ART. 3   AMBITI TERRITORIALI

            Al fine di assicurare un equilibrato rapporto fra residenze, attività, servizi ed infrastrutture, ai sensi dell’art. 11 della L.U.R. e dell’art. 17 della L. 765/67, commi 8 e 9, il presente Piano suddivide il territorio comunale in ambiti territoriali. Per ognuno di essi il Piano indica il tipo ed il livello delle opere di urbanizzazione, le connessioni con le altre zone e con i nuclei di servizi eventualmente ubicati fuori dell’ambito stesso, alle quali gli insediamenti in atto e previsti devono essere funzionalmente collegati, al fine di garantire l’accessibilità e la fruibilità di servizi ed infrastrutture, rispettando in particolare gli standard di cui agli artt. 21 e 22 della L.U.R., come specificato nel successivo art.6.

 

            Con la formazione dei Programmi Operativi di cui all’art. 37 bis della L.U.R. e successive modifiche, l’Amministrazione Comunale provvederà alla verifica degli interventi di urbanizzazione in programma nonché alle interconnessioni con gli interventi edilizi sulla base delle indicazioni contenute nei successivi articoli 4, 5 e 6.