ART. 31 MODALITA’ DI
ATTUAZIONE
Gli interventi relativi alle zone con edificazione consolidata (ZIC
e ZICC) possono essere realizzati con permesso di costruire nel rispetto
dei parametri urbanistici di cui all’art. 29 delle presenti norme. In tale zona
è previsto l’ampliamento una-tantum del 5% dell’area coperta esistente, con un
massimo di 100,00 mq, anche in deroga ai parametri di cui sopra.
Gli interventi
nelle zone ZI1, ZI2, ZI3, ZA1, ZA2, ZA3, ZRU ed ZT
sono subordinati
all’approvazione di piani di ristrutturazione o piani esecutivi
convenzionati, secondo quanto indicato nelle tabelle allegate.
E’
consentito, al fine di soddisfare con la massima flessibilità le esigenze dei
futuri utilizzatori, procedere ad accorpamenti o frazionamenti rispetto a
quelle che sono le previsioni del Piano, purché il Piano Esecutivo
Convenzionato di Libera Iniziativa P.E.C.L.I. interessi almeno il 50% dell’area
calcolata sulla superficie coperta realizzabile e purché lo strumento
urbanistico esecutivo rispetti tutto quanto previsto dalle presenti norme. In
particolare l’eventuale frazionamento dovrà assicurare la realizzazione della
viabilità pubblica, garantendo sempre l’accesso ai lotti retrostanti.
Sono ammesse
abitazioni solo per il proprietario dell’opificio o per il custode, o per addetto alla sorveglianza, o
per un dipendente (RI), a patto siano integrate all’interno della superficie
dell’edificio principale e siano di superficie coperta uguale o inferiore a 120 mq. (la superficie coperta è da
intendersi all’interno dei parametri di edificabilità).