ART. 35   DEROGHE

            Gli edifici ed impianti di modesta entità connessi alle reti di distribuzione di servizi tecnologici, di carattere pubblico o di pubblico interesse, possono essere realizzati, anche in contrasto alle prescrizioni di cui alle presenti norme ed agli altri elaborati del presente Piano, in tutte le parti del territorio, con esclusione delle aree di categoria “A” e nel rispetto dei vincoli di cui agli artt. 17-18 delle presenti norme.

            Nelle aree di categoria “A” ed in tutti gli altri casi, gli edifici di pubblico interesse (C.M. 28/10/1967 n. 3210 par.12) potranno essere realizzati in contrasto alle prescrizioni di cui alle presenti norme ed agli elaborati del presente Piano, esclusivamente mediante DEROGA nelle forme e secondo le procedure previste dall’art. 16 della Legge 765/67 ovvero, per le opere di edilizia ospedaliera, nelle forme di cui all’art. 3 della Legge 1/6/1971 n. 291, previa verifica di compatibilità con le esigenze di tutela e salvaguardia ambientale ed eventuale conseguente formazione di strumento urbanistico esecutivo (art. 32 L.U.R.) per l’organica utilizzazione delle aree interessate e delle aree circostanti che ad esse debbono essere collegate, per ragioni funzionali, ambientali e di semplice regolarità planimetrica, fatto salvo sempre il diritto del Comune di dettare ulteriori prescrizioni ai sensi dell’art. 22 della Legge 1150/42 e dell’art. 8 della Legge 765/67.

            Sono fatte salve le prescrizioni dei Piani Esecutivi già approvati alla data di adozione della presente Variante al P.R.G.C..