) e c) della Parte I dell’allegato A alla D.G.R. summenzionata, purchè ciò avvenga senza incrementi di volumetria;
  4. gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti comportanti un aumento in pianta non superiore al 20% per un massimo di 200 mc e non costituenti una nuova unità abitativa;
  5. gli interventi di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia con eventuali ampliamenti non superiore al 20% per un massimo di 200 mc, attraverso scelte progettuali e tipologie costruttive volte a diminuire la vulnerabilità degli edifici rispetto al fenomeno atteso;
  6. gli interventi ammessi dall’art. 3 della l.r. 20/09.

c. Costituiscono incremento di carico antropico:

  1. ogni cambio di destinazione d’uso che richieda, nel rispetto dell’art. 21 della l.r. 56/77, maggiori dotazioni di standard urbanistici rispetto alle destinazioni d’uso in atto alla data di adozione della variante al piano regolatore (ad esempio da magazzino a residenza) e comunque ogni cambio di destinazione verso l’uso residenziale;
  2. qualsiasi incremento delle unità immobiliari esistenti alla data di adozione della variante al PRG in eccedenza rispetto a quanto concesso nel caso di modesto incremento di cui alla precedente lett. b;
  3. ogni ampliamento delle unità immobiliari esistenti che non rientri strettamente in attività di adeguamento igienico-funzionale, di cui alla precedente lettera a. e negli ampliamenti di cui al punto 3 di cui alla precedente lettera b.;
  4. gli interventi di cui agli articoli 4 e 7 della l.r. 20/09.

Per ogni ulteriore specificazione al riguardo si fa riferimento al paragrafo 7 della Parte II dell’allegato A alla D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014.

 

Aspetti prescrittivi di carattere generale validi per tutte le classi e sottoclassi

·      le fasce di rispetto individuate lungo la rete idrografica secondaria e rappresentate in Tav. G.7 sono da intendersi di assoluta inedificabilità;

·      tutti gli edifici ricadenti nella fascia di rispetto dei corsi d’acqua sono sempre soggetti alle norme della classe IIIb3, anche salvo diversa indicazione grafica delle Tav. G7 e Tavv.3; 

·      qualora risultassero delle differenze tra l’andamento dei corsi d’acqua demaniali, così come riportati sulle carte catastali, rispetto all’attuale percorso planimetrico, resta inteso che le fasce di rispetto, ai sensi del RD n. 523/1904, si applicheranno all’alveo attivo delimitato dai cigli superiori di sponda, rimanendo di proprietà demaniale l’alveo eventualmente abbandonato ai sensi e per gli effetti della L. n. 37/1994, nonché in ragione dell’articolo 32, comma 3, titolo II delle Norme di Attuazione del PAI;

·      ove le tracce dei canali privati e/o abbandonati, presenti nella carta della dinamica fluviale versione marzo 2004, oggi ritenuti dismessi a seguito di interventi edilizi, siano riconducibili, sulla base di specifici studi idraulici e/o di accurati rilievi morfo-topografici della zona, a depressioni morfologiche/elementi idrologici di displuvio preferenziale caratterizzati da drenaggio significativo delle acque di corrivazione, s’intende inserita, ai suddetti elementi, una fascia di rispetto di almeno 5 m per sponda, al fine di tutelarne la funzionalità idraulica a cui assolvono, fatte salve eventuali condizioni più restrittive in presenza di criticità idrauliche puntuali e/o di processi areali più diffusi risultanti dall’approfondimento degli studi effettuati a scala locale;

·      l’eliminazione e/o la riduzione della pericolosità attraverso l’esecuzione di interventi di riassetto territoriale, che consentano la realizzazione di nuove opere e nuove costruzioni nelle aree ricadenti in classe IIIb2, potrà avvenire solo a seguito di collaudo e di relativa emissione di apposita certificazione attestante che gli interventi eseguiti abbiano raggiunto l’obiettivo di minimizzazione del rischio, ai fini della fruibilità urbanistica, delle aree interessate da eventuali previsioni di piano, in accordo e nel pieno rispetto dei contenuti di cui ai paragrafi 7.6 e 7.10 della NTE/99 della Circ. PGR n. 7/LAP/96;

·      dovranno essere integralmente rispettate le indicazioni contenute negli studi geologici;

·      dovrà essere garantita costantemente la pulizia e la manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua, naturali o artificiali, pubblici o privati, limitrofi agli interventi previsti, verificando le sezioni di deflusso, soprattutto per i tratti d’alveo intubati, adeguando quelle insufficienti;

·      nelle zone acclivi o poste alla base di ripidi versanti una particolare attenzione dovrà essere posta nella regimazione delle acque superficiali che andranno captate, regimate e convogliate in impluvi naturali; dovrà essere costantemente garantita la manutenzione di eventuali muretti a secco limitrofi agli insediamenti previsti verificando il loro stato di conservazione;

·      qualora siano necessari sbancamenti di scarpate e/o riporti di materiale, gli stessi dovranno essere sostenuti e drenati al fine di garantire, a breve ed a lungo termine, la stabilità dei pendii;

·      nel caso siano presenti scarpate limitrofe a nuovi insediamenti in progetto, dovranno essere garantite adeguate fasce di rispetto (non inferiori all’altezza delle scarpate) dall’orlo della stessa;

·      non dovranno essere ammessi nuovi insediamenti edificatori interrati nelle zone di pianura al di sotto della quota di massima escursione della falda;

·      il ricorso all’innalzamento artificiale del p.c., al fine di evitare possibili coinvolgimenti dei nuovi manufatti in fenomeni di inondazione, è permesso qualora sia accertato che tale intervento non provochi innalzamenti anomali del livello idrico nel corso di eventi di piena tali da provocare maggiori danni nelle aree adiacenti;

·      in base alla Circolare 8/Pet “Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano Stralcio delle Fasce Pluviali” dell’8 luglio 1999 gli ambiti delle fasce A, B e C dovranno obbligatoriamente rientrare nel “Piano di Protezione Civile” redatto a cura dell’Amministrazione Comunale, ex legge 225/1992;

·      le norme associate ai dissesti lungo la rete idrografica minore devono essere in ogni caso conformi ai disposti delle Norme di Attuazione del PAI;

·       con riferimento al P.A.I., si richiamano, per rigoroso rispetto, i disposti di cui all’art. 18, comma 7, delle Norme di Attuazione del P.A.I. stesso;

·      si ricordano le prescrizioni del DM 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni”, evidenziando l’obbligatorietà di tali norme che “si applicano a tutte le opere pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica”.