ART. 20 ter  ZONE INTERESSATE DA STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

20ter.1 – Regole di insediamento per le attività Seveso e Sottosoglia Seveso

1.      Con riferimento a quanto disposto dal D.Lgs 105/2015 sono da intendersi:

§  Stabilimenti Seveso di soglia inferiore quelli definiti all’art. 3 comma 1 lettera b);

§  Stabilimenti Seveso di soglia superiore quelli definiti all’art. 3 comma 1 lettera c);

§  Stabilimenti sottosoglia Seveso le aziende che prevedono la detenzione o l’impiego in quantità pari o superiori al 20% delle rispettive quantità limite per l’applicazione dei requisiti di soglia inferiore delle sostanza pericolose definite dall’allegato 1 parti 1 e 2 del D.Lgs 105/2015. Particolare attenzione è rivolta alle aziende che detengono le seguenti sostanze:

a)    “sostanza pericolose” classificate nella sezione “Pericoli per la salute” della Parte 1 che presentino almeno una delle seguenti indicazioni di pericolo: H330, H331, nonché quelle classificate nella sezione “Altri pericoli” di cui alla Parte 1 dell’Allegato 1 al d.lgs. 105/2015 che presentino l’informazione supplementare sul pericolo EUH029

b)    “sostanze pericolose” classificate nella sezione “Pericoli fisici” della Parte 1 nelle categorie P3b o P5c

c)      “prodotti petroliferi e combustibili alternativi” come definiti dalla Parte 2

d)     “sostanze pericolose” classificate nella sezione “Pericoli per l’ambiente” della Parte 1

2.      Nelle aree ad altissima vulnerabilità ambientale di seguito riportate e cartografate nell’elaborato tecnico RIR “R2  Elementi ambientali vulnerabili”, non è ammesso l’insediamento di stabilimenti soggetti al D.lgs. 105/2015 né quello di attività che detengono prodotti petroliferi (come definiti nella parte 1 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015) e sostanze e/o preparati di cui alla categoria 9 della parte 2 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015 né le aziende definite Sottosoglia Seveso.

§  Fasce A e B, individuate ai sensi del PAI – Piano di Assetto Idrogeologico

Analogo divieto si applica alla modifica o trasformazione di attività esistenti che per effetto delle variazioni ricadono nei casi di cui sopra. Sono escluse da tale divieto le attività che ricadono nei casi di cui sopra esclusivamente a seguito di modifiche normative.

3.      Nelle aree a rilevante vulnerabilità ambientale riportate nell’elaborato tecnico RIR “R2  Elementi ambientali vulnerabili”, si applicano i seguenti divieti localizzativi:

§  Non è ammessa la localizzazione di stabilimenti a pericolo di eventi incidentali di tipo energetico nelle aree caratterizzate dalla presenza di aree di interesse paesaggistico ai sensi del d.lgs 42/2004 e s.m.i. art 142 lett. g) e aree soggette a vincolo idrogeologico;

§  Non è ammessa la localizzazione di stabilimenti a pericolo di eventi incidentali a ricaduta ambientale nelle aree caratterizzate dalla presenza di acquiferi sotterranei ad alta/elevata vulnerabilità, zone di ricarica delle falde o in territori con soggiacenza inferiore a 3m dal piano campagna.

4.      Nelle rimanenti aree del territorio comunale (aree a rilevante vulnerabilità ambientale non ricadenti nel comma precedente), per l’insediamento di stabilimenti soggetti al D.lgs. 105/2015 o di soli stabilimenti Sottosoglia Seveso che detengono prodotti petroliferi (come definiti nella parte 1 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015) e sostanze e/o preparati di cui alla categoria 9 della parte 2 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, si applicano le procedure di cui al D.lgs. 105/2015.

5.      Non è ammesso l’insediamento di uno stabilimento soggetto al D.lgs. 105/2015 qualora nell’area di esclusione da esso generata siano presenti o previsti dal piano regolatore elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B di cui al D.M. 09/05/2001.

6.      Non è ammesso l’insediamento di uno stabilimento di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, qualora entro una distanza pari a 200 m misurata dal perimetro dello stabilimento siano presenti o previsti dal Piano Regolatore elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B di cui al D.M. 09/05/2001.

7.      Non è ammesso l’insediamento di uno stabilimento di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo, qualora entro una distanza pari a 100 m misurata dal perimetro dello stabilimento siano presenti o previsti dal Piano Regolatore elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B di cui al D.M. 09/05/2001.

8.      Analogo divieto si applica alla modifica o trasformazione di attività Seveso o Sottosoglia Seveso esistenti che per effetto delle variazioni ricadono nei casi di cui ai commi precedenti. Sono escluse da tale divieto le attività che ricadono nei casi di cui ai commi precedenti esclusivamente a seguito di modifiche normative (ad es. variazione della classificazione delle sostanze, etc.).

9.      L’insediamento, la modifica o la trasformazione di aziende Sottosoglia Seveso di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del presente articolo:

§  Non sono mai ammessi nelle zone ad altissima vulnerabilità ambientale

§  Nelle seguenti zone a rilevante vulnerabilità ambientale: acquiferi sotterranei ad alta/elevata vulnerabilità, zone di ricarica delle falde e territori con soggiacenza della falda inferiore a 3 metri dal p.c., l’ammissibilità è condizionata alla trasmissione, da parte del richiedente, di dichiarazione, a firma di professionista abilitato iscritto all’ordine competente, che attesti la compatibilità dell’opera

§  Sono comunque fatte salve norme più restrittive stabilite dai piani di settore vigenti

10.  Il Comune ammette l’insediamento di nuovi stabilimenti e le modifiche di stabilimenti esistenti soggetti a RIR, solo previa verifica della compatibilità territoriale rispetto agli elementi territoriali vulnerabili e alla compatibilità ambientale. In tal caso, in sede di richiesta di titolo abilitativo il proponente all’atto della richiesta fornisce al comune una preliminare valutazione di compatibilità territoriale.

 

20ter.2 – Compatibilità con insediamenti a Rischio di Incidente Rilevante

1.      In applicazione del D.M. 09.05.2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”, e in riferimento alla Relazione Illustrativa R1 (Elaborati RIR) si afferma che all’interno del territorio del Comune di Bruino, a seguito del recepimento della Direttiva Seveso ter (D.lgs. 105/2015), è presente uno stabilimento di soglia inferiore soggetto agli obblighi del D.lgs. 105/2015, denominato ICAI S.p.a. ed è localizzato in viale Cruto, 27. È presente uno stabilimento sottosoglia definito ai sensi del comma 1 del capitolo A) del presente articolo, denominato ZINCOTRE S.r.l. e localizzato in via G. Ferraris, 11.

2.      Le aree di danno della ICAI, l’area di esclusione e l’area di osservazione, definite per lo stabilimento, sono riportati sulle Tavole di Piano 2 e 3. Le sopra richiamate tavole di  PRGC riportano per ogni area di danno e di esclusione le categorie territoriali compatibili con la presenza dell’azienda a Rischio di Incidente Rilevante.

Nello specifico si riportano le seguenti prescrizioni:

-           Nell’area di danno ricadente entro il raggio di pericolo pari o inferiore a 20 metri è ammessa unicamente la categoria territoriale F, come definita dal DM 9/5/2001 (rif. Nota al fondo);

-           Nell’area di danno ricadente entro il raggio di pericolo compreso tra 20 e 60 metri sono ammesse le categorie territoriale E e F, come definite dal DM 9/5/2001 (rif. Nota al fondo);

-           Nell’area di esclusione, tracciata sulla cartografia ai sensi della DGR 17-377 del 26/07/2010 e a cui è accorpata l’area di esclusione dello stabilimento sottosoglia ZINCOTRE, sono ammesse le categorie territoriali C, D, E ed F, come definite dal DM 9/5/2001 (rif. Nota al fondo).

Si specifica che sulle aree urbanistiche ricadenti a cavallo di differenti aree di danno, sono ammesse le categorie territoriali relative all’area di danno più interna.

3.      In applicazione delle disposizioni di cui al DM 9/5/2001, ovvero della classificazione delle categorie territoriali compatibili con la presenza di aziende a Rischio di Incidente Rilevante, si rileva la presenza delle seguenti tipologie di Zone urbanistiche a cui si applicano le conseguenti limitazioni:

A)    Nell’AREA DI OSSERVAZIONE, tracciata sulla cartografia di piano con apposito simbolo, le azioni sono volte a fornire indicazioni gestionali e progettuali, atte a proteggere la popolazione in caso di scenario incidentale, e a minimizzare gli effetti connessi alla viabilità. In questo caso i vincoli da applicare sono i seguenti:

Vincoli gestionali:

§  Predisporre un piano di emergenza esterna ovvero di protezione civile per la gestione del rischio industriale;

§  Non sovraccaricare la viabilità esistente con mezzi pesanti, ma destinare al traffico pesante arterie dedicate che siano esterne ai nuclei più urbanizzati;

Vincoli progettuali:

§  Garantire una duplice viabilità per l’accesso dei mezzi di emergenza e vie di fuga adeguate a gestire eventuali evacuazioni;

§  Qualora le attività produttive insediate detengano sostanze tossiche (in quantitativi tali da rientrare nella categoria delle Attività Seveso o attività Sottosoglia Seveso), dotare tutti gli edifici presenti di un sistema di ventilazione e condizionamento con sistema automatico di blocco in emergenza che permetta, in caso di rilascio e conseguente formazione di nube tossica, di arrestare detti sistemi e isolare gli ambienti interni per evitare l’immissione di aria contaminata;

§  Procedere ad una attenta valutazione e progettazione di elementi territoriali che comportano elevato carico antropico.

B)    Nell’AREA DI ESCLUSIONE, tracciata sulla cartografia di piano con apposito simbolo, è necessario individuare azioni che garantiscano il non incremento del preesistente livello di rischio, ovvero il non aumento del carico antropico, veicolare e ambientale.

Le categorie ammesse nell’area di esclusione sono: C, D, E e F come definite dal DM 9/5/2001 (rif. Nota al fondo).

In tali aree ricadono lotti appartenenti alle seguenti aree urbanistiche:    ZIC, ZICC, ZI2, ZI3, ZRU, ZT1, ZT2, S1A, S1B, S1C, S3, S5, S6A, S6B, S7, S8, S9, S10, S12, S13, ZA1, ZA2, ZA3, B, M e aree a servizi per la residenza n. 37, 42, 44’’, 45.

Oltre a quanto previsto dalle azioni nell’Area di Osservazione di cui al punto precedente, si dovranno prevedere:

Vincoli connessi alla destinazione d’uso:

§  Evitare modifiche di destinazione d’uso che determinano un aumento di carico antropico;

§  Ridurre il carico antropico nelle destinazioni d’uso, ove è possibile;

§  Non ammettere, salvo particolari motivazioni, le categorie territoriali A e B di cui al DM 9/5/2001;

Vincoli progettuali:

§  Nel caso di attività produttive che detengono sostanze tossiche e/o infiammabili (in quantitativi tali da rientrare nella categoria Attività Sottosoglia Seveso) con densità relativa all’aria > 1 (gas densi), si raccomanda di predisporre sistemi di ventilazione automatica e rilevazione gas (dotati di allarme) per i locali interrati;

§  Localizzare le aree con elevata frequentazione di pubblico all’aperto (parcheggi, aree di svago, ecc.) in posizione protetta rispetto all’attività produttiva, in modo tale che questa sia separata da una barriera fisica di tipo strutturale (muri, edifici, ecc.);

§  Nel caso di edifici confinanti con le Attività Seveso e attività Sottosoglia Seveso:

o  Prevedere un muro di separazione sul lato confinante con l’attività di altezza adeguata;

o  Minimizzare le aperture degli edifici (porte, finestre) sul lato affacciato all’attività;

o  Prevedere un accesso carraio sull’area confinante l’attività per l’eventuale accesso di mezzi di soccorso, prevedere l’istallazione lungo l’area di confine di idranti UNI70 con distanza reciproca non superiore ai 60m, predisporre un’area di intervento per i mezzi dei Vigili del Fuoco con possibilità di attacco di motopompa;

§  Nel caso di insediamento di nuove aree produttive o di completamento:

o  Garantire la doppia viabilità di accesso per un’adeguata gestione delle emergenze in ogni punto dell’area produttiva;

o  Garantire un’adeguata viabilità interna;

o  Dotare l’area produttiva di servizi comuni per la gestione delle emergenze (ad esempio la rete antincendio, i sistemi di allertamento, ecc.);

Vincoli gestionali:

§  predisporre un piano di emergenza interno all’attività produttiva ed effettuare prove periodiche di evacuazione, in coordinamento con le attività limitrofe.

C)    AREA DI DANNO entro il raggio di pericolo compreso tra 20 e 60 metri, oltre a quanto previsto dalle azioni nell’Area di Osservazione e di Esclusione di cui ai punti A e B precedenti, le categorie ammesse in quest’area di danno sono: D, E e F come definite dal DM 9/5/2001 (rif. Nota al fondo).

In tali aree ricadono lotti appartenenti alle seguenti aree urbanistiche: ZIC ed S3

D)    AREA DI DANNO entro il raggio di pericolo pari o inferiore a 20 metri, oltre a quanto previsto dalle azioni nell’Area di Osservazione e di Esclusione di cui ai punti A e B precedenti, le categorie ammesse in quest’area di danno sono: F come definite dal DM 9/5/2001 (rif. Nota al fondo).

In tali aree ricadono lotti appartenenti alla seguente area urbanistica: ZIC

Per gli edifici confinanti con gli impianti che rientrano in Direttiva Seveso per la detenzione di sostanze tossiche si raccomanda di predisporre sistemi di ventilazione automatica e rilevazione gas (dotati di allarme) per i locali interrati.

In presenza di criticità specifiche, inoltre il Comune può chiedere e concordare con l’attività produttiva delle modifiche impiantistiche atte al superamento della criticità, quali ad esempio:

§  Modifica della viabilità interna all’attività produttiva;

§  Soluzioni impiantistiche presso l’attività tali da ridurre la probabilità di incidente (ad esempio ridondanza dei sistemi, inserimento di sistemi di controllo, riduzione dei quantitativi stoccati o gestiti, ecc.);

§  Realizzazione di muri o barriere per la protezione degli elementi vulnerabili presenti nel caso l’area sia soggetta a fenomeni termici stazionari (ad esempio jet-fire o incendi da pozza, ecc.);

§  Istallazione di sistemi di maniche a vento che consentano di valutare la direzione di spostamento della nube, nel caso di rilascio di una sostanza tossica.

4.      L’attuazione delle previsioni di attività di tipo produttivo operata dallo strumento urbanistico è da intendersi assoggettata in ogni caso a preventiva verifica del rispetto dei criteri minimi di compatibilità ambientale di cui al DM 9 maggio 2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”.  In caso di insediamento di nuove attività produttive nei pressi di aziende a rischio di incidente rilevante o operanti con sostanze pericolose, il progetto urbanistico ed edilizio dovrà prevedere adeguate misure tecniche e gestionali atte a non incrementare il preesistente livello di rischio, minimizzando le possibilità di effetto domino. Ogni nuovo insediamento dovrà essere corredato di analisi preventiva dell’impatto sulle vie di comunicazione, individuando le variazioni del traffico veicolare dovute ai nuovi insediamenti previsti e garantendo l’accesso tempestivo dei mezzi di soccorso. Infine, stante la presenza di attività soggette a D.lgs. 105/2015, il Comune aggiornerà periodicamente le informazioni sulle suddette aziende (scenari incidentali, frequenza di accadimento secondo quanto richiesto dal DM 9/5/2001 All. 1 par. 7) nonché le informazioni sulle vulnerabilità del territorio avvalendosi degli strumenti regionali a disposizione.

5.      L’elaborato tecnico RIR è aggiornato in occasione di ogni variazione allo strumento urbanistico vigente che interessi le aree di danno, di esclusione o di osservazione degli stabilimenti, nonché' nei casi di: modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti o potrebbero comportare la riclassificazione di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa; di nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali, vie di trasporto, luoghi frequentati dalla collettività sia ad uso pubblico che ad uso privato, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante; e comunque almeno ogni cinque anni.

Nota: Categorie territoriali – Estratto da DM 9/5/2001

CATEGORIA A

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia superiore a 4,5 m³/m².

2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti).

3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti).

CATEGORIA B

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 4,5 e 1,5 m³/m².

2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti).

3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti).

4. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti).

5. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, oltre 1.000 al chiuso).

6. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1.000 persone/giorno).

CATEGORIA C

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1,5 e 1 m³/m².

2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti).

3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (fino a 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, fino a 1.000 al chiuso; di qualunque dimensione se la frequentazione è al massimo settimanale).

4. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1.000 persone/giorno).

CATEGORIA D

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1 e 0,5 m³/m².

2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile - ad esempio fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, ecc.

CATEGORIA E

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia inferiore a 0,5 m³/m².

2. Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici.

CATEGORIA F

1. Area entro i confini dello stabilimento.

2. Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone.