ART. 5
DETERMINAZIONE E
VERIFICA DELL’EFFETTIVA CAPACITA’ INSEDIATIVA
L’effettiva
capacità insediativa di ciascuna zona dipende da:
1.
L’esistenza ed agibilità delle opere di urbanizzazione
primaria di cui al punto 1 dell’art. 51 della L.U.R., nei modi e nella misura
necessari per un’adeguata attrezzatura tecnologica e per l’accessibilità degli
insediamenti, nonché per la loro miglior connessione con il contesto urbano e
con il sistema dei servizi.
Sono da
considerarsi equivalenti, sia la previsione di attuazione di tali opere da
parte del Comune, sia l’impegno da parte dei privati interessati di procedere
all’esecuzione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione degli
insediamenti proposti.
Tale impegno
vale soltanto in presenza di strumenti urbanistici esecutivi e nei limiti da
questi indicati; in carenza di indicazioni, l’impegno suddetto si intende
applicabile soltanto alle opere di completamento o di allacciamento alle reti
dell’urbanizzazione primaria, strettamente pertinenti all’area di proprietà del
proponente.
2.
L’esistenza e la
fruibilità delle opere di urbanizzazione secondaria, di cui all’art. 51 della
L.U.R. nei modi e con gli standard fissati e specificati al successivo art. 6.
Ai fini di una valutazione omogenea e
sintetica dell’effettiva disponibilità di servizi, essa è misurata in
base alla superficie di terreno effettivamente utilizzata o disponibile, per
ogni servizio e per ogni zona (sempre tenendo conto delle connessioni funzionali
indicate dal Piano).
Tale
superficie, divisa per lo standard fissato dal Piano per ciascuna categoria di
servizi, definisce gli insediamenti (esistenti ed eventualmente addizionali),
servibili da ciascun servizio in ciascuna zona.
Ai fini di una valutazione sintetica del grado di insediabilità di una zona, può essere definita l’effettiva
capacità insediativa “complessiva”, derivante, per quanto riguarda
l’urbanizzazione secondaria, da:
- per gli insediamenti residenziali, in termini di abitanti servibili,
dalla dotazione complessiva delle aree per i servizi effettivamente in uso, di
cui al punto 1 dell’art. 21 della L.U.R., divisa per lo standard complessivo di
Piano definito per ogni zona in misura comunque non inferiore a 25 mq/abitante;
- per gli insediamenti produttivi, in termini di superficie complessiva
occupabile, dalla dotazione complessiva di aree di cui al 1° comma punto 2
dell’art. 21 della L.U.R.;
- per gli insediamenti direzionali e commerciali al dettaglio, in
termini di superficie complessiva occupabile, dalla dotazione complessiva di
aree di cui ai commi 1° (punto 3) e 2° dell’art. 21 della L.U.R..
Tenendo
altresì conto delle opere di urbanizzazione primaria (ed in particolare del
servizio più carente),
l’effettiva capacità insediativa “complessiva”, può essere definita dal valore
minore delle suddette determinazioni.