ART. 9
APPLICABILITA’ DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI
Nei
casi suddetti (art. 8) l’estensione territoriale degli strumenti urbanistici
esecutivi, in assenza di specifiche indicazioni di P.R.G.C., sarà determinata
dalla Pubblica Amministrazione Comunale, di volta in volta sulla base delle
richieste. L’Amministrazione Comunale si riserva (anche mediante ricorso ai
disposti di cui all’art. 8 - ultimo comma - della Legge 765/67) la facoltà di
chiedere l’estensione ad aree circostanti (o ad altre aree che devono essere collegate
a quelle oggetto della richiesta), per i seguenti motivi:
1) di interdipendenza
urbanistico-funzionale, di organico inserimento ambientale o di semplice
regolarità planimetrica;
2) ai fini dell’organica attuazione delle infrastrutture e dei servizi di
urbanizzazione primaria e/o secondaria.
Gli strumenti
esecutivi dovranno in ogni caso verificare la congruenza degli insediamenti
interessati con l’effettiva capacità insediativa delle relative zone, nel
rispetto degli standard descritti all’art. 6, tenendo conto delle connessioni
funzionali indicate dal Piano.