ART. 5  DETERMINAZIONE E VERIFICA DELL’EFFETTIVA CAPACITA’ INSEDIATIVA

L’effettiva capacità insediativa di ciascuna zona dipende da:

1.      L’esistenza ed agibilità delle opere di urbanizzazione primaria di cui al punto 1 dell’art. 51 della L.U.R., nei modi e nella misura necessari per un’adeguata attrezzatura tecnologica e per l’accessibilità degli insediamenti, nonché per la loro miglior connessione con il contesto urbano e con il sistema dei servizi.

Sono da considerarsi equivalenti, sia la previsione di attuazione di tali opere da parte del Comune, sia l’impegno da parte dei privati interessati di procedere all’esecuzione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione degli insediamenti proposti.

Tale impegno vale soltanto in presenza di strumenti urbanistici esecutivi e nei limiti da questi indicati; in carenza di indicazioni, l’impegno suddetto si intende applicabile soltanto alle opere di completamento o di allacciamento alle reti dell’urbanizzazione primaria, strettamente pertinenti all’area di proprietà del proponente.

2.       L’esistenza e la fruibilità delle opere di urbanizzazione secondaria, di cui all’art. 51 della L.U.R. nei modi e con gli standard fissati e specificati al successivo art. 6. Ai fini di una valutazione omogenea e sintetica dell’effettiva disponibilità di servizi, essa è misurata in base alla superficie di terreno effettivamente utilizzata o disponibile, per ogni servizio e per ogni zona (sempre tenendo  conto delle connessioni funzionali indicate dal Piano).

Tale superficie, divisa per lo standard fissato dal Piano per ciascuna categoria di servizi, definisce gli insediamenti (esistenti ed eventualmente addizionali), servibili da ciascun servizio in ciascuna zona.

 

Ai fini di una valutazione sintetica del grado di insediabilità di una zona, può essere definita l’effettiva capacità insediativa “complessiva”, derivante, per quanto riguarda l’urbanizzazione secondaria, da:

- per gli insediamenti residenziali, in termini di abitanti servibili, dalla dotazione complessiva delle aree per i servizi effettivamente in uso, di cui al punto 1 dell’art. 21 della L.U.R., divisa per lo standard complessivo di Piano definito per ogni zona in misura comunque non inferiore a 25 mq/abitante;

- per gli insediamenti produttivi, in termini di superficie complessiva occupabile, dalla dotazione complessiva di aree di cui al 1° comma punto 2 dell’art. 21 della L.U.R.;

- per gli insediamenti direzionali e commerciali al dettaglio, in termini di superficie complessiva occupabile, dalla dotazione complessiva di aree di cui ai commi 1° (punto 3) e 2° dell’art. 21  della L.U.R..

 

            Tenendo altresì conto delle opere di urbanizzazione primaria (ed in particolare del servizio più  carente), l’effettiva capacità insediativa “complessiva”, può essere definita dal valore minore delle suddette determinazioni.