ART. 38 VERANDE FISSE E STAGIONALI
Le
verande “fisse” (che modificano la sagoma edilizia dell’edificio e
che non presentano caratteristiche di precarietà o totale mobilità) sono
conteggiate ai fini della cubatura.
Le
verande “stagionali” (che devono avere caratteristiche di totale mobilità) non sono conteggiate
ai fini della cubatura e sono soggette ad autorizzazione edilizia, rinnovabile
per le installazioni successive alla prima. Sono ammesse ai fini del risparmio
energetico dell’edificio e possono essere installate per un periodo compreso tra il 21 settembre e
il 21 marzo dell’anno successivo. La superficie delle verande stagionali non
deve essere superiore a 9 mq.
Le verande stagionali possono essere
utilizzate a chiusura di vani scala esterni; in questo caso la superficie della
veranda sarà determinata in base alle dimensioni di minimo ingombro della scala
esistente.