Al fine di
assicurare un equilibrato rapporto fra residenze, attività, servizi ed
infrastrutture, ai sensi dell’art. 11 della L.U.R. e dell’art. 17 della L.
765/67, commi 8 e 9, il presente Piano suddivide il territorio comunale in
ambiti territoriali. Per ognuno di essi il Piano indica il tipo ed il livello
delle opere di urbanizzazione, le connessioni con le altre zone e con i nuclei
di servizi eventualmente ubicati fuori dell’ambito stesso, alle quali gli
insediamenti in atto e previsti devono essere funzionalmente collegati, al fine
di garantire l’accessibilità e la fruibilità di servizi ed infrastrutture,
rispettando in particolare gli standard di cui agli artt. 21 e 22 della L.U.R.,
come specificato nel successivo art.6.
Con
la formazione dei Programmi Operativi di cui all’art. 37 bis della L.U.R. e
successive modifiche, l’Amministrazione Comunale provvederà alla verifica degli
interventi di urbanizzazione in programma nonché alle interconnessioni con gli
interventi edilizi sulla base delle indicazioni contenute nei successivi
articoli 4, 5 e 6.