ART. 6
STANDARD E CONNESSIONI FUNZIONALI
Il
Piano precisa l’ubicazione e la destinazione delle varie aree riservate a
servizi sociali ed attrezzature a livello comunale ai sensi dell’art. 21 della
L.U.R., per ciascuna di esse e per ogni
categoria di servizio; indica inoltre la relativa superficie in conformità agli
standard prescritti dal citato articolo nella seguente misura minima:
1. per gli insediamenti residenziali:
a) aree
per l’istruzione (asili nido, scuole materne,
scuole elementari, scuole medie dell’obbligo): 5.00 mq/ab
b) aree
per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali,
assistenziali,
sanitarie, amministrative, per mercati in aree pubbliche
e centri commerciali pubblici) 5.00 mq/ab
c) aree
per gli spazi pubblici a parco, per gioco e sport 12.50 mq/ab
d) parcheggi
pubblici 2.50 mq/ab
TOTALE 25.00 mq/ab
2.
per gli insediamenti produttivi:
2.1 di nuovo impianto (lettera a) e d) 1° comma art.
26 L.U.R.)
a) aree per
parcheggi 5% della superficie
territoriale
b) aree verdi 10% della superficie
territoriale
c) aree per
centri e servizi sociali ed attrezzature
integrative 5%
della superficie territoriale TOTALE 20% della superficie territoriale
2.2 esistenti (lettera b) e c) 1° comma art. 26
L.U.R.)
a) aree per
parcheggi 5% della superficie
fondiaria
b) aree verdi 5%
della superficie fondiaria
3. per
gli insediamenti direzionali e commerciali al dettaglio:
3.1 di nuovo impianto (lettera g) 3° comma art. 13 L.U.R.)
a) aree per parcheggi 50% della sup.
lorda di pav.
b) aree
verdi, per servizi sociali ed attrezzature
integrative
50% della sup. lorda di pav.
TOTALE 100% della sup.
lorda di pav.
3.2 nel centro
storico, in area di ristrutturazione urbanistica e di completamento
a) aree per parcheggi 40% della sup.
lorda di pav.
b) aree verdi, per servizi sociali ed
attrezzature
integrative
40% della sup. lorda di pav.
TOTALE 80% della sup.
lorda di pav.
Per le attività commerciali al dettaglio
con superficie di vendita maggiore di 400 mq saranno applicati gli standard a
parcheggio previsti dal 2° comma art. 21 L.U.R..
Ai fini degli standard del presente articolo sono
computabili oltre alle superfici delle quali è prevista l’acquisizione da parte
della Pubblica Amministrazione, anche quelle private per le quali è previsto
l’assoggettamento ad uso pubblico disciplinato con convenzione, nelle
proporzioni massime del 30% delle superfici complessive.
Le
superfici complessive per ogni categoria di servizio, risultanti in calce alle
suddette schede, divise per l’insediamento previsto per ogni ambito
territoriale dalle schede medesime, definiscono gli
standard di Piano
da assumere per
la determinazione della capacità insediativa
effettiva dell’ambito considerato, di cui al precedente art.
5.
Ai
fini della programmazione attuativa, gli standard suddetti dovranno essere
verificati considerando, per ciascun
servizio e per ciascuna zona, il riferimento o la connessione funzionale
indicata dal piano, cioè il collegamento per quel servizio di quella zona, con
uno o più nuclei di servizio previsti dal piano: ossia ciascuna zona dovrà
essere collegata con il nucleo, o con i nuclei di servizio più vicini, tenendo
conto delle infrastrutture e della popolazione servibile da ciascun nucleo.
In
sede di attuazione, qualora manchino uno o più nuclei di servizio e fino a che
non ci siano le condizioni per la loro utilizzazione, si potranno considerare,
per il soddisfacimento degli standard di cui sopra, anche connessioni diverse
da quelle indicate dal piano, rispettandone i criteri informatori, ed in
particolare assicurando:
- la migliore accessibilità, di
ciascuna zona a ciascun servizio;
- la più omogenea e razionale
utilizzazione delle infrastrutture e dei servizi esistenti;
- la possibilità di successiva realizzazione del sistema previsto dal
piano, senza che ciò determini sprechi o diseconomie.