21.1 - Manutenzione ordinaria: M.O.
Definizione
"Le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purchè non
comportino la realizzazione di nuovi locali nè modifiche alle strutture od
all'organismo edilizio" (L.U.R., art.13).
La manutenzione ordinaria è
sostanzialmente rivolta a mantenere in efficienza gli edifici. Consiste,
quindi, in interventi di riparazione, rinnovamento e parziale sostituzione
delle finiture degli edifici (intonaci, pavimenti, infissi, manto di copertura,
ecc...) senza alterarne i caratteri originari, nè aggiungere nuovi elementi.
Sono altresì ammessi la
sostituzione e l'adeguamento degli impianti tecnici esistenti, purchè ciò non
comporti modificazioni delle strutture o dell'organismo edilizio, ovvero la
realizzazione di nuovi locali.
Qualora gli stessi interventi
vengano eseguiti alterando i caratteri originari degli elementi esterni o delle
parti comuni degli edifici modificando, cioè, tecniche, materiali e colori,
essi sono da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria.
Qualora i caratteri delle
finiture siano già parzialmente alterati, l'intervento di manutenzione ordinaria consente di ripristinare i caratteri
originari mediante parziali sostituzioni delle sole parti alterate.
Per quanto riguarda i manufatti,
la manutenzione ordinaria è essenzialmente rivolta a mantenerli in efficienza,
mediante interventi di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle
finiture.
Elenco
delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici:
a) Finiture esterne
Riparazione,
rinnovamento e sostituzione parziale delle finiture degli edifici purchè ne
siano conservati i caratteri originari.
Tra
queste: pulitura delle facciate; riparazione e sostituzione parziale di infissi
e ringhiere; ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci e di
rivestimenti; riparazione e sostituzione di grondaie, pluviali e comignoli;
riparazione, coibentazione e sostituzione parziale del manto di copertura.
b) Elementi strutturali
Riparazione
e sostituzione parziale dell'orditura secondaria del tetto, con mantenimento
dei caratteri originari.
c) Finiture interne
Riparazione e sostituzione delle finiture, purchè
nelle parti comuni a più unità immobiliari (scale, androni, portici,
logge, ecc...) siano mantenuti i caratteri originari.
d)
Impianti e apparecchi igienico-sanitari
Riparazione,
sostituzione e parziale adeguamento di impianti ed apparecchi
igienico-sanitari.
e) Impianti tecnologici e relative strutture e
volumi tecnici
Riparazione,
sostituzione e parziale adeguamento degli impianti e delle relative reti,
nonchè installazione di impianti telefonici e televisivi, purchè tali
interventi non comportino alterazioni dei locali, aperture nelle facciate,
modificazione o realizzazione di volumi tecnici.
21.2 - Manutenzione straordinaria:
M.S.
Definizione
"Le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonchè per realizzare o integrare i servizi
igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni d'uso" (L.U.R., art.13).
Le
operazioni di manutenzione straordinaria per rinnovare e sostituire parti
strutturali degli edifici devono essere eseguite con materiali aventi le stesse
caratteristiche di quelli esistenti, senza modificare le quote, la posizione,
la forma delle strutture stesse e delle scale.
La
manutenzione straordinaria è volta a mantenere in efficienza gli edifici,
realizzando interventi che non comportano modificazioni della tipologia, dei
caratteri costruttivi e dell'assetto distributivo originari del fabbricato e
delle unità immobiliari, nè mutamento delle destinazioni d'uso.
Sono
ammessi interventi sistemativi relativi alle finiture esterne, con possibilità
di sostituzione delle stesse con elementi congruenti con i caratteri originari.
Gli
interventi di manutenzione ordinaria realizzati modificando i caratteri
originari degli edifici sono considerati di manutenzione straordinaria.
Sono
altresì ammessi rinnovi e sostituzioni di parti limitate delle strutture anche
portanti e l'installazione ed integrazione degli impianti igienico-sanitari e
tecnici, senza alterazioni di volumi e superfici.
Per la realizzazione dei servizi igienico-sanitari
e dei relativi disimpegni, sono consentite limitate modificazioni
distributive, purchè strettamente connesse all'installazione dei servizi,
qualora mancanti o insufficienti.
Inoltre,
sono comprese nella manutenzione straordinaria le opere che comportano modeste
modificazioni interne alla singola unità immobiliare, quali la realizzazione o
l'eliminazione di aperture e di parti limitate alle tramezzature, purchè non ne
venga modificato l'assetto distributivo, nè che essa sia frazionata o aggregata
ad altre unità immobiliari.
Per
quanto riguarda i manufatti, la manutenzione straordinaria comprende sia il
rinnovamento e la sostituzione parziale degli elementi strutturali sia la nuova
formazione delle finiture esterne.
Gli
interventi di manutenzione straordinaria sono subordinati al rispetto delle
prescrizioni inerenti ai caratteri delle finiture esterne, materiali e colori
nel Centro Storico.
La
Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) per interventi di manutenzione
straordinaria sugli immobili soggetti ai vincoli previsti dal D. Lgs. n.
42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” è subordinata al parere
favorevole delle competenti Soprintendenze e organi regionali.
Gli
interventi di manutenzione straordinaria su edifici individuati come aventi
valore storico-artistico dal P.di R e non soggetti ai vincoli dal D.
Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, sono
subordinati al parere della Sezione provinciale di Torino della Commissione per
la tutela dei Beni Culturali ed Ambientali (di cui all'art. 91bis L.U.R.), che
dovrà essere allegato alla Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.).
Sono
altresì soggetti a Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) gli interventi di
manutenzione straordinaria relativi a manufatti (recinzioni, pavimentazioni
esterne, fontane, edicole, monumenti, insegne, ecc...) che siano individuati come
aventi valore ambientale.
Elenco
delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici:
a)
Finiture esterne
Rifacimento
e nuova formazione di intonaci e rivestimenti; tinteggiatura; sostituzione di
infissi e ringhiere; coibentazione e rifacimento totale del manto di copertura.
b) Elementi strutturali
Consolidamento,
rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali
degradati. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali
portanti, qualora siano degradate, purchè ne siano mantenuti il posizionamento
e i caratteri originari.
c)
Murature perimetrali, tamponamenti e
aperture esterne
Rifacimento
di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate, purchè ne
siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è ammessa
l'alterazione dei prospetti né l'eliminazione e la realizzazione di aperture.
d)
Tramezzi e aperture interne
Realizzazione
o eliminazione di aperture interne e di parti limitate della tramezzatura,
purchè non venga modificato l'assetto
distributivo dell'unità immobiliare nè venga frazionata o aggregata ad
altre unità immobiliari.
Sono
ammesse limitate modificazioni distributive purchè strettamente connesse alla
realizzazione dei servizi igienico-sanitari, qualora mancanti o insufficienti,
nonchè dei relativi disimpegni.
e)
Finiture interne
Riparazione
e sostituzione delle finiture delle parti comuni purchè siano mantenuti i
caratteri originari.
f)
Impianti ed apparecchi igienico-sanitari
Installazione
ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.
g) Impianti tecnologici e relative strutture e
volumi tecnici
Installazione
degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono
essere realizzati all'interno dell'edificio e non devono comportare alterazioni
all'impianto strutturale e distributivo dello stesso.
21.3 - Restauro e risanamento
conservativo
Definizione
"Gli
interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano
destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti
richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio" (L.U.R., art.13).
Particolare
attenzione deve essere rivolta all'eliminazione di elementi aggiuntivi
deturpanti rispetto ai caratteri dell'edificio ed alla rimozione delle
superfetazioni storicamente non significative (latrine esterne ai fabbricati su
ballatoio o su cortile).
21.3.1 - Restauro conservativo statico
ed architettonico: Res
Nell'ambito della precedente definizione il
restauro conservativo è finalizzato alla conservazione, al recupero o alla
valorizzazione dei caratteri degli edifici di interesse storico-artistico o
ambientale. L’intervento è rivolto essenzialmente alla conservazione dei
caratteri tipologici, strutturali, formali ed ornamentali dell'opera,
all'eliminazione delle aggiunte e superfetazioni che ne snaturano il significato artistico e di testimonianza storica, alla sostituzione degli elementi
strutturali
degradati (interni ed esterni) con elementi aventi gli stessi requisiti
strutturali di quelli precedenti, senza alcuna modifica nè volumetrica nè del
tipo di copertura (a meno delle superfetazioni da eliminare).
Di
norma gli interventi devono essere eseguiti con l'impiego di materiali
originari e di tecniche specifiche di conservazione e di ricostruzione, secondo
i principi della scienza e dell'arte del restauro; devono inoltre prevedere il
recupero degli spazi pubblici e privati di pertinenza con adeguate sistemazioni
del suolo, dell'arredo urbano, del verde.
Gli
interventi di restauro possono essere finalizzati anche a modificazioni della
destinazione d'uso in atto, purchè la nuova destinazione sia compatibile, oltre
che con la normativa igienico-edilizia, anche con i caratteri tipologici,
formali e strutturali dell'organismo edilizio.
Sono
inoltre soggetti a restauro sia gli elementi architettonici-edilizi sia i
manufatti isolati di valore storico, ambientale, documentario (quali fronti e
apparati ornamentali di facciata, muri di recinzione, portali, porte, portoni,
androni carrai, balconi, loggiati, abbaini, camini, affreschi, ecc...), anche
quando il tipo d'intervento ammissibile sull'intero edificio sia diverso dal
restauro.
Tali
elementi vengono indicati nella tavola 4A, e normati nelle tabelle e nella
tavola 4C in modo particolare con l’inserimento dell’intervento (Res) posto tra
parentesi quando il tipo di intervento sull’intero edificio sia diverso dal
restauro.
Quando
invece negli edifici assoggettati ad intervento di restauro è possibile
consentire una modesta variazione della quota di copertura (per adeguamento
delle altezze dei vani ai minimi di legge) o il tamponamento di vani coperti,
tali interventi particolari vengono normati nelle tabelle e nella tavola 4C con
l’inserimento rispettivamente delle indicazioni (RisA) e (RisB) poste tra
parentesi.
Per
quanto riguarda la redazione dei progetti di restauro relativi ad edifici di
valore storico-artistico si richiamano le prescrizioni dell'art.52 del R.D.
23/10/1925 n°2537.
Elenco
delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici:
a) Finiture esterne
Restauro
e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi
il rifacimento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e
tecniche originarie o ad esse affini, volti alla valorizzazione dei caratteri
dell'edificio. Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo.
b)
Elementi strutturali
Ripristino
e consolidamento statico degli elementi strutturali; qualora ciò non sia
possibile a causa delle condizioni di degrado, è ammessa la sostituzione degli
stessi limitatamente alle parti degradate, con l'impiego di materiali e
tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio.
E'
ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora
siano degradati, purchè siano mantenuti il posizionamento e i caratteri
originari.
Non
sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma e dei
prospetti, nè alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli
orizzontamenti e delle quote d'imposta e di colmo delle coperture.
E'
ammessa la formazione di collegamenti verticali nel rispetto della tipologia
originaria.
Ricostruzione
di parti di elementi strutturali crollate, in osservanza dei suddetti criteri.
Ripristino
e valorizzazione dei collegamenti originari verticali e orizzontali e di parti
comuni dell'edificio (scale, androni, logge, porticati, ecc.).
c)
Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne
Restauro,
ripristino e valorizzazione degli elementi originari. E' ammesso il rifacimento
di parti limitate di tamponamenti esterni qualora siano degradate o crollate,
purchè ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.
Non
è ammessa l'alterazione dei prospetti; tuttavia è consentito il ripristino di
aperture originarie o l'eliminazione di aperture aggiunte.
d) Tramezzi e aperture interne
Restauro e ripristino degli
ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla
presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio quali: volte,
soffitti, pavimenti, affreschi. Tuttavia, per mutate esigenze strutturali e
d'uso, sono ammesse la realizzazione e la demolizione di tramezzi, nonchè
l'apertura o la chiusura di porte nei muri portanti, anche per l'eventuale
aggregazione e suddivisione di unità immobiliari nel rispetto dei caratteri
compositivi degli ambienti, senza alterare elementi architettonici di pregio,
nè modificare l'impianto distributivo dell'edificio con particolare riguardo
per le parti comuni.
e)
Finiture interne
Restauro e ripristino di tutte le finiture.
Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il rinnovamento e la sostituzione
delle stesse con l'impiego di tecniche e materiali originari (o ad essi affini) tendenti alla
valorizzazione dei caratteri dell'edificio, con particolare riguardo alle parti
comuni. Non è comunque consentito l'impoverimento dell'apparato decorativo.
f)
Impianti ed apparecchi igienico-sanitari
Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi
igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti b)
e d).
g)
Impianti tecnologici e relative
strutture e volumi tecnici
Installazione
degli impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto dei caratteri
distributivi, compositivi ed architettonici degli edifici. I volumi tecnici
relativi devono essere realizzati all'interno dell'edificio, nel rispetto delle
prescrizioni suddette e con particolare riguardo per i percorsi orizzontali e
verticali e per le parti comuni.
21.3.2 - Risanamento conservativo:
R.C.
Il
risanamento conservativo è finalizzato principalmente al recupero igienico e
funzionale di edifici per i quali si
rendano necessari il consolidamento e l'integrazione degli elementi strutturali
e la modificazione dell'assetto planimetrico, anche con l'impiego di materiali
e tecniche diverse da quelle originarie, purchè congruenti con i caratteri
degli edifici.
Gli
interventi di risanamento conservativo possono essere finalizzati anche alla
modificazione della destinazione d'uso in atto degli edifici purchè la nuova
destinazione sia compatibile, oltre che con la normativa igienico-edilizia,
anche con i caratteri tipologici, formali e strutturali dell'organismo
edilizio.
Sono
soggette a risanamento conservativo anche i fronti di valore ambientale
indipendentemente dall'intervento sugli edifici.
Quando
il risanamento conservativo riguarda edifici vincolati dal D. Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni
culturali e del paesaggio” o definiti di interesse storico-artistico o
ambientale dal Piano di Recupero, l'intervento è finalizzato al recupero dei
caratteri tipologici, architettonici e ornamentali mediante il ripristino e la
sostituzione delle finiture
e di parti degli elementi strutturali, con l'impiego di materiali e tecniche congruenti;
dovranno essere previste delle aree di pertinenza, adeguate sistemazioni
del suolo, dell'arredo urbano, del verde; per quanto riguarda la redazione dei
progetti si richiamano le prescrizioni dell'art. 52 del R.D. 23/10/1925 n°2537.
La
Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) o il rilascio del permesso di costruire
per interventi di restauro conservativo negli immobili soggetti ai vincoli
previsti dal D.Lgs n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” o
compresi negli elenchi di cui all'art. 9 L.U.R. e successive modifiche ed integrazioni, sono subordinati al
parere favorevole delle competenti Soprintendenze o degli organi
regionali.
La
Denuncia di Inizio Attività (D.I.A) o il rilascio del permesso di costruire per interventi di restauro e
risanamento conservativo su edifici non vincolati ai sensi del comma precedente
ma individuati come aventi valore storico-artistico, sono subordinati al parere
vincolante della Sezione provinciale di Torino della Commissione per la tutela dei
Beni Culturali e Ambientali (di cui all'art.91.bis L.U.R.).
Quando
gli interventi comportano anche il mutamento della destinazione d'uso, la
domanda deve indicare espressamente sia la destinazione in atto che quella
prevista.
Elenco
delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici:
a)
Finiture esterne
Ripristino,
sostituzione e integrazione delle finiture, da eseguirsi con l'impiego di
materiali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri
dell'edificio e alla salvaguardia di elementi di pregio. Non è comunque ammesso
l'impoverimento dell'apparato decorativo.
b)
Elementi strutturali
Ripristino
e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia
possibile a causa delle condizioni di degrado, sono ammesse la sostituzione e la ricostruzione degli stessi,
limitatamente alle parti
degradate o crollate. E' ammessa la formazione di nuovi vani solo se
compatibili con il mantenimento dei caratteri tipologici. E' ammesso il
rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano
degradate o crollate, purchè sia mantenuto il posizionamento originale. Devono
essere impiegati materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio,
senza alterazioni della tipologia e salvaguardando gli elementi di pregio.
Per
documentate necessità statiche o per mutate esigenze d'uso sono ammesse modeste
integrazioni degli elementi strutturali, purchè siano impiegati materiali e
tecniche compatibili con i caratteri dell'edificio. E' esclusa, comunque, la
realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti aumento della
superficie utile. Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, e
di sagoma, ad eccezione di quelle relative all'istallazione degli impianti
tecnologici di cui al punto g), nè alterazioni delle pendenze delle scale,
delle quote degli orizzontamenti e delle quote d'imposta e di colmo delle
coperture.
c)
Murature perimetrali, tamponamenti e
aperture esterne
Ripristino
e valorizzazione dei prospetti nella loro unitarietà. Parziali modifiche sono
consentite nel rispetto dei caratteri originari. E' ammesso il rifacimento di
parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate o crollate,
purchè ne sia mantenuto il posizionamento.
d)
Tramezzi e aperture interne
Ripristino
e valorizzazione degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli
caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio
quali: volte, soffitti, pavimenti, affreschi. Sono ammesse, per mutare esigenze
strutturali e d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico che non
interessino gli elementi strutturali, ad eccezione della realizzazione ed
eliminazione di aperture nei muri portanti. Sono ammesse le aggregazioni e le
suddivisioni di unità immobiliari purchè non alterino l'impianto distributivo
dell'edificio con particolare riguardo per le parti comuni.
e)
Finiture interne
Ripristino
di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, è ammesso il rinnovamento
e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri
dell'edificio e tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio,
con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque consentito
l'impoverimento dell'apparato decorativo.
f) Impianti ed apparecchi igienico-sanitari
Realizzazione
ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto
delle limitazioni di cui ai precedenti punti b) e d).
g) Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici
Installazione
degli impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto dei caratteri
distributivi, compositivi ed architettonici degli edifici. I volumi tecnici
relativi devono essere realizzati all'interno dell'edificio e non devono
comportare alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo dello stesso.
21.4 - Ristrutturazione edilizia
Definizione
"Gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad
un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di
nuovi elementi ed impianti" (L.U.R., art.13).
La
ristrutturazione è rivolta al riutilizzo di edifici esistenti attraverso
interventi di trasformazione edilizia e d'uso, mantenendone tuttavia i
caratteri dimensionali e salvaguardandone gli elementi di pregio.
Se
gli interventi di ristrutturazione comportano anche il mutamento della destinazione
d'uso, la domanda deve indicare espressamente sia la destinazione in atto sia
quella prevista e il permesso di costruire
è riferito ad entrambi gli
interventi.
Gli
interventi di ristrutturazione edilizia devono conservare le caratteristiche
ambientali del tessuto (nelle facciate, nelle aperture, negli elementi
decorativi, negli andamenti dei tessuti, nei materiali) e sono subordinati al
rispetto delle prescrizioni inerenti ai caratteri delle finiture esterne,
materiali e colori nel Centro Storico.
In
particolare gli elementi edilizi di valore storico, ambientale, documentario
presenti negli edifici o aree di pertinenza ed individuati dal Piano di
Recupero, sono soggetti a restauro conservativo pur nell'ambito dell'intervento
di ristrutturazione dell'edificio.
Tali
elementi vengono indicati nella tavola 4A, e normati nelle tabelle e nella
tavola 4C, in modo particolare con l’inserimento dell’intervento (Res) posto
tra parentesi.
Attenzione
progettuale deve essere rivolta all'eliminazione di elementi aggiunti
deturpanti rispetto ai caratteri dell'edificio ed alla rimozione delle
superfetazioni storicamente non significative (latrine esterne ai fabbricati su
ballatoio o in cortile).
La
Denuncia di Inizio Attività (D.I.A) o il rilascio del permesso di costruire per
interventi di ristrutturazione edilizia su edifici individuati come aventi
valore storico-artistico sono subordinati al parere vincolante della Sezione
provinciale di Torino della Commissione per la tutela dei Beni Culturali e
Ambientali (di cui all'art.91.bis L.U.R.).
Nell'ambito
della ristrutturazione edilizia in rapporto alle trasformazioni operabili sui
fabbricati sono distinti due tipi di interventi ammissibili:
-
ristrutturazione edilizia di tipo A
-
ristrutturazione edilizia di tipo B.
21.4.1 - Ristrutturazione edilizia di
tipo A: RisA
Riguarda
gli interventi che, pur in presenza di modificazioni, integrazioni e
sostituzioni di elementi anche strutturali, non configurino aumenti di
superfici e volumi.
E'
consentito il recupero residenziale o per gli
altri usi ammessi
dei locali chiusi esistenti anche
di
tipologia rurale quali stalle e ricoveri sempre nel rispetto della normativa
igienico-edilizia.
Allo
scopo di adeguare le altezze interne ai minimi previsti dalle normative vigenti
e quando i solai non abbiano elementi di
pregio architettonico, è consentita la traslazione, sempreché non sia
variato il numero dei piani dell'edificio e purchè non risultino modificate le
caratteristiche delle facciate esterne; in conseguenza di tali interventi è
consentita una modesta sopraelevazione della quota di gronda per un massimo di
40 cm. purchè non vengano superate le quote di gronda degli edifici adiacenti.
E'
comunque consentito il mantenimento delle preesistenti altezze dei vani
abitabili, purchè non inferiori a mt. 2,40.
Negli
edifici residenziali è consentito il cambio di destinazione d'uso dei piani
terra che possono essere destinati alle attività residenziali o non
residenziali ammesse; per nuove
destinazioni terziarie o commerciali inferiori ad 100 mq. di superficie
totale non sussiste l’obbligo di reperimento delle aree a parcheggio (da
monetizzarsi).
Elenco
delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici
a)
Finiture esterne
Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con
conservazione e valorizzazione di elementi di pregio.
b) Elementi strutturali
Consolidamento,
sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche
appropriate. E' ammesso il rifacimento di parti di muri perimetrali portanti
qualora siano in cattive condizioni statiche, purchè ne sia mantenuto il
posizionamento. E' consentita la modifica della sagoma dei tetti nel rispetto
delle caratteristiche ambientali del tessuto, previa verifica del deflusso
delle acque piovane verso i confinanti. Non è ammessa la realizzazione di nuovi
orizzontamenti qualora comporti aumento della superficie utile; è consentita la
realizzazione di soppalchi. Deve essere assicurata la valorizzazione
dell'impianto strutturale originario, se di pregio.
c)
Murature perimetrali, tamponamenti e
aperture esterne
Conservazione
e valorizzazione dei prospetti.
Sono
ammessi il rifacimento di tamponamenti esterni e le modificazioni delle
aperture nel rispetto dei caratteri compositivi dei prospetti.
d)
Tramezzi e aperture interne
Sono
ammesse, per mutate esigenze funzionali d'uso, modificazioni dell'assetto
planimetrico, nonchè l'aggregazione e la suddivisione di unità immobiliari.
e)
Finiture interne
Rifacimento
e nuova formazione delle finiture con conservazione e valorizzazione di
elementi di pregio.
f)
Impianti ed apparecchi igienico-sanitari
Realizzazione
ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.
g) Impianti tecnologici e relative strutture e
volumi tecnici
Installazione
degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici relativi
devono essere realizzati preferibilmente all'interno dell'edificio; qualora sia
necessario realizzarli all'esterno non devono comunque comportare aumento della
superficie utile di calpestio.
21.4.2 - Ristrutturazione edilizia di
tipo B: RisB
Riguarda
i fabbricati originariamente di impianto tipologico rurale con pertinenze
edilizie costituite da spazi coperti a carattere permanente (quali fienili,
porticati, loggiati, ricoveri) di cui
è ammesso il recupero anche con la chiusura di detti spazi mantenendone gli
elementi costruttivi e strutturali.
Oltre
agli interventi previsti nella ristrutturazione edilizia di tipo A, sono
consentiti, con il recupero dei fabbricati di cui al comma precedente, incrementi
di superficie utile nell'ambito volumetrico definito dalla sagoma e
dall'altezza degli stessi ma nel rispetto della normativa igienico-edilizia,
anche con parziali demolizioni-ricostruzioni dei fabbricati.
Gli
edifici non residenziali possono continuare a svolgere la propria funzione
quando sia verificata la compatibilità della loro destinazione d'uso attuale
con il tessuto del vecchio centro.
Gli interventi di
ristrutturazione edilizia di tipo B, quando comportino la formazione di nuove
unità immobiliari, devono inserirsi in un progetto unitario dell'intera cellula
microurbana (o parte significativa e sufficiente della stessa) di cui fanno
parte, prevedendo la sistemazione delle aree esterne, il reperimento degli
standard per parcheggi privati, la rappresentazione di tutte le cellule
edilizie con le destinazioni d'uso in atto e in progetto, la demolizione di
bassi fabbricati quando prevista.
Elenco
delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici
a)
Finiture esterne
Opere
ammesse:
Rifacimento
e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli
elementi di pregio.
b)
Elementi strutturali
Consolidamento,
sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche
appropriate. E' ammesso il rifacimento di parti dei muri perimetrali portanti.
Sono
ammesse modificazioni delle quote degli orizzontamenti e delle scale. E'
consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la
trasformazione degli organismi edilizi o di loro parti, anche qualora ciò
comporti la realizzazione di nuove superfici utili nell'utilizzo dell'ingombro
volumetrico del fabbricato.
c) Murature perimetrali, tamponamenti e aperture
esterne
Valorizzazione
dei caratteri compositivi dei prospetti. Sono consentite la realizzazione o
l'eliminazione di aperture, nonchè modificazioni ed integrazioni dei
tamponamenti esterni con la chiusura degli spazi coperti a carattere permanente
quali fienili, porticati, loggiati, ricoveri.
d) Tramezzi e aperture interne
Sono
ammesse, per mutate esigenze distributive o d'uso, modificazioni dell'assetto
planimetrico, nonchè l'aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari.
e) Finiture interne
Rifacimento
e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli elementi
di pregio.
f)
Impianti ed apparecchi igienico-sanitari
Realizzazione
ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari.
g)
Impianti tecnologici e relative
strutture e volumi tecnici
Installazione
degli impianti tecnologici e delle relative reti; i volumi tecnici possono
essere realizzati, se necessario, anche all'esterno degli edifici, purchè non
configurino un incremento della superficie utile di calpestio.
21.5 - Demolizione di bassi fabbricati
e di tettoie non coerenti con il tessuto
Riguarda
i bassi fabbricati e le tettoie non coerenti con il tessuto esistente del
Centro Storico, privi di valore storico-ambientale e dei quali si rende
opportuna la demolizione.
Le
aree risultanti dalla demolizione saranno sistemate a verde privato o parcheggio.
E'
prescritto l'uso di materiali tradizionali nel ripristino e nella sistemazione
dell'area risultante dalle demolizioni per quanto riguarda pavimentazioni,
marciapiedi, canali di scolo dell'acqua, recinzioni, affacci di edifici
contermini, ecc...
Il
progetto di demolizione dovrà evidenziare, in appositi elaborati
tecnico-grafici almeno in scala 1:200, la sistemazione dell'area liberata, le
adiacenze e gli affacci.
21.6 - Completamento ambientale
Riguarda interventi su aree individuate sulle tavole
di Piano di Recupero finalizzati al ripristino o completamento dei
caratteri di continuità ed omogeneità ambientali o al miglioramento abitativo
di cellule microurbane ed edilizie.
Gli
interventi di completamento ambientale sono sottoposti alle prescrizioni
specifiche fissate nelle tabelle e nelle tavole del Piano di Recupero e, ove
ammessi, si possono realizzare non su lotti o su aree libere ma su edifici (o
loro porzioni) e manufatti esistenti, o su aree liberate con interventi di
demolizione di edifici preesistenti.
Il
rilascio del permesso di costruire relativo ad aree ed immobili sottoposti ad
intervento C1, C2, C3, è subordinato al parere vincolante della Sezione
provinciale di Torino della Commissione per la tutela dei Beni Culturali e
Ambientali (di cui all'art. 91.bis
L.U.R.).
Il
completamento ambientale può assumere 4 forme:
C1: |
edificazione
di nuove opere su aree rese libere con interventi di demolizione di manufatti
ed edifici preesistenti; |
C2: |
ricostruzione
di edifici o parti di essi pericolanti o crollate; |
C3: |
ampliamento
per adeguamenti funzionali o normativi di edifici esistenti ad uso pubblico o
di interesse comune; |
C4: |
realizzazione
di posti auto in tettoie o bassi fabbricati solo per adeguamenti agli
standard. |
Detti interventi devono inoltre
tener conto delle prescrizioni particolari di seguito specificate per le
diverse forme di completamento.
Il
completamento ambientale di tipo C1 deve riguardare la superficie dell'area
risultante da precedenti demolizioni nel rispetto delle prescrizioni.
Non
dovranno essere superati i valori di cubatura e di altezza massima delle
cellule edilizie preesistenti, la cui
volumetria deve essere conteggiata con la virtuale applicazione
dell’intervento di RisB (applicato alla preesistenza).
Qualora
sul confine del lotto preesistano edifici o manufatti è consentito costruire in
aderenza o in comunione:
- |
senza
che ciò comporti obbligo di accordo con il vicino quando sugli edifici o
manufatti a confine non preesistano delle servitù (di veduta, di passaggio,
ecc...) ovvero non si ecceda la sagoma dei muri preesistenti; |
- |
con
l'obbligo di accordo con il vicino nel caso di preesistenti servitù, ovvero
qualora la nuova edificazione ecceda la sagoma dei muri preesistenti. |
Il progetto deve estendersi all'intera
cellula microurbana interessata dall'intervento (salvo diversa articolazione
indicata nelle tabelle) e il permesso di costruire è subordinato alla stipula
di una convenzione che disciplini:
a) |
l'assoggettamento
ad uso pubblico delle aree indicate sulla tavola per il soddisfacimento degli
standard; |
b) |
l'attuazione
delle opere di urbanizzazione; |
c) |
modalità
e tempi di realizzazione degli interventi. |
Nelle aree di completamento ambientale C1B, C1C e C1D
sono ammesse infrastrutture interrate, anche in
presenza di una ridotta soggiacenza della falda idrica superficiale, in deroga
all’art. 20 – AREE “IDR”, alle seguenti condizioni:
- gli interventi dovranno
essere corredati da uno specifico studio idrogeologico –idraulico, in cui
dovranno essere valutati
sia l’effettivo volume di acqua da emungere, in funzione delle dimensioni
dell’opera e della durata dei cantieri, sia il dimensionamento del sistema di
drenaggio, le quantità e le tipologie dei materiali da impiegare, le tecniche e
le tempistiche di posa
degli stessi;
- gli interventi dovranno
essere corredati da uno specifico progetto relativo all’impermeabilizzazione
definitiva della struttura in sotterraneo, in cui dovranno essere riportate
tipologie e quantità dei materiali impiegati, tecniche e tempistiche di posa degli
stessi.
Come dato generale, il
progettista e l’impresa esecutrice dovranno tenere conto delle indicazioni
riportate nello studio geologico-idrogeologico connesso alla realizzazione di
interrati.
Il
completamento ambientale di tipo C2 è definito dalle tabelle relative alle
cellule microurbane ed edilizie.
L’obiettivo
dell’intervento, per edifici in condizione di forte degrado, è la restituzione
di essi o loro parti, con particolare riferimento agli elementi di valore ambientale.
In
presenza di edifici (o loro parti) pericolanti o parzialmente crollati, è
consentito intraprendere o completare la demolizione e quindi ricostruire la
quantità di volumetria crollata o preesistente, con i recuperi della volumetria
calcolata con la virtuale applicazione dell’intervento di RisB. Tali recuperi
dovranno essere realizzati con le modalità prescritte nelle tabelle (ad esempio
con l’arretramento delle murature dai pilastri dei fienili).
Nella ricostruzione si segue il
criterio del "dov'era, com'era", cioè ripetendo l'esatto perimetro
planimetrico, l'identico spiccato verticale e tutti gli altri aspetti
morfologici e stilistici esterni (aperture, balconi, coperture, ecc...); sono
tuttavia ammesse limitate variazioni alla distribuzione interna dei locali,
alla loro altezza netta, se motivate da esigenze igienico-sanitarie.
Qualora in altri edifici non
assoggettati all'intervento C2 si verificassero casi di crollo relativo a parti
estese del manufatto (o di imminente pericolo di crollo), così da non poter
essere recuperati con il tipo d'intervento prescritto nella scheda, si potrà
ammettere (a seguito delle demolizioni) l'intervento C2 senza modifiche della
quota di copertura ed alle seguenti condizioni: l'intervento deve essere
preceduto da comunicazione scritta al Comune in cui si preannunci un pericolo
di crollo oppure si dia atto di un crollo già avvenuto. In quest’ultimo caso è
compito del Comune comunicare il crollo alle autorità di P.S. per accertare se
nel crollo medesimo sia riscontrabile il dolo;
in caso affermativo il Comune è tenuto a farne denuncia alla Magistratura ed a
dichiarare le aree di risulta "aree non edificabili", senza
che ciò comporti modifiche al P.R.G.C., fino a quando le aree non saranno
definitivamente acquisite al demanio del Comune che potrà disporne come meglio
crederà.
In
presenza di crollo senza dolo, ovvero di edifici (o loro parti) o di manufatti
riconosciuti pericolanti dal Comune, è consentito completare o intraprendere la
demolizione e quindi ricostruire la quantità
di volumetria crollata purchè venga prodotto Certificato Storico Catastale
o documento equipollente che dimostri la quantità della volumetria
preesistente.
Nella cellula microurbana
9/4 sono ammesse infrastrutture interrate, anche in presenza di una ridotta soggiacenza
della falda idrica superficiale, in deroga all’art. 20 – AREE “IDR”, alle
seguenti condizioni:
- gli interventi dovranno
essere corredati da uno specifico studio idrogeologico –idraulico, in cui
dovranno essere valutati sia l’effettivo volume di acqua da emungere, in funzione delle
dimensioni dell’opera e della durata dei cantieri, sia il dimensionamento del
sistema di drenaggio, le quantità e le tipologie dei materiali da impiegare, le
tecniche e le tempistiche di posa degli stessi;
- gli interventi dovranno
essere corredati da uno specifico progetto relativo all’impermeabilizzazione
definitiva della struttura in sotterraneo, in cui dovranno essere riportate
tipologie e quantità dei materiali impiegati, tecniche e tempistiche di posa degli stessi.
Come dato generale, il progettista e l’impresa
esecutrice dovranno tenere conto delle indicazioni riportate nello studio
geologico-idrogeologico connesso alla realizzazione di interrati.
L'intervento
C3 riguarda esclusivamente gli edifici per servizi pubblici o di uso pubblico o
di interesse comune (Comune, scuole, edifici religiosi, culturali,
assistenziali e sociali).
L'ampliamento
potrà essere realizzato solo con modifiche planimetriche (nel rispetto delle
norme edilizie) e non con sopraelevazioni dei fabbricati.
L'ampliamento
è consentito "una tantum" nella misura del 10% della cubatura, con un
minimo di 75 mc. ed un massimo di 200 mc. per esigenze di carattere
igienico-sanitario o funzionale, anche ai fini dell'adeguamento alle normative
vigenti per l'attività (VV.FF., A.S.L., superamento delle barriere
architettoniche, leggi di settore etc.).
In
presenza di completamento ambientale di tipo C3, l'ampliamento di edifici
esistenti o di manufatti, richiede un sostanziale rispetto dei caratteri
architettonici e decorativi dell'edificio, cui l'intervento si riferisce, nel
senso che le porzioni aggiunte devono rispondere al criterio di
complementarietà ed evitare le dissonanze (le eccezioni devono essere
adeguatamente motivate).
Realizzazione
di posti auto in tettoie o bassi fabbricati solo per adeguamento agli standard
richiesti dalle leggi vigenti con vincoli di destinazione a pertinenze
residenziali della cellula microurbana o di asservimento alle altre
destinazioni d'uso ammesse.
Il
basso fabbricato dovrà avere altezza massima di 2,30 mt. al filo gronda,
profondità massima di 5,50 mt., tetto a falde
con manto di copertura in coppi e sporti e passafuori in legno (a seconda
dei
casi la falda potrà essere semplice o doppia). Per le altre caratteristiche
(gronde, portoni, etc.) valgono le prescrizioni dell’art. 23 delle Norme
Tecniche di Attuazione.
21.7 - Ambito delle modificazioni
ammissibili ai singoli tipi di intervento
Ai
sensi dell’art. 17 comma 8 lettera f) della L.U.R., solo per motivate esigenze
di idoneo recupero edilizio ed ambientale, con il sostanziale perseguimento
degli obiettivi progettuali previsti nelle tabelle, è possibile modificare il
tipo di intervento previsto dal Piano di Recupero ma solo nell’ambito dei
seguenti interventi :
-
Manutenzione Ordinaria
-
Manutenzione Straordinaria
-
Restauro Conservativo
-
Risanamento Conservativo
-
Ristrutturazione edilizia di tipo A
-
Ristrutturazione edilizia di tipo B
Non
possono essere modificati gli interventi sugli edifici che sono individuati
come aventi valore storico-artistico.
Gli
interventi di qualsiasi tipo che possono interessare la tutela di beni immobili
prevista dal
D.
Lgs n. 42/2004 “Codice dei beni ambientali culturali e del paesaggio”, sono
assoggettati alle relative disposizioni che prevedono il parere favorevole del
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, tramite la Soprintendenza
regionale periferica.
Le
modificazioni dei tipi di intervento previsti dal Piano che siano imposte dalla
competente Soprintendenza, sono ammissibili ai sensi dell’art. 17 comma 8
lettera f) della
L.U.R., con la procedura indicata, senza che ciò costituisca variante al Piano
stesso.