ART. 29   PARAMETRI URBANISTICI

29.1 - Rapporto di copertura “Rc”:

viene determinato come rapporto tra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria del lotto ed è fissato in  Sc/Sf = ½

 

29.2 - Altezza massima degli edifici “H”:

l’altezza massima degli edifici, misurata dalla quota di riferimento 0,00, posta sul marciapiede antistante il fabbricato, alto per convenzione 20,00 cm sopra la quota strada, all’intradosso del solaio di copertura o all’intradosso inferiore delle travi di copertura  è fissata in mt. 10.00.

E’ consentita un’altezza massima di mt. 20 per i magazzini automatizzati che hanno le seguenti caratteristiche:

asservimento esclusivo all’azienda produttiva insediata nella zona industriale di Bruino, mediante apposito atto notarile;

dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotto finiti correlati alla produzione dell’azienda come sopra definita;

a maggior precisazione di quanto summenzionato non potranno ospitare attività produttive;

nel caso di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda nel territorio del comune di Bruino, ovvero di modifica delle esigenze di immagazzinamento, il magazzino dovrà essere smontato nella sua totalità;

dovranno essere progettati in maniera da ridurre l’impatto visivo, anche con l’impiego di materiali e/o colori del manufatto.

 

29.3 - Distanze dai confini “Dc”:                                                     

                                                                                                          mt.         5,00

29.4 - Distanze da strade “Ds”:  

            - Strade di larghezza inferiore a 7,0 mt.                                mt.         5,00

            - Strade di larghezza compresa tra 7,0 mt. e 15,0 mt.           mt.         7,50

            - Strade di larghezza superiore a 15,0 mt.                             mt.       10,00

-   Per le strade a servizio dei piani esecutivi convenzionati saranno ammessi arretramenti anche inferiori a quelli precedentemente specificati purché la distanza tra i fabbricati confrontanti non sia inferiore a mt. 25,00.

-       Per le strade a fondo cieco al servizio di singoli edifici o a gruppi di edifici saranno ammessi arretramenti anche inferiori a quelli precedentemente specificati purché la distanza tra i fabbricati confrontanti non sia inferiore a mt. 18,00. Si definiscono strade a fondo cieco quelle terminanti con piazzola di ampiezza tale che al suo interno, al netto dei marciapiedi, sia inscrivibile un cerchio di diametro minimo di 15,00 mt. e che non abbiano altra possibilità di sbocco con la viabilità prevista dal piano.

 

29.5 - Confrontanza tra edifici “Ce”:

per i nuovi edifici a destinazione produttiva da realizzarsi nelle zone di intervento si prevede una confrontanza minima pari all’altezza massima del fabbricato più alto ( Ce = 1 x H ), con una distanza minima di mt. 10,00. Dal calcolo della confrontanza  come sopra definito sono esclusi i fabbricati inseriti nella zona ZICC e quei manufatti che, per esigenze di funzionamento, necessitano di altezze notevoli, come ad esempio le ciminiere, i silos, le antenne, le torri di caduta, i carroponte, i magazzini automatizzati e quanto altro assimilabile agli esempi forniti.

 

29.6 - Aree a verde interno “Av:

le aree libere all’interno dell’unità di intervento (lotto singolo) a destinazione produttiva ed artigianale dovranno essere sistemate a verde e piantumate con alberi di alto fusto per una quota pari al 15% della superficie fondiaria, con un albero di alto fusto ogni 100 mq. di area verde.

 

29.7 - Parcheggi interni “Pi”:

all’interno di ogni unità di intervento con destinazione produttiva devono essere reperite aree con destinazione a parcheggi in ragione di 1 mq per ogni 10 mc di costruzione. Per il calcolo del volume dei capannoni e degli edifici ad un solo piano fuori terra destinati ad attività produttive, e per i fini di cui al presente paragrafo, si assumerà un’altezza convenzionale di mt. 6,00, ove l’altezza effettiva superi tale limite. 

 

I parametri di cui sopra sono validi sia per la zona industriale che per la zona artigianale.