ART. 21   TIPI DI INTERVENTO

21.1 - Manutenzione ordinaria: M.O.

Definizione

"Le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purchè non comportino la realizzazione di nuovi locali nè modifiche alle strutture od all'organismo edilizio" (L.U.R., art.13).

La manutenzione ordinaria è sostanzialmente rivolta a mantenere in efficienza gli edifici. Consiste, quindi, in interventi di riparazione, rinnovamento e parziale sostituzione delle finiture degli edifici (intonaci, pavimenti, infissi, manto di copertura, ecc...) senza alterarne i caratteri originari, nè aggiungere nuovi elementi.

Sono altresì ammessi la sostituzione e l'adeguamento degli impianti tecnici esistenti, purchè ciò non comporti modificazioni delle strutture o dell'organismo edilizio, ovvero la realizzazione di nuovi locali.

Qualora gli stessi interventi vengano eseguiti alterando i caratteri originari degli elementi esterni o delle parti comuni degli edifici modificando, cioè, tecniche, materiali e colori, essi sono da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria.

Qualora i caratteri delle finiture siano già parzialmente alterati, l'intervento di manutenzione ordinaria consente di ripristinare i caratteri originari mediante parziali sostituzioni delle sole parti alterate.

Per quanto riguarda i manufatti, la manutenzione ordinaria è essenzialmente rivolta a mantenerli in efficienza, mediante interventi di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture.

 

Elenco delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici:

a) Finiture esterne

Riparazione, rinnovamento e sostituzione parziale delle finiture degli edifici purchè ne siano conservati i caratteri originari.

Tra queste: pulitura delle facciate; riparazione e sostituzione parziale di infissi e ringhiere; ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci e di rivestimenti; riparazione e sostituzione di grondaie, pluviali e comignoli; riparazione, coibentazione e sostituzione parziale del manto di copertura.

b) Elementi strutturali

Riparazione e sostituzione parziale dell'orditura secondaria del tetto, con mantenimento dei caratteri originari.

c) Finiture interne

Riparazione e sostituzione delle finiture, purchè nelle parti comuni a più unità immobiliari (scale, androni, portici, logge, ecc...) siano mantenuti i caratteri originari.

d) Impianti e apparecchi igienico-sanitari

Riparazione, sostituzione e parziale adeguamento di impianti ed apparecchi igienico-sanitari.


e) Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici

Riparazione, sostituzione e parziale adeguamento degli impianti e delle relative reti, nonchè installazione di impianti telefonici e televisivi, purchè tali interventi non comportino alterazioni dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici.

 

21.2 - Manutenzione straordinaria: M.S.

Definizione

"Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso" (L.U.R., art.13).

Le operazioni di manutenzione straordinaria per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici devono essere eseguite con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli esistenti, senza modificare le quote, la posizione, la forma delle strutture stesse e delle scale.

La manutenzione straordinaria è volta a mantenere in efficienza gli edifici, realizzando interventi che non comportano modificazioni della tipologia, dei caratteri costruttivi e dell'assetto distributivo originari del fabbricato e delle unità immobiliari, nè mutamento delle destinazioni d'uso.

Sono ammessi interventi sistemativi relativi alle finiture esterne, con possibilità di sostituzione delle stesse con elementi congruenti con i caratteri originari.

Gli interventi di manutenzione ordinaria realizzati modificando i caratteri originari degli edifici sono considerati di manutenzione straordinaria.

Sono altresì ammessi rinnovi e sostituzioni di parti limitate delle strutture anche portanti e l'installazione ed integrazione degli impianti igienico-sanitari e tecnici, senza alterazioni di volumi e superfici.

Per la realizzazione dei servizi igienico-sanitari e dei relativi disimpegni, sono consentite limitate modificazioni distributive, purchè strettamente connesse all'installazione dei servizi, qualora mancanti o insufficienti.

Inoltre, sono comprese nella manutenzione straordinaria le opere che comportano modeste modificazioni interne alla singola unità immobiliare, quali la realizzazione o l'eliminazione di aperture e di parti limitate alle tramezzature, purchè non ne venga modificato l'assetto distributivo, nè che essa sia frazionata o aggregata ad altre unità immobiliari.

Per quanto riguarda i manufatti, la manutenzione straordinaria comprende sia il rinnovamento e la sostituzione parziale degli elementi strutturali sia la nuova formazione delle finiture esterne.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono subordinati al rispetto delle prescrizioni inerenti ai caratteri delle finiture esterne, materiali e colori nel Centro Storico.

La Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) per interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili soggetti ai vincoli previsti dal D. Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” è subordinata al parere favorevole delle competenti Soprintendenze e organi regionali.

Gli interventi di manutenzione straordinaria su edifici individuati come aventi valore storico-artistico dal P.di R e non soggetti ai vincoli dal D. Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, sono subordinati al parere della Sezione provinciale di Torino della Commissione per la tutela dei Beni Culturali ed Ambientali (di cui all'art. 91bis L.U.R.), che dovrà essere allegato alla Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.).

Sono altresì soggetti a Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) gli interventi di manutenzione straordinaria relativi a manufatti (recinzioni, pavimentazioni esterne, fontane, edicole, monumenti, insegne, ecc...) che siano individuati come aventi valore ambientale.


Elenco delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici:

a) Finiture esterne

Rifacimento e nuova formazione di intonaci e rivestimenti; tinteggiatura; sostituzione di infissi e ringhiere; coibentazione e rifacimento totale del manto di copertura.

b) Elementi strutturali

Consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali degradati. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradate, purchè ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.

c) Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne

Rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate, purchè ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è ammessa l'alterazione dei prospetti né l'eliminazione e la realizzazione di aperture.

d) Tramezzi e aperture interne

Realizzazione o eliminazione di aperture interne e di parti limitate della tramezzatura, purchè non venga modificato l'assetto distributivo dell'unità immobiliare nè venga frazionata o aggregata ad altre unità immobiliari.

Sono ammesse limitate modificazioni distributive purchè strettamente connesse alla realizzazione dei servizi igienico-sanitari, qualora mancanti o insufficienti, nonchè dei relativi disimpegni.

e) Finiture interne

Riparazione e sostituzione delle finiture delle parti comuni purchè siano mantenuti i caratteri originari.

f) Impianti ed apparecchi igienico-sanitari

Installazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.

g) Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici

Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere realizzati all'interno dell'edificio e non devono comportare alterazioni all'impianto strutturale e distributivo dello stesso.

 

21.3 - Restauro e risanamento conservativo

Definizione

"Gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio" (L.U.R., art.13).

Particolare attenzione deve essere rivolta all'eliminazione di elementi aggiuntivi deturpanti rispetto ai caratteri dell'edificio ed alla rimozione delle superfetazioni storicamente non significative (latrine esterne ai fabbricati su ballatoio o su cortile).

 

21.3.1 - Restauro conservativo statico ed architettonico: Res

Nell'ambito della precedente definizione il restauro conservativo è finalizzato alla conservazione, al recupero o alla valorizzazione dei caratteri degli edifici di interesse storico-artistico o ambientale. L’intervento è rivolto essenzialmente alla conservazione dei caratteri tipologici, strutturali, formali ed ornamentali dell'opera, all'eliminazione delle aggiunte e superfetazioni che ne snaturano il significato  artistico e di testimonianza  storica, alla sostituzione degli  elementi

strutturali degradati (interni ed esterni) con elementi aventi gli stessi requisiti strutturali di quelli precedenti, senza alcuna modifica nè volumetrica nè del tipo di copertura (a meno delle superfetazioni da eliminare).

Di norma gli interventi devono essere eseguiti con l'impiego di materiali originari e di tecniche specifiche di conservazione e di ricostruzione, secondo i principi della scienza e dell'arte del restauro; devono inoltre prevedere il recupero degli spazi pubblici e privati di pertinenza con adeguate sistemazioni del suolo, dell'arredo urbano, del verde.

Gli interventi di restauro possono essere finalizzati anche a modificazioni della destinazione d'uso in atto, purchè la nuova destinazione sia compatibile, oltre che con la normativa igienico-edilizia, anche con i caratteri tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio.

Sono inoltre soggetti a restauro sia gli elementi architettonici-edilizi sia i manufatti isolati di valore storico, ambientale, documentario (quali fronti e apparati ornamentali di facciata, muri di recinzione, portali, porte, portoni, androni carrai, balconi, loggiati, abbaini, camini, affreschi, ecc...), anche quando il tipo d'intervento ammissibile sull'intero edificio sia diverso dal restauro.

Tali elementi vengono indicati nella tavola 4A, e normati nelle tabelle e nella tavola 4C in modo particolare con l’inserimento dell’intervento (Res) posto tra parentesi quando il tipo di intervento sull’intero edificio sia diverso dal restauro.

Quando invece negli edifici assoggettati ad intervento di restauro è possibile consentire una modesta variazione della quota di copertura (per adeguamento delle altezze dei vani ai minimi di legge) o il tamponamento di vani coperti, tali interventi particolari vengono normati nelle tabelle e nella tavola 4C con l’inserimento rispettivamente delle indicazioni (RisA) e (RisB) poste tra parentesi.

Per quanto riguarda la redazione dei progetti di restauro relativi ad edifici di valore storico-artistico si richiamano le prescrizioni dell'art.52 del R.D. 23/10/1925 n°2537.

 

Elenco delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici:

a) Finiture esterne

Restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il rifacimento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche originarie o ad esse affini, volti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio. Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo.

b) Elementi strutturali

Ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali; qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, è ammessa la sostituzione degli stessi limitatamente alle parti degradate, con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio.

E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradati, purchè siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.

Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma e dei prospetti, nè alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote d'imposta e di colmo delle coperture.

E' ammessa la formazione di collegamenti verticali nel rispetto della tipologia originaria.

Ricostruzione di parti di elementi strutturali crollate, in osservanza dei suddetti criteri.

Ripristino e valorizzazione dei collegamenti originari verticali e orizzontali e di parti comuni dell'edificio (scale, androni, logge, porticati, ecc.).


c) Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne

Restauro, ripristino e valorizzazione degli elementi originari. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni qualora siano degradate o crollate, purchè ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.

Non è ammessa l'alterazione dei prospetti; tuttavia è consentito il ripristino di aperture originarie o l'eliminazione di aperture aggiunte.

d)   Tramezzi e aperture interne

Restauro e ripristino degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio quali: volte, soffitti, pavimenti, affreschi. Tuttavia, per mutate esigenze strutturali e d'uso, sono ammesse la realizzazione e la demolizione di tramezzi, nonchè l'apertura o la chiusura di porte nei muri portanti, anche per l'eventuale aggregazione e suddivisione di unità immobiliari nel rispetto dei caratteri compositivi degli ambienti, senza alterare elementi architettonici di pregio, nè modificare l'impianto distributivo dell'edificio con particolare riguardo per le parti comuni.

 

e) Finiture interne

Restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di tecniche e materiali originari (o ad essi affini) tendenti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque consentito l'impoverimento dell'apparato decorativo.

 

f) Impianti ed apparecchi igienico-sanitari

Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti b) e d).

g) Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici

Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto dei caratteri distributivi, compositivi ed architettonici degli edifici. I volumi tecnici relativi devono essere realizzati all'interno dell'edificio, nel rispetto delle prescrizioni suddette e con particolare riguardo per i percorsi orizzontali e verticali e per le parti comuni.

 

21.3.2 - Risanamento conservativo: R.C.

Il risanamento conservativo è finalizzato principalmente al recupero igienico e funzionale di edifici per i quali si rendano necessari il consolidamento e l'integrazione degli elementi strutturali e la modificazione dell'assetto planimetrico, anche con l'impiego di materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purchè congruenti con i caratteri degli edifici.

Gli interventi di risanamento conservativo possono essere finalizzati anche alla modificazione della destinazione d'uso in atto degli edifici purchè la nuova destinazione sia compatibile, oltre che con la normativa igienico-edilizia, anche con i caratteri tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio.

Sono soggette a risanamento conservativo anche i fronti di valore ambientale indipendentemente dall'intervento sugli edifici.

Quando il risanamento conservativo riguarda edifici vincolati dal D. Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” o definiti di interesse storico-artistico o ambientale dal Piano di Recupero, l'intervento è finalizzato al recupero dei caratteri tipologici, architettonici e ornamentali mediante il ripristino e la sostituzione delle finiture e di parti degli elementi strutturali, con l'impiego di materiali e tecniche congruenti; dovranno essere previste delle aree di pertinenza, adeguate sistemazioni del suolo, dell'arredo urbano, del verde; per quanto riguarda la redazione dei progetti si richiamano le prescrizioni dell'art. 52 del R.D. 23/10/1925 n°2537.


La Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) o il rilascio del permesso di costruire per interventi di restauro conservativo negli immobili soggetti ai vincoli previsti dal D.Lgs n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” o compresi negli elenchi di cui all'art. 9 L.U.R. e successive modifiche ed integrazioni, sono subordinati al parere favorevole delle competenti Soprintendenze o degli organi regionali.

La Denuncia di Inizio Attività (D.I.A) o il rilascio del permesso di costruire per interventi di restauro e risanamento conservativo su edifici non vincolati ai sensi del comma precedente ma individuati come aventi valore storico-artistico, sono subordinati al parere vincolante della Sezione provinciale di Torino della Commissione per la tutela dei Beni Culturali e Ambientali (di cui all'art.91.bis L.U.R.).

Quando gli interventi comportano anche il mutamento della destinazione d'uso, la domanda deve indicare espressamente sia la destinazione in atto che quella prevista.

 

Elenco delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici:

a) Finiture esterne

Ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture, da eseguirsi con l'impiego di materiali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio e alla salvaguardia di elementi di pregio. Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo.

b) Elementi strutturali

Ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, sono ammesse la  sostituzione e la ricostruzione degli stessi, limitatamente alle parti degradate o crollate. E' ammessa la formazione di nuovi vani solo se compatibili con il mantenimento dei caratteri tipologici. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradate o crollate, purchè sia mantenuto il posizionamento originale. Devono essere impiegati materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio, senza alterazioni della tipologia e salvaguardando gli elementi di pregio.

Per documentate necessità statiche o per mutate esigenze d'uso sono ammesse modeste integrazioni degli elementi strutturali, purchè siano impiegati materiali e tecniche compatibili con i caratteri dell'edificio. E' esclusa, comunque, la realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti aumento della superficie utile. Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, e di sagoma, ad eccezione di quelle relative all'istallazione degli impianti tecnologici di cui al punto g), nè alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote d'imposta e di colmo delle coperture.

c) Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne

Ripristino e valorizzazione dei prospetti nella loro unitarietà. Parziali modifiche sono consentite nel rispetto dei caratteri originari. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate o crollate, purchè ne sia mantenuto il posizionamento.

d) Tramezzi e aperture interne

Ripristino e valorizzazione degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio quali: volte, soffitti, pavimenti, affreschi. Sono ammesse, per mutare esigenze strutturali e d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico che non interessino gli elementi strutturali, ad eccezione della realizzazione ed eliminazione di aperture nei muri portanti. Sono ammesse le aggregazioni e le suddivisioni di unità immobiliari purchè non alterino l'impianto distributivo dell'edificio con particolare riguardo per le parti comuni.

e) Finiture interne

Ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, è ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con  l'impiego di materiali e tecniche  congruenti con i caratteri
dell'edificio e tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque consentito l'impoverimento dell'apparato decorativo.

f) Impianti ed apparecchi igienico-sanitari

Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti b) e d).

g) Impianti tecnologici  e relative strutture e volumi tecnici

Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto dei caratteri distributivi, compositivi ed architettonici degli edifici. I volumi tecnici relativi devono essere realizzati all'interno dell'edificio e non devono comportare alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo dello stesso.

 

21.4 - Ristrutturazione edilizia

Definizione

"Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi  edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti" (L.U.R., art.13).

La ristrutturazione è rivolta al riutilizzo di edifici esistenti attraverso interventi di trasformazione edilizia e d'uso, mantenendone tuttavia i caratteri dimensionali e salvaguardandone gli elementi di pregio.

Se gli interventi di ristrutturazione comportano anche il mutamento della destinazione d'uso, la domanda deve indicare espressamente sia la destinazione in atto sia quella prevista e il permesso di costruire è riferito ad entrambi gli interventi.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia devono conservare le caratteristiche ambientali del tessuto (nelle facciate, nelle aperture, negli elementi decorativi, negli andamenti dei tessuti, nei materiali) e sono subordinati al rispetto delle prescrizioni inerenti ai caratteri delle finiture esterne, materiali e colori nel Centro Storico.

In particolare gli elementi edilizi di valore storico, ambientale, documentario presenti negli edifici o aree di pertinenza ed individuati dal Piano di Recupero, sono soggetti a restauro conservativo pur nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione dell'edificio.

Tali elementi vengono indicati nella tavola 4A, e normati nelle tabelle e nella tavola 4C, in modo particolare con l’inserimento dell’intervento (Res) posto tra parentesi.

Attenzione progettuale deve essere rivolta all'eliminazione di elementi aggiunti deturpanti rispetto ai caratteri dell'edificio ed alla rimozione delle superfetazioni storicamente non significative (latrine esterne ai fabbricati su ballatoio o in cortile).

La Denuncia di Inizio Attività (D.I.A) o il rilascio del permesso di costruire per interventi di ristrutturazione edilizia su edifici individuati come aventi valore storico-artistico sono subordinati al parere vincolante della Sezione provinciale di Torino della Commissione per la tutela dei Beni Culturali e Ambientali (di cui all'art.91.bis L.U.R.).

Nell'ambito della ristrutturazione edilizia in rapporto alle trasformazioni operabili sui fabbricati sono distinti due tipi di interventi ammissibili:

- ristrutturazione edilizia di tipo A

- ristrutturazione edilizia di tipo B.

 

21.4.1 - Ristrutturazione edilizia di tipo A: RisA

Riguarda gli interventi che, pur in presenza di modificazioni, integrazioni e sostituzioni di elementi anche strutturali, non configurino aumenti di superfici e volumi.

E' consentito  il recupero  residenziale o  per gli  altri  usi  ammessi  dei  locali chiusi esistenti anche


di tipologia rurale quali stalle e ricoveri sempre nel rispetto della normativa igienico-edilizia.

Allo scopo di adeguare le altezze interne ai minimi previsti dalle normative vigenti e quando i solai non abbiano elementi di pregio architettonico, è consentita la traslazione, sempreché non sia variato il numero dei piani dell'edificio e purchè non risultino modificate le caratteristiche delle facciate esterne; in conseguenza di tali interventi è consentita una modesta sopraelevazione della quota di gronda per un massimo di 40 cm. purchè non vengano superate le quote di gronda degli edifici adiacenti.

E' comunque consentito il mantenimento delle preesistenti altezze dei vani abitabili, purchè non inferiori a mt. 2,40.

Negli edifici residenziali è consentito il cambio di destinazione d'uso dei piani terra che possono essere destinati alle attività residenziali o non residenziali ammesse; per nuove  destinazioni terziarie o commerciali inferiori ad 100 mq. di superficie totale non sussiste l’obbligo di reperimento delle aree a parcheggio (da monetizzarsi).

 

Elenco delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici

a) Finiture esterne

Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione di elementi di pregio.

b) Elementi strutturali

Consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. E' ammesso il rifacimento di parti di muri perimetrali portanti qualora siano in cattive condizioni statiche, purchè ne sia mantenuto il posizionamento. E' consentita la modifica della sagoma dei tetti nel rispetto delle caratteristiche ambientali del tessuto, previa verifica del deflusso delle acque piovane verso i confinanti. Non è ammessa la realizzazione di nuovi orizzontamenti qualora comporti aumento della superficie utile; è consentita la realizzazione di soppalchi. Deve essere assicurata la valorizzazione dell'impianto strutturale originario, se di pregio.

c) Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne

Conservazione e valorizzazione dei prospetti.

Sono ammessi il rifacimento di tamponamenti esterni e le modificazioni delle aperture nel rispetto dei caratteri compositivi dei prospetti.

d) Tramezzi e aperture interne

Sono ammesse, per mutate esigenze funzionali d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico, nonchè l'aggregazione e la suddivisione di unità immobiliari.

e) Finiture interne

Rifacimento e nuova formazione delle finiture con conservazione e valorizzazione di elementi di pregio.

f) Impianti ed apparecchi igienico-sanitari

Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.

g) Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici

Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici relativi devono essere realizzati preferibilmente all'interno dell'edificio; qualora sia necessario realizzarli all'esterno non devono comunque comportare aumento della superficie utile di calpestio.

 

21.4.2 - Ristrutturazione edilizia di tipo B: RisB

Riguarda i fabbricati originariamente di impianto tipologico rurale con pertinenze edilizie costituite da spazi coperti a carattere permanente (quali fienili, porticati, loggiati, ricoveri) di cui
è ammesso il recupero anche con la chiusura di detti spazi mantenendone gli elementi costruttivi e strutturali.

Oltre agli interventi previsti nella ristrutturazione edilizia di tipo A, sono consentiti, con il recupero dei fabbricati di cui al comma precedente, incrementi di superficie utile nell'ambito volumetrico definito dalla sagoma e dall'altezza degli stessi ma nel rispetto della normativa igienico-edilizia, anche con parziali demolizioni-ricostruzioni dei fabbricati.

Gli edifici non residenziali possono continuare a svolgere la propria funzione quando sia verificata la compatibilità della loro destinazione d'uso attuale con il tessuto del vecchio centro.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B, quando comportino la formazione di nuove unità immobiliari, devono inserirsi in un progetto unitario dell'intera cellula microurbana (o parte significativa e sufficiente della stessa) di cui fanno parte, prevedendo la sistemazione delle aree esterne, il reperimento degli standard per parcheggi privati, la rappresentazione di tutte le cellule edilizie con le destinazioni d'uso in atto e in progetto, la demolizione di bassi fabbricati quando prevista.

 

Elenco delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici

a) Finiture esterne

Opere ammesse:

Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli elementi di pregio.

b) Elementi strutturali

Consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. E' ammesso il rifacimento di parti dei muri perimetrali portanti.

Sono ammesse modificazioni delle quote degli orizzontamenti e delle scale. E' consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione degli organismi edilizi o di loro parti, anche qualora ciò comporti la realizzazione di nuove superfici utili nell'utilizzo dell'ingombro volumetrico del fabbricato.

c) Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne

Valorizzazione dei caratteri compositivi dei prospetti. Sono consentite la realizzazione o l'eliminazione di aperture, nonchè modificazioni ed integrazioni dei tamponamenti esterni con la chiusura degli spazi coperti a carattere permanente quali fienili, porticati, loggiati, ricoveri.

d) Tramezzi e aperture interne

Sono ammesse, per mutate esigenze distributive o d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico, nonchè l'aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari.

e) Finiture interne

Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli elementi di pregio.

f) Impianti ed apparecchi igienico-sanitari

Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.

g) Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici

Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti; i volumi tecnici possono essere realizzati, se necessario, anche all'esterno degli edifici, purchè non configurino un incremento della superficie utile di calpestio.

 

21.5 - Demolizione di bassi fabbricati e di tettoie non coerenti con il tessuto

Riguarda i bassi fabbricati e le tettoie non coerenti con il tessuto esistente del Centro Storico, privi di valore storico-ambientale e dei quali si rende opportuna la demolizione.

Le aree risultanti dalla demolizione saranno sistemate a verde privato o parcheggio.

E' prescritto l'uso di materiali tradizionali nel ripristino e nella sistemazione dell'area risultante dalle demolizioni per quanto riguarda pavimentazioni, marciapiedi, canali di scolo dell'acqua, recinzioni, affacci di edifici contermini, ecc...

Il progetto di demolizione dovrà evidenziare, in appositi elaborati tecnico-grafici almeno in scala 1:200, la sistemazione dell'area liberata, le adiacenze e gli affacci.

 

21.6 - Completamento ambientale

Riguarda interventi su aree individuate sulle tavole di Piano di Recupero finalizzati al ripristino o completamento dei caratteri di continuità ed omogeneità ambientali o al miglioramento abitativo di cellule microurbane ed edilizie.

Gli interventi di completamento ambientale sono sottoposti alle prescrizioni specifiche fissate nelle tabelle e nelle tavole del Piano di Recupero e, ove ammessi, si possono realizzare non su lotti o su aree libere ma su edifici (o loro porzioni) e manufatti esistenti, o su aree liberate con interventi di demolizione di edifici preesistenti.

Il rilascio del permesso di costruire relativo ad aree ed immobili sottoposti ad intervento C1, C2, C3, è subordinato al parere vincolante della Sezione provinciale di Torino della Commissione per la tutela dei Beni Culturali e Ambientali (di cui all'art. 91.bis L.U.R.).

Il completamento ambientale può assumere 4 forme:

C1:

edificazione di nuove opere su aree rese libere con interventi di demolizione di manufatti ed edifici preesistenti;

C2:

ricostruzione di edifici o parti di essi pericolanti o crollate;

C3:

ampliamento per adeguamenti funzionali o normativi di edifici esistenti ad uso pubblico o di interesse comune;

C4:

realizzazione di posti auto in tettoie o bassi fabbricati solo per adeguamenti agli standard.

Detti interventi devono inoltre tener conto delle prescrizioni particolari di seguito specificate per le diverse forme di completamento.

 

21.6.1 - C1

Il completamento ambientale di tipo C1 deve riguardare la superficie dell'area risultante da precedenti demolizioni nel rispetto delle prescrizioni.

Non dovranno essere superati i valori di cubatura e di altezza massima delle cellule edilizie preesistenti, la cui volumetria deve essere conteggiata con la virtuale applicazione dell’intervento di RisB (applicato alla preesistenza).

Qualora sul confine del lotto preesistano edifici o manufatti è consentito costruire in aderenza o in comunione:

-

senza che ciò comporti obbligo di accordo con il vicino quando sugli edifici o manufatti a confine non preesistano delle servitù (di veduta, di passaggio, ecc...) ovvero non si ecceda la sagoma dei muri preesistenti;

-

con l'obbligo di accordo con il vicino nel caso di preesistenti servitù, ovvero qualora la nuova edificazione ecceda la sagoma dei muri preesistenti.

Il progetto deve estendersi all'intera cellula microurbana interessata dall'intervento (salvo diversa articolazione indicata nelle tabelle) e il permesso di costruire è subordinato alla stipula di una convenzione che disciplini:

a)

l'assoggettamento ad uso pubblico delle aree indicate sulla tavola per il soddisfacimento degli standard;

b)

l'attuazione delle opere di urbanizzazione;

c)

modalità e tempi di realizzazione degli interventi.

 

Nelle aree di completamento ambientale C1B, C1C e C1D sono ammesse infrastrutture interrate, anche in presenza di una ridotta soggiacenza della falda idrica superficiale, in deroga all’art. 20 – AREE “IDR”, alle seguenti condizioni:

- gli interventi dovranno essere corredati da uno specifico studio idrogeologico –idraulico, in cui dovranno essere valutati sia l’effettivo volume di acqua da emungere, in funzione delle dimensioni dell’opera e della durata dei cantieri, sia il dimensionamento del sistema di drenaggio, le quantità e le tipologie dei materiali da impiegare, le tecniche e le tempistiche di posa degli stessi;

- gli interventi dovranno essere corredati da uno specifico progetto relativo all’impermeabilizzazione definitiva della struttura in sotterraneo, in cui dovranno essere riportate tipologie e quantità dei materiali impiegati, tecniche e tempistiche di posa degli stessi.

Come dato generale, il progettista e l’impresa esecutrice dovranno tenere conto delle indicazioni riportate nello studio geologico-idrogeologico connesso alla realizzazione di interrati.

 

21.6.2 - C2

Il completamento ambientale di tipo C2 è definito dalle tabelle relative alle cellule microurbane ed edilizie.

L’obiettivo dell’intervento, per edifici in condizione di forte degrado, è la restituzione di essi o loro parti, con particolare riferimento agli elementi di valore ambientale.

In presenza di edifici (o loro parti) pericolanti o parzialmente crollati, è consentito intraprendere o completare la demolizione e quindi ricostruire la quantità di volumetria crollata o preesistente, con i recuperi della volumetria calcolata con la virtuale applicazione dell’intervento di RisB. Tali recuperi dovranno essere realizzati con le modalità prescritte nelle tabelle (ad esempio con l’arretramento delle murature dai pilastri dei fienili).

Nella ricostruzione si segue il criterio del "dov'era, com'era", cioè ripetendo l'esatto perimetro planimetrico, l'identico spiccato verticale e tutti gli altri aspetti morfologici e stilistici esterni (aperture, balconi, coperture, ecc...); sono tuttavia ammesse limitate variazioni alla distribuzione interna dei locali, alla loro altezza netta, se motivate da esigenze igienico-sanitarie.

Qualora in altri edifici non assoggettati all'intervento C2 si verificassero casi di crollo relativo a parti estese del manufatto (o di imminente pericolo di crollo), così da non poter essere recuperati con il tipo d'intervento prescritto nella scheda, si potrà ammettere (a seguito delle demolizioni) l'intervento C2 senza modifiche della quota di copertura ed alle seguenti condizioni: l'intervento deve essere preceduto da comunicazione scritta al Comune in cui si preannunci un pericolo di crollo oppure si dia atto di un crollo già avvenuto. In quest’ultimo caso è compito del Comune comunicare il crollo alle autorità di P.S. per accertare se nel crollo medesimo sia riscontrabile il dolo; in caso affermativo il Comune è tenuto a farne denuncia alla Magistratura ed a dichiarare le aree di risulta "aree non edificabili", senza che ciò comporti modifiche al P.R.G.C., fino a quando le aree non saranno definitivamente acquisite al demanio del Comune che potrà disporne come meglio crederà.

In presenza di crollo senza dolo, ovvero di edifici (o loro parti) o di manufatti riconosciuti pericolanti dal Comune, è consentito completare o intraprendere la demolizione e quindi ricostruire la quantità di volumetria crollata purchè venga prodotto Certificato Storico Catastale o documento equipollente che dimostri la quantità della volumetria preesistente.

Nella cellula microurbana 9/4 sono ammesse infrastrutture interrate, anche in presenza di una ridotta soggiacenza della falda idrica superficiale, in deroga all’art. 20 – AREE “IDR”, alle seguenti condizioni:

- gli interventi dovranno essere corredati da uno specifico studio idrogeologico –idraulico, in cui dovranno essere valutati sia l’effettivo volume di acqua da emungere, in funzione delle dimensioni dell’opera e della durata dei cantieri, sia il dimensionamento del sistema di drenaggio, le quantità e le tipologie dei materiali da impiegare, le tecniche e le tempistiche di posa degli stessi;

- gli interventi dovranno essere corredati da uno specifico progetto relativo all’impermeabilizzazione definitiva della struttura in sotterraneo, in cui dovranno essere riportate tipologie e quantità dei materiali impiegati, tecniche e tempistiche di posa degli stessi.

Come dato generale, il progettista e l’impresa esecutrice dovranno tenere conto delle indicazioni riportate nello studio geologico-idrogeologico connesso alla realizzazione di interrati.

 

21.6.3 - C3

L'intervento C3 riguarda esclusivamente gli edifici per servizi pubblici o di uso pubblico o di interesse comune (Comune, scuole, edifici religiosi, culturali, assistenziali e sociali).

L'ampliamento potrà essere realizzato solo con modifiche planimetriche (nel rispetto delle norme edilizie) e non con sopraelevazioni dei fabbricati.

L'ampliamento è consentito "una tantum" nella misura del 10% della cubatura, con un minimo di 75 mc. ed un massimo di 200 mc. per esigenze di carattere igienico-sanitario o funzionale, anche ai fini dell'adeguamento alle normative vigenti per l'attività (VV.FF., A.S.L., superamento delle barriere architettoniche, leggi di settore etc.).

In presenza di completamento ambientale di tipo C3, l'ampliamento di edifici esistenti o di manufatti, richiede un sostanziale rispetto dei caratteri architettonici e decorativi dell'edificio, cui l'intervento si riferisce, nel senso che le porzioni aggiunte devono rispondere al criterio di complementarietà ed evitare le dissonanze (le eccezioni devono essere adeguatamente motivate).

 

21.6.4 - C4

Realizzazione di posti auto in tettoie o bassi fabbricati solo per adeguamento agli standard richiesti dalle leggi vigenti con vincoli di destinazione a pertinenze residenziali della cellula microurbana o di asservimento alle altre destinazioni d'uso ammesse.

Il basso fabbricato dovrà avere altezza massima di 2,30 mt. al filo gronda, profondità massima di 5,50 mt., tetto a falde con manto di copertura in coppi e sporti e passafuori in legno (a seconda

dei casi la falda potrà essere semplice o doppia). Per le altre caratteristiche (gronde, portoni, etc.) valgono le prescrizioni dell’art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione.

 

21.7 - Ambito delle modificazioni ammissibili ai singoli tipi di intervento

Ai sensi dell’art. 17 comma 8 lettera f) della L.U.R., solo per motivate esigenze di idoneo recupero edilizio ed ambientale, con il sostanziale perseguimento degli obiettivi progettuali previsti nelle tabelle, è possibile modificare il tipo di intervento previsto dal Piano di Recupero ma solo nell’ambito dei seguenti interventi :

- Manutenzione Ordinaria

- Manutenzione Straordinaria

- Restauro Conservativo

- Risanamento Conservativo

- Ristrutturazione edilizia di tipo A

- Ristrutturazione edilizia di tipo B

Non possono essere modificati gli interventi sugli edifici che sono individuati come aventi valore storico-artistico.

Gli interventi di qualsiasi tipo che possono interessare la tutela di beni immobili prevista dal

D. Lgs n. 42/2004 “Codice dei beni ambientali culturali e del paesaggio”, sono assoggettati alle relative disposizioni che prevedono il parere favorevole del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, tramite la Soprintendenza regionale periferica.

Le modificazioni dei tipi di intervento previsti dal Piano che siano imposte dalla competente Soprintendenza, sono ammissibili ai sensi dell’art. 17 comma 8 lettera f) della L.U.R., con la procedura indicata, senza che ciò costituisca variante al Piano stesso.