ART. 8
GLI STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI
Sono
strumenti urbanistici esecutivi quelli indicati dall’art. 32 secondo comma
della L.U.R., con i contenuti, gli elaborati, le procedure di formazione ed
approvazione stabilite dagli artt. 38, 39, 40, 41, 41bis, 42, 43, 44, 45, 46,
47 della medesima Legge, e quelli indicati dagli artt. 28 e 30 della Legge
457/78 oltre ai programmi integrati di cui alla L.R. 18/96.
Il
presente Piano - mediante indicazioni normative e cartografiche - definisce gli
ambiti nei quali gli interventi saranno subordinati alla preventiva formazione
ed approvazione di uno degli strumenti urbanistici esecutivi di cui sopra.
La
predisposizione di uno dei suddetti strumenti urbanistici esecutivi, potrà
essere resa comunque obbligatoria nei casi seguenti:
a)
qualora indipendentemente dal frazionamento fondiario e
dal numero dei proprietari, sia prevista la realizzazione contemporanea o
successiva di una pluralità di edifici e conseguentemente si renda necessaria
la predisposizione su scala adeguata delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria per l’insediamento;
b)
qualora la strada di accesso esistente alle aree su cui
si intende edificare, non possegga i requisiti,
specificati in altra parte delle presenti norme, richiesti per dare conveniente
accesso alle aree di pertinenza dei singoli edifici. In tal caso il
P.E.C. dovrà estendersi alle aree relative alla strada di accesso o ad altra
strada la cui sistemazione consenta la formazione di un conveniente accesso;
c)
qualora l’allacciamento dell’area, su cui si intende
edificare, alla rete dei pubblici servizi di urbanizzazione primaria di cui
all’art. 51 L.U.R., interessi altre aree edificabili, nel qual caso lo S.U.E.
dovrà estendersi anche a queste ultime;
d)
qualora l’insediamento interessi più aree destinate a
nuovi complessi insediativi di carattere residenziale, produttivo o terziario.