ART. 38   VERANDE FISSE E STAGIONALI

            Le verande “fisse”  (che modificano la sagoma edilizia dell’edificio e che non presentano caratteristiche di precarietà o totale mobilità) sono conteggiate ai fini della cubatura.

            Le verande “stagionali” (che devono avere caratteristiche di totale mobilità) non sono conteggiate ai fini della cubatura e sono soggette ad autorizzazione edilizia, rinnovabile per le installazioni successive alla prima. Sono ammesse ai fini del risparmio energetico dell’edificio e possono essere installate per un periodo compreso tra il 21 settembre e il 21 marzo dell’anno successivo. La superficie delle verande stagionali non deve essere superiore a 9 mq.

            Le verande stagionali possono essere utilizzate a chiusura di vani scala esterni; in questo caso la superficie della veranda sarà determinata in base alle dimensioni di minimo ingombro della scala esistente.