32.1 - Fascia di rispetto dei pozzi di
captazione
Si richiamano, in
quanto applicabili, le norme di cui all’art.
94 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e
all’art. 6 del D.P.G.R. n. 15/R del 11 dicembre 2006:
- Zona di tutela assoluta: adibita
esclusivamente ad opere di presa ed a costruzioni di servizio, l’estensione
della zona è di 10 mt. di raggio;
- Zona di rispetto (di norma è distinta in zona di
rispetto ristretta e zona di rispetto allargata): in assenza degli studi e dei
criteri di cui all’Allegato A del D.P.G.R. summenzionato ha
un’estensione di 200 mt. di raggio rispetto al punto di captazione. Nella zona
di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo
e lo svolgimento delle seguenti attività:
a) la dispersione di fanghi e acque
reflue, anche se depurati;
a) l’accumulo
di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
b) lo spandimento di
concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l’impiego di
tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nei Piani
di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all’allegato B del
D.P.G.R. summenzionato;
c) l’impiego
per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della
vegetazione;
e) gli scarichi di acque reflue anche se depurati,
nonché la dispersione nel sottosuolo di acque
meteoriche provenienti da piazzali o strade;
f) le aree cimiteriali;
g)
l’apertura di cave;
h)
l’apertura di pozzi o la realizzazione di altre perforazioni
del suolo, ad eccezione di quelli finalizzati all’estrazione delle acque di cui
all’articolo 1, comma 1, del D.P.G.R. succitato, di quelli finalizzati alla
variazione di tale estrazione, nonché di piezometrici ovvero di pozzi o altri
strumenti di monitoraggio necessari per il controllo e la tutela delle risorse
idriche;
i)
la gestione di rifiuti;
j)
lo stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche
pericolose e sostanze radioattive;
k)
i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di
autoveicoli;
l)
i pozzi perdenti e le fosse Ihmoff
o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue;
m) il
pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi
per ettaro di azoto presente negli affluenti, al netto delle perdite;
n)
l’insediamento di attività industriali ed artigianali;
o)
il cambiamento di destinazione d’uso degli insediamenti
di cui al punto n) esistenti, salvo che il medesimo sia volto alla riduzione
del livello di rischio.
Nella zona di
rispetto ristretta
sono comunque vietati:
a)
la stabulazione di bestiame;
b)
lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici,
fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
c)
la realizzazione di fognature, pozzi neri a tenuta,
impianti e strutture di depurazione di acque reflue;
d)
la realizzazione di fabbricati a qualsiasi uso
destinati, ad eccezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato
strettamente funzionali alla captazione idrica;
e)
la realizzazione di opere viarie e ferroviarie, fatta
eccezione per le piste ciclabili e la viabilità agricola e, ove non
diversamente localizzabile, comunale;
f)
la realizzazione di infrastrutture di servizio che
possono interferire con il corpo idrico captato.
All’interno della zona di rispetto allargata sono consentite
le seguenti realizzazioni:
1.
fognature, impianti e strutture di depurazione di acque reflue diversi da quelli di
cui al comma 1 lettera l), a condizione che siano adottate soluzioni tecniche
in grado di evitare la diffusione nel suolo o nel sottosuolo di liquami
derivanti da eventuali perdite della rete fognaria;
2.
nuove opere viarie o ferroviarie, a condizione che
siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere ed allontanare le
acque di dilavamento;
3.
nuovi insediamenti di edilizia residenziale e relative
opere di urbanizzazione.
Per gli aspetti di dettaglio si
rimanda alle norme richiamate sopra.
32.2 - Altre fasce di rispetto
Per tutte le fasce
di rispetto, oltre a quella dei pozzi di captazione (art. 32.1), anche se non indicate nel
presente piano, ma previste da prescrizioni di legge, varranno i limiti
derivanti dall’applicazione dell’art. 13 della L.U.R..
Per gli edifici esistenti all’interno delle
predette fasce sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia.