Art. 28   TIPI DI INTERVENTO URBANISTICO ED EDILIZIO

Ai fini della disciplina dei tipi di intervento ed in base a quanto previsto al comma 3 dell’art. 13 della L.U.R., si precisa che il Piano si attua attraverso interventi urbanistici riferiti alle varie aree di intervento, così come articolate nelle tavole di piano.

 

28.1 - Aree Industriali

 

28.1.1 - Aree già urbanizzate

Nelle aree già urbanizzate, rappresentanti il 95% dell’area industriale, i principali tipi di intervento riguardano le operazioni di:

28.1.1.1 - Manutenzione ordinaria e straordinaria “Mo, Ms”: attuabile con permesso di costruire.

28.1.1.2 - Restauro e risanamento conservativo “Rc”: attuabile con strumento diretto.

28.1.1.3 - Ristrutturazione edilizia “Re”: attuabile con permesso di costruire.

28.1.1.4 - Ristrutturazione urbanistica “Rsu”: la ristrutturazione urbanistica, in quanto rivolta alla trasformazione del tessuto urbanistico-edilizio, si applica a quelle parti caratterizzate da elevato stato di obsolescenza fisica e/o funzionale, distinte nelle planimetrie di Piano con la sigla ZRU. Per l’attuazione di tale intervento è richiesta la predisposizione di strumento urbanistico esecutivo.

28.1.1.5 - Demolizione e ricostruzione “Dr”, con la conservazione della superficie acquisita (ad esclusione delle superfici condonate) se superiore a quella realizzabile con le presenti norme: attuabile con permesso di costruire.

28.1.1.6 - Ampliamento “Am”, è consentito fino al raggiungimento degli standard urbanistici. Per i lotti con capacità edificatoria esaurita è concesso, una-tantum,  un ampliamento del 5% dell’area coperta esistente, con un massimo di 100,00 mq, anche se eccedente il rapporto di copertura stabilito.

28.1.1.7 - Nuovo impianto “Ni”, riferito a lotti singoli di completamento di aree già urbanizzate: attuabile con permesso di costruire.

 

28.1.2 - Aree non urbanizzate

Nelle aree non urbanizzate destinate all’edificazione, individuate nelle tavole di progetto con le sigle ZI1, ZI2 e ZI3, sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

28.1.2.1 - Nuovo impianto “Ni”: interventi rivolti alla utilizzazione di aree inedificate nel rispetto degli indici urbanistici di cui all’art. 29 delle presenti norme. Gli interventi sono subordinati alla formazione di strumento urbanistico esecutivo esteso alle zone individuate nelle planimetrie. E’ possibile suddividere l’intervento di ogni zona in due porzioni funzionali, di cui la prima deve riguardare almeno il 50% della superficie territoriale e deve comunque garantire la realizzazione di quelle opere di urbanizzazione primaria necessarie a collegare funzionalmente l’intervento con le infrastrutture della zona industriale, come definito nella scheda di zona.

L’intervento sui singoli lotti individuati dallo strumento urbanistico esecutivo (S.U.E.) saranno soggetti a permesso di costruire.

 

28.1.3 - Carico e scarico merci

Gli interventi di cui agli artt. 28.1.1.6/7 e 28.1.2.1, sono subordinati alla dimostrazione della possibilità di carico e scarico merci all’interno del lotto, singolarmente o per lotti attigui, secondo gli schemi di minima, allegati.

 

CARICO1

28.2 - Aree Artigianali

In tali aree è ammesso il seguente tipo di intervento:

28.2.1 - Nuovo impianto “Ni”:  la realizzazione è stata prevista mediante la formazione di 3 zone  denominate ZA1, ZA2 e ZA3. Tali zone sono soggette a strumento urbanistico esecutivo esteso alle zone individuate nelle planimetrie. E’ possibile suddividere l’intervento di ogni zona in due porzioni funzionali, di cui la prima deve riguardare almeno il 50% dell’area calcolata sulla superficie territoriale e deve comunque garantire la realizzazione di quelle opere di urbanizzazione primaria necessarie a collegare funzionalmente l’intervento con le infrastrutture della zona industriale, come definito nella scheda di zona.

Gli interventi sui singoli lotti individuati dallo strumento urbanistico esecutivo (S.U.E.) saranno soggetti a permesso di costruire.