29.1 - Rapporto di copertura “Rc”:
viene
determinato come rapporto tra la superficie coperta (Sc) e la superficie
fondiaria del lotto ed è fissato in Sc/Sf = ½
29.2 - Altezza massima degli edifici “H”:
l’altezza massima degli edifici, misurata
dalla quota di riferimento 0,00, posta sul marciapiede antistante il
fabbricato, alto per convenzione 20,00 cm sopra la quota strada, all’intradosso
del solaio di copertura o all’intradosso inferiore delle travi di copertura è fissata
in mt. 10.00.
E’ consentita un’altezza massima di mt. 20 per i magazzini
automatizzati che hanno le seguenti caratteristiche:
asservimento
esclusivo all’azienda produttiva insediata nella zona industriale di Bruino,
mediante apposito atto notarile;
dovranno
essere utilizzati esclusivamente per lo stoccaggio di materie prime,
semilavorati e prodotto finiti correlati alla produzione dell’azienda come
sopra definita;
a maggior
precisazione di quanto summenzionato non potranno ospitare attività produttive;
nel caso di
cessazione dell’attività produttiva dell’azienda nel territorio del comune di
Bruino, ovvero di modifica delle esigenze di immagazzinamento, il magazzino
dovrà essere smontato nella sua totalità;
dovranno
essere progettati in maniera da ridurre l’impatto visivo, anche con l’impiego
di materiali e/o colori del manufatto.
29.3 -
Distanze dai confini “Dc”:
mt.
5,00
29.4 - Distanze da strade “Ds”:
-
Strade di larghezza inferiore a 7,0 mt. mt.
5,00
-
Strade di larghezza compresa tra 7,0 mt. e 15,0 mt. mt. 7,50
-
Strade di larghezza superiore a 15,0 mt. mt. 10,00
-
Per le strade a servizio dei piani esecutivi convenzionati saranno
ammessi arretramenti anche inferiori a quelli precedentemente specificati
purché la distanza tra i fabbricati confrontanti non sia inferiore a mt. 25,00.
-
Per le strade a fondo cieco al servizio di singoli
edifici o a gruppi di edifici saranno ammessi arretramenti anche inferiori a
quelli precedentemente specificati purché la distanza tra i fabbricati
confrontanti non sia inferiore a mt. 18,00. Si definiscono strade a fondo cieco
quelle terminanti con piazzola di ampiezza tale che al suo interno, al netto
dei marciapiedi, sia inscrivibile un cerchio di diametro minimo di 15,00 mt. e
che non abbiano altra possibilità di sbocco con la viabilità prevista dal
piano.
29.5 - Confrontanza tra edifici “Ce”:
per i nuovi
edifici a destinazione produttiva da realizzarsi nelle zone di intervento si
prevede una confrontanza minima pari all’altezza
massima del fabbricato più alto ( Ce = 1 x H ), con
una distanza minima di mt. 10,00. Dal calcolo della confrontanza come sopra definito sono esclusi i
fabbricati inseriti nella zona ZICC e quei manufatti che, per esigenze di
funzionamento, necessitano di altezze notevoli, come ad esempio le ciminiere, i
silos, le antenne, le torri di caduta, i carroponte, i magazzini automatizzati
e quanto altro assimilabile agli esempi forniti.
29.6 - Aree a verde interno “Av”:
le aree
libere all’interno dell’unità di intervento (lotto singolo) a destinazione
produttiva ed artigianale dovranno essere sistemate a verde e piantumate con
alberi di alto fusto per una quota pari al 15% della superficie fondiaria, con
un albero di alto fusto ogni 100 mq. di area verde.
29.7 - Parcheggi interni “Pi”:
all’interno
di ogni unità di intervento con destinazione produttiva devono essere reperite
aree con destinazione a parcheggi in ragione di 1 mq per ogni 10 mc di
costruzione. Per il calcolo del volume dei capannoni e degli edifici ad un solo
piano fuori terra destinati ad attività produttive, e per i fini di cui al
presente paragrafo, si assumerà un’altezza convenzionale di mt. 6,00, ove
l’altezza effettiva superi tale limite.
I parametri di cui sopra sono validi sia per la zona
industriale che per la zona artigianale.