ART. 31   MODALITA’ DI ATTUAZIONE

Gli interventi relativi alle  zone con edificazione consolidata (ZIC e ZICC) possono essere realizzati con permesso di costruire nel rispetto dei parametri urbanistici di cui all’art. 29 delle presenti norme. In tale zona è previsto l’ampliamento una-tantum del 5% dell’area coperta esistente, con un massimo di 100,00 mq, anche in deroga ai parametri di cui sopra.

Gli interventi nelle zone ZI1, ZI2, ZI3, ZA1, ZA2, ZA3, ZRU ed ZT sono subordinati  all’approvazione di piani di ristrutturazione o piani esecutivi convenzionati, secondo quanto indicato nelle tabelle allegate.

E’ consentito, al fine di soddisfare con la massima flessibilità le esigenze dei futuri utilizzatori, procedere ad accorpamenti o frazionamenti rispetto a quelle che sono le previsioni del Piano, purché il Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa P.E.C.L.I. interessi almeno il 50% dell’area calcolata sulla superficie coperta realizzabile e purché lo strumento urbanistico esecutivo rispetti tutto quanto previsto dalle presenti norme. In particolare l’eventuale frazionamento dovrà assicurare la realizzazione della viabilità pubblica, garantendo sempre l’accesso ai lotti retrostanti.

Sono ammesse abitazioni solo per il proprietario dell’opificio o per il custode, o per addetto alla sorveglianza, o per un dipendente (RI), a patto siano integrate all’interno della superficie dell’edificio principale e siano di superficie  coperta uguale o inferiore  a 120 mq. (la superficie coperta è da intendersi all’interno dei parametri di edificabilità).