ART. 4
CAPACITA’ INSEDIATIVA RESIDENZIALE
Il
Piano, a norma dell’art. 21 della L.U.R., prevede una dotazione complessiva di
infrastrutture e servizi, la quale (in base a standard di entità non inferiore
a quella di cui al citato art. di Legge) definisce la capacità insediativa
residenziale di ciascuna zona (art. 20 L.U.R).
Al
fine di fissare “i criteri per le trasformazioni ammissibili rispetto alle
dotazioni di opere di urbanizzazione primarie e secondarie, effettivamente
fruibili” di cui al punto 9 dell’art. 12 della L.U.R., il Piano definisce poi
la “capacità insediativa effettiva” di ciascuna zona, in ciascun momento di
attuazione, in relazione alla dotazione di infrastrutture e servizi
effettivamente fruibili, da quella zona, in quel momento.
Come
dotazione di servizi effettivamente fruibile si intende quella risultante dalla
somma:
- delle aree in uso od in proprietà degli Enti preposti all’attuazione
e/o gestione di detti servizi, e le cui opere siano già state eseguite in
misura adeguata alle esigenze, al momento in cui viene operata la valutazione;
- delle aree di cui sia già stata predisposta l’acquisizione o sulle
quali sia già stata programmata l’esecuzione delle opere, nella misura adeguata
di cui sopra, da parte degli Enti suddetti, mediante specifici programmi, o
mediante strumenti urbanistici esecutivi approvati, di cui all’art. 32 della
L.U.R.
Data la
dotazione complessiva di infrastrutture e servizi esistenti ad un certo momento
nel territorio comunale, la capacità insediativa effettiva di una determinata
zona, è data dagli insediamenti ammissibili (tenuto conto di quelli già
esistenti), in base alle infrastrutture e servizi di cui possono fruire, nel rispetto
degli standard e delle connessioni funzionali indicati dal Piano.