ART. 20 ter
ZONE INTERESSATE
DA STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
20ter.1 – Regole di
insediamento per le attività Seveso e Sottosoglia Seveso
1. Con riferimento a quanto disposto dal D.Lgs 105/2015 sono da intendersi:
§
Stabilimenti Seveso di soglia inferiore quelli definiti all’art. 3 comma 1 lettera b);
§
Stabilimenti Seveso di soglia superiore quelli definiti all’art. 3 comma 1 lettera c);
§
Stabilimenti sottosoglia Seveso le aziende che prevedono la detenzione o l’impiego in
quantità pari o superiori al 20% delle rispettive quantità limite per
l’applicazione dei requisiti di soglia inferiore delle
sostanza pericolose definite dall’allegato 1 parti 1 e 2 del D.Lgs 105/2015. Particolare attenzione è rivolta alle
aziende che detengono le seguenti sostanze:
a) “sostanza pericolose” classificate nella sezione “Pericoli
per la salute” della Parte 1 che presentino almeno una delle seguenti
indicazioni di pericolo: H330, H331, nonché quelle classificate nella sezione
“Altri pericoli” di cui alla Parte 1 dell’Allegato 1 al d.lgs. 105/2015 che
presentino l’informazione supplementare sul pericolo EUH029
b) “sostanze pericolose” classificate nella sezione
“Pericoli fisici” della Parte 1 nelle categorie P3b o P5c
c) “prodotti petroliferi e combustibili alternativi” come
definiti dalla Parte 2
d) “sostanze pericolose” classificate nella sezione
“Pericoli per l’ambiente” della Parte 1
2. Nelle aree ad altissima vulnerabilità ambientale di seguito riportate e cartografate nell’elaborato
tecnico RIR “R2
Elementi ambientali vulnerabili”, non è ammesso l’insediamento di
stabilimenti soggetti al D.lgs. 105/2015 né quello di attività che detengono
prodotti petroliferi (come definiti nella parte 1 dell’Allegato 1 del D.lgs.
105/2015) e sostanze e/o preparati di cui alla categoria 9 della parte 2
dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015 né le aziende definite Sottosoglia Seveso.
§
Fasce A e B,
individuate ai sensi del PAI – Piano di Assetto Idrogeologico
Analogo divieto si applica alla modifica o
trasformazione di attività esistenti che per effetto delle variazioni ricadono
nei casi di cui sopra. Sono escluse da tale divieto le attività che ricadono
nei casi di cui sopra esclusivamente a seguito di modifiche normative.
3. Nelle aree a rilevante vulnerabilità ambientale riportate nell’elaborato tecnico RIR “R2 Elementi ambientali
vulnerabili”, si applicano i seguenti divieti localizzativi:
§
Non è ammessa la
localizzazione di stabilimenti a pericolo di eventi incidentali di tipo
energetico nelle aree caratterizzate dalla presenza di aree di interesse
paesaggistico ai sensi del d.lgs 42/2004 e s.m.i. art 142 lett. g) e aree soggette a vincolo
idrogeologico;
§
Non è ammessa la
localizzazione di stabilimenti a pericolo di eventi incidentali a ricaduta
ambientale nelle aree caratterizzate dalla presenza di acquiferi sotterranei ad
alta/elevata vulnerabilità, zone di ricarica delle falde o in territori con soggiacenza inferiore a 3m dal piano campagna.
4. Nelle rimanenti aree del territorio comunale (aree a rilevante vulnerabilità ambientale non
ricadenti nel comma precedente), per l’insediamento di stabilimenti soggetti al
D.lgs. 105/2015 o di soli stabilimenti Sottosoglia Seveso che detengono
prodotti petroliferi (come definiti nella parte 1 dell’Allegato 1 del D.lgs.
105/2015) e sostanze e/o preparati di cui alla categoria 9 della parte 2
dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, si applicano le procedure di cui al D.lgs.
105/2015.
5. Non è ammesso l’insediamento di uno stabilimento
soggetto al D.lgs. 105/2015 qualora nell’area di esclusione da esso generata
siano presenti o previsti dal piano regolatore elementi territoriali
vulnerabili di categoria A o B di cui al D.M. 09/05/2001.
6. Non è ammesso l’insediamento di uno stabilimento di
cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, qualora entro una
distanza pari a 200 m misurata dal perimetro dello stabilimento siano presenti
o previsti dal Piano Regolatore elementi territoriali vulnerabili di categoria
A o B di cui al D.M. 09/05/2001.
7. Non è ammesso l’insediamento di uno stabilimento di
cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo, qualora entro una
distanza pari a 100 m misurata dal perimetro dello stabilimento siano presenti
o previsti dal Piano Regolatore elementi territoriali vulnerabili di categoria
A o B di cui al D.M. 09/05/2001.
8. Analogo divieto si applica alla modifica o
trasformazione di attività Seveso o Sottosoglia Seveso esistenti che per
effetto delle variazioni ricadono nei casi di cui ai commi precedenti. Sono
escluse da tale divieto le attività che ricadono nei casi di cui ai commi
precedenti esclusivamente a seguito di modifiche normative (ad es. variazione
della classificazione delle sostanze, etc.).
9. L’insediamento, la modifica o la trasformazione di
aziende Sottosoglia Seveso di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del presente
articolo:
§
Non sono mai
ammessi nelle zone ad altissima vulnerabilità ambientale
§
Nelle seguenti
zone a rilevante vulnerabilità ambientale: acquiferi sotterranei ad
alta/elevata vulnerabilità, zone di ricarica delle falde e territori con soggiacenza della falda inferiore a 3 metri dal p.c.,
l’ammissibilità è condizionata alla trasmissione, da parte del richiedente, di dichiarazione,
a firma di professionista abilitato iscritto all’ordine competente, che attesti
la compatibilità dell’opera
§
Sono comunque
fatte salve norme più restrittive stabilite dai piani di settore vigenti
10. Il Comune ammette l’insediamento di nuovi stabilimenti
e le modifiche di stabilimenti esistenti soggetti a RIR, solo previa verifica
della compatibilità territoriale rispetto agli elementi territoriali
vulnerabili e alla compatibilità ambientale. In tal caso, in sede di richiesta
di titolo abilitativo il proponente all’atto della richiesta fornisce al comune
una preliminare valutazione di compatibilità territoriale.
20ter.2 – Compatibilità con
insediamenti a Rischio di Incidente Rilevante
1. In applicazione del D.M. 09.05.2001 “Requisiti minimi
di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le
zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”, e in
riferimento alla Relazione Illustrativa R1 (Elaborati RIR) si afferma che
all’interno del territorio del Comune di Bruino, a seguito del recepimento
della Direttiva Seveso ter (D.lgs. 105/2015), è presente uno stabilimento di
soglia inferiore soggetto agli obblighi del D.lgs. 105/2015, denominato ICAI
S.p.a. ed è localizzato in viale Cruto, 27. È
presente uno stabilimento sottosoglia definito ai sensi del comma 1 del capitolo
A) del presente articolo, denominato ZINCOTRE S.r.l. e localizzato in via G.
Ferraris, 11.
2. Le aree di danno della ICAI, l’area di esclusione e
l’area di osservazione, definite per lo stabilimento, sono riportati sulle
Tavole di Piano 2 e 3. Le sopra richiamate tavole di PRGC riportano per ogni area di danno
e di esclusione le categorie territoriali compatibili con la presenza
dell’azienda a Rischio di Incidente Rilevante.
Nello
specifico si riportano le seguenti prescrizioni:
- Nell’area di danno ricadente entro il
raggio di pericolo pari o inferiore a 20
metri è ammessa unicamente la categoria
territoriale F, come definita dal DM 9/5/2001 (rif.
Nota al fondo);
- Nell’area di danno ricadente entro il
raggio di pericolo compreso tra 20 e 60
metri sono ammesse le categorie
territoriale E e F, come definite dal DM 9/5/2001
(rif. Nota al fondo);
- Nell’area di esclusione, tracciata
sulla cartografia ai sensi della DGR 17-377 del 26/07/2010 e a cui è accorpata
l’area di esclusione dello stabilimento sottosoglia ZINCOTRE, sono ammesse le categorie territoriali C, D, E ed F,
come definite dal DM 9/5/2001 (rif. Nota al fondo).
Si
specifica che sulle aree urbanistiche ricadenti a cavallo di differenti aree di
danno, sono ammesse le categorie territoriali relative all’area di danno più
interna.
3. In applicazione delle disposizioni di cui al DM
9/5/2001, ovvero della classificazione delle categorie territoriali compatibili
con la presenza di aziende a Rischio di Incidente Rilevante, si rileva la
presenza delle seguenti tipologie di Zone urbanistiche a cui si applicano le
conseguenti limitazioni:
A)
Nell’AREA DI
OSSERVAZIONE, tracciata sulla cartografia di piano con apposito simbolo, le
azioni sono volte a fornire indicazioni gestionali e progettuali, atte a
proteggere la popolazione in caso di scenario incidentale, e a minimizzare gli
effetti connessi alla viabilità. In questo caso i vincoli da applicare sono i
seguenti:
Vincoli gestionali:
§
Predisporre un
piano di emergenza esterna ovvero di protezione civile per la gestione del
rischio industriale;
§
Non sovraccaricare
la viabilità esistente con mezzi pesanti, ma destinare al traffico pesante
arterie dedicate che siano esterne ai nuclei più urbanizzati;
Vincoli progettuali:
§
Garantire una
duplice viabilità per l’accesso dei mezzi di emergenza e vie di fuga adeguate a
gestire eventuali evacuazioni;
§
Qualora le
attività produttive insediate detengano sostanze tossiche (in quantitativi tali
da rientrare nella categoria delle Attività Seveso o attività Sottosoglia
Seveso), dotare tutti gli edifici presenti di un sistema di ventilazione e
condizionamento con sistema automatico di blocco in emergenza che permetta, in
caso di rilascio e conseguente formazione di nube tossica, di arrestare detti
sistemi e isolare gli ambienti interni per evitare l’immissione di aria
contaminata;
§
Procedere ad una
attenta valutazione e progettazione di elementi territoriali che comportano
elevato carico antropico.
B)
Nell’AREA DI
ESCLUSIONE, tracciata sulla cartografia di piano con apposito simbolo, è
necessario individuare azioni che garantiscano il non incremento del
preesistente livello di rischio, ovvero il non aumento del carico antropico,
veicolare e ambientale.
Le categorie ammesse nell’area di esclusione sono: C,
D, E e F come definite dal DM 9/5/2001 (rif. Nota al fondo).
In tali aree ricadono lotti appartenenti alle seguenti
aree urbanistiche: ZIC, ZICC, ZI2, ZI3,
ZRU, ZT1, ZT2, S1A, S1B, S1C, S3, S5, S6A, S6B, S7, S8, S9, S10, S12, S13, ZA1,
ZA2, ZA3, B, M e aree a servizi per la residenza n. 37, 42, 44’’, 45.
Oltre a quanto previsto dalle azioni nell’Area di
Osservazione di cui al punto precedente, si dovranno prevedere:
Vincoli connessi alla destinazione d’uso:
§
Evitare modifiche
di destinazione d’uso che determinano un aumento di carico antropico;
§
Ridurre il carico
antropico nelle destinazioni d’uso, ove è possibile;
§
Non ammettere,
salvo particolari motivazioni, le categorie territoriali A e B di cui al DM
9/5/2001;
Vincoli progettuali:
§
Nel caso di
attività produttive che detengono sostanze tossiche e/o infiammabili (in
quantitativi tali da rientrare nella categoria Attività Sottosoglia Seveso) con
densità relativa all’aria > 1 (gas densi), si raccomanda di predisporre
sistemi di ventilazione automatica e rilevazione gas (dotati di allarme) per i
locali interrati;
§
Localizzare le
aree con elevata frequentazione di pubblico all’aperto (parcheggi, aree di
svago, ecc.) in posizione protetta rispetto all’attività produttiva, in modo
tale che questa sia separata da una barriera fisica di tipo strutturale (muri,
edifici, ecc.);
§
Nel caso di
edifici confinanti con le Attività Seveso e attività Sottosoglia Seveso:
o Prevedere un muro di separazione sul lato confinante
con l’attività di altezza adeguata;
o Minimizzare le aperture degli edifici (porte,
finestre) sul lato affacciato all’attività;
o Prevedere un accesso carraio sull’area confinante
l’attività per l’eventuale accesso di mezzi di soccorso, prevedere
l’istallazione lungo l’area di confine di idranti UNI70 con distanza reciproca
non superiore ai 60m, predisporre un’area di intervento per i mezzi dei Vigili
del Fuoco con possibilità di attacco di motopompa;
§
Nel caso di
insediamento di nuove aree produttive o di completamento:
o Garantire la doppia viabilità di accesso per
un’adeguata gestione delle emergenze in ogni punto dell’area produttiva;
o Garantire un’adeguata viabilità interna;
o Dotare l’area produttiva di servizi comuni per la
gestione delle emergenze (ad esempio la rete antincendio, i sistemi di
allertamento, ecc.);
Vincoli gestionali:
§
predisporre un
piano di emergenza interno all’attività produttiva ed effettuare prove
periodiche di evacuazione, in coordinamento con le attività limitrofe.
C)
AREA DI DANNO entro
il raggio di pericolo compreso tra 20 e
60 metri, oltre a quanto previsto dalle azioni nell’Area di Osservazione e
di Esclusione di cui ai punti A e B precedenti, le categorie ammesse in
quest’area di danno sono: D, E e F come definite dal
DM 9/5/2001 (rif. Nota al fondo).
In tali aree ricadono lotti appartenenti alle seguenti
aree urbanistiche: ZIC ed S3
D)
AREA DI DANNO entro
il raggio di pericolo pari o inferiore a
20 metri, oltre a quanto previsto dalle azioni nell’Area di Osservazione e
di Esclusione di cui ai punti A e B precedenti, le categorie ammesse in
quest’area di danno sono: F come definite dal DM 9/5/2001 (rif.
Nota al fondo).
In tali aree ricadono lotti appartenenti alla seguente
area urbanistica: ZIC
Per
gli edifici confinanti con gli impianti che rientrano in Direttiva Seveso per
la detenzione di sostanze tossiche si raccomanda di predisporre sistemi di
ventilazione automatica e rilevazione gas (dotati di allarme) per i locali
interrati.
In presenza di criticità
specifiche, inoltre il Comune può chiedere e concordare con l’attività
produttiva delle modifiche impiantistiche atte al superamento della criticità,
quali ad esempio:
§
Modifica della
viabilità interna all’attività produttiva;
§
Soluzioni
impiantistiche presso l’attività tali da ridurre la probabilità di incidente
(ad esempio ridondanza dei sistemi, inserimento di sistemi di controllo,
riduzione dei quantitativi stoccati o gestiti, ecc.);
§
Realizzazione di
muri o barriere per la protezione degli elementi vulnerabili presenti nel caso
l’area sia soggetta a fenomeni termici stazionari (ad esempio jet-fire o incendi da pozza, ecc.);
§
Istallazione di sistemi di maniche a vento che consentano di
valutare la direzione di spostamento della nube, nel caso di rilascio di una
sostanza tossica.
4. L’attuazione delle previsioni di attività di tipo
produttivo operata dallo strumento urbanistico è da intendersi assoggettata in
ogni caso a preventiva verifica del rispetto dei criteri minimi di
compatibilità ambientale di cui al DM 9 maggio 2001 “Requisiti minimi di
sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone
interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”. In caso di insediamento di nuove attività
produttive nei pressi di aziende a rischio di incidente rilevante o operanti
con sostanze pericolose, il progetto urbanistico ed edilizio dovrà prevedere
adeguate misure tecniche e gestionali atte a non incrementare il preesistente
livello di rischio, minimizzando le possibilità di effetto domino. Ogni nuovo
insediamento dovrà essere corredato di analisi preventiva dell’impatto sulle
vie di comunicazione, individuando le variazioni del traffico veicolare dovute ai
nuovi insediamenti previsti e garantendo l’accesso tempestivo dei mezzi di
soccorso. Infine, stante la presenza di attività soggette a D.lgs. 105/2015, il
Comune aggiornerà periodicamente le informazioni sulle suddette aziende
(scenari incidentali, frequenza di accadimento secondo quanto richiesto dal DM
9/5/2001 All. 1 par. 7) nonché le informazioni sulle
vulnerabilità del territorio avvalendosi degli strumenti regionali a
disposizione.
5. L’elaborato tecnico RIR è aggiornato in occasione di
ogni variazione allo strumento urbanistico vigente che interessi le aree di
danno, di esclusione o di osservazione degli stabilimenti, nonché' nei casi di:
modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o
della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che
potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti
rilevanti o potrebbero comportare la riclassificazione di uno stabilimento di
soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa; di nuovi
insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali, vie
di trasporto, luoghi frequentati dalla collettività sia ad uso pubblico che ad
uso privato, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura
possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante; e
comunque almeno ogni cinque anni.
Nota: Categorie territoriali – Estratto da DM 9/5/2001
CATEGORIA A |
1. Aree con destinazione
prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione
sia superiore a 4,5 m³/m². |
2. Luoghi di concentrazione di
persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di
cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100
persone presenti). |
3. Luoghi soggetti ad
affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre
destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti). |
CATEGORIA B |
1. Aree con destinazione
prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione
sia compreso tra 4,5 e 1,5 m³/m². |
2. Luoghi di concentrazione di
persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di
cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100
persone presenti). |
3. Luoghi soggetti ad
affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre
destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti). |
4. Luoghi soggetti ad
affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e
direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università,
ecc. (oltre 500 persone presenti). |
5. Luoghi soggetti ad
affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad
esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative,
sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta
di luogo all'aperto, oltre 1.000 al chiuso). |
6. Stazioni ferroviarie ed altri
nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1.000 persone/giorno). |
CATEGORIA C |
1. Aree con destinazione
prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione
sia compreso tra 1,5 e 1 m³/m². |
2. Luoghi soggetti ad
affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e
direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università,
ecc. (fino a 500 persone presenti). |
3. Luoghi soggetti ad
affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad
esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative,
sportive, culturali, religiose, ecc. (fino a 100 persone presenti se si
tratta di luogo all'aperto, fino a 1.000 al chiuso; di qualunque dimensione
se la frequentazione è al massimo settimanale). |
4. Stazioni ferroviarie ed altri
nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1.000 persone/giorno). |
CATEGORIA D |
1. Aree con destinazione
prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione
sia compreso tra 1 e 0,5 m³/m². |
2. Luoghi soggetti ad
affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile - ad esempio
fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, ecc. |
CATEGORIA E |
1. Aree con destinazione
prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione
sia inferiore a 0,5 m³/m². |
2. Insediamenti industriali,
artigianali, agricoli, e zootecnici. |
CATEGORIA F |
1. Area entro i confini dello
stabilimento. |
2. Area limitrofa allo
stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui
sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone. |