Art. 28 TIPI DI
INTERVENTO URBANISTICO ED EDILIZIO
Ai fini della disciplina dei tipi
di intervento ed in base a quanto previsto al comma 3 dell’art. 13 della
L.U.R., si precisa che il Piano si attua attraverso interventi urbanistici
riferiti alle varie aree di intervento, così come articolate nelle tavole di
piano.
28.1 - Aree Industriali
Nelle aree già urbanizzate, rappresentanti il 95%
dell’area industriale, i principali tipi di intervento riguardano le operazioni
di:
28.1.1.1 - Manutenzione ordinaria e straordinaria “Mo, Ms”: attuabile con permesso
di costruire.
28.1.1.2 - Restauro e risanamento conservativo “Rc”: attuabile con
strumento diretto.
28.1.1.3 - Ristrutturazione edilizia “Re”: attuabile con permesso di
costruire.
28.1.1.4 - Ristrutturazione urbanistica “Rsu”: la ristrutturazione urbanistica, in quanto rivolta
alla trasformazione del tessuto urbanistico-edilizio, si applica a
quelle parti caratterizzate da elevato stato di obsolescenza fisica e/o
funzionale, distinte nelle planimetrie di Piano con la sigla ZRU. Per
l’attuazione di tale intervento è richiesta la predisposizione di strumento
urbanistico esecutivo.
28.1.1.5 - Demolizione e ricostruzione “Dr”, con la conservazione
della superficie acquisita (ad esclusione delle superfici condonate) se
superiore a quella realizzabile con le presenti norme: attuabile con permesso
di costruire.
28.1.1.6 - Ampliamento “Am”, è consentito
fino al raggiungimento degli standard urbanistici. Per i lotti con capacità
edificatoria esaurita è concesso, una-tantum, un ampliamento del 5% dell’area coperta
esistente, con un massimo di 100,00 mq, anche se eccedente il rapporto di
copertura stabilito.
28.1.1.7 - Nuovo impianto “Ni”, riferito a lotti singoli di
completamento di aree già urbanizzate: attuabile con permesso di costruire.
Nelle
aree non urbanizzate destinate all’edificazione, individuate nelle tavole di
progetto con le sigle ZI1, ZI2 e ZI3, sono ammessi i seguenti interventi
edilizi:
28.1.2.1 - Nuovo impianto “Ni”:
interventi rivolti alla utilizzazione di aree inedificate nel rispetto degli indici urbanistici di cui all’art.
29 delle presenti norme. Gli interventi sono subordinati alla formazione
di strumento urbanistico esecutivo esteso alle zone individuate nelle
planimetrie. E’ possibile suddividere l’intervento di
ogni zona in due porzioni funzionali, di cui la prima deve riguardare almeno il
50% della superficie territoriale e deve comunque garantire la realizzazione di
quelle opere di urbanizzazione primaria necessarie a collegare funzionalmente
l’intervento con le infrastrutture della zona industriale, come definito nella
scheda di zona.
L’intervento
sui singoli lotti individuati dallo strumento urbanistico esecutivo (S.U.E.)
saranno soggetti a permesso di costruire.
28.1.3 - Carico e scarico merci
Gli
interventi di cui agli artt. 28.1.1.6/7 e 28.1.2.1, sono subordinati alla
dimostrazione della possibilità di carico e
scarico merci all’interno del lotto, singolarmente o per lotti attigui,
secondo gli schemi di minima, allegati.
28.2 - Aree Artigianali
In tali aree è ammesso il seguente tipo di intervento:
28.2.1 - Nuovo impianto “Ni”: la realizzazione è stata prevista
mediante la formazione di 3 zone denominate ZA1, ZA2 e ZA3. Tali zone sono soggette
a strumento urbanistico esecutivo esteso
alle zone individuate nelle planimetrie. E’ possibile
suddividere l’intervento di ogni zona
in due porzioni funzionali, di cui la prima deve riguardare almeno il 50% dell’area
calcolata sulla superficie territoriale e deve comunque garantire la
realizzazione di quelle opere di urbanizzazione primaria necessarie a collegare
funzionalmente l’intervento con le infrastrutture della zona industriale, come
definito nella scheda di zona.
Gli
interventi sui singoli lotti individuati dallo strumento urbanistico esecutivo
(S.U.E.) saranno soggetti a permesso di costruire.