Art. 10.    Classificazione delle aree normative di intervento

 

1. Il P.R.G.C. esercita la propria efficacia normativa assegnando alle varie parti del territorio comunale, le destinazioni d’uso consentite, gli interventi ammessi, i parametri urbanistici per il dimensionamento degli stessi e le modalità d’intervento.

 

2. Con il diverso combinarsi, nelle varie parti del territorio comunale, dei contenuti normativi sopra indicati, il territorio stesso viene suddiviso in aree normative di intervento che, opportunamente indicate sulle tavole di Piano, consentono di definire graficamente le prescrizioni normative del medesimo.

 

3. Le aree normative individuate fanno riferimento alla seguente classificazione:

Aree urbanizzate:

    - aree interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale (a);

    - aree totalmente o parzialmente edificate, e con gradi diversi di trasformabilità urbanistica (b).

Aree urbanizzabili:

    - aree ai margini del perimetro urbanizzato, senza rilevanti costi di soglia e per le quali è previsto l’intervento di nuova costruzione;

    - aree, esterne al perimetro urbanizzato, urbanizzabili anche con rilevanti costi di soglia e per le quali è previsto l’intervento di nuova costruzione;

    - aree destinate ad attrezzature e servizi di livello comunale (art.21 L.R. n° 56/77 e s.m.i.) individuate nel territorio con la lettera S.

Aree non urbanizzabili:

- aree destinate ad usi agricoli e per il tempo libero e disciplinate dalle norme specifiche di area, individuate sul territorio con la lettera A (aree A , A1 , A2 , A1* ed A2*);

- aree destinate alla tutela ambientale, idrogeologica e d’interesse generale tra le quali l’area protetta, le aree contigue all’area protetta, le aree di salvaguardia ambientale (ASA) e l’area “A ex Pb2”

- aree restituite all’uso agricolo che mantengono un indice di edificabilità solo ed esclusivamente in quanto tale capacità edificatoria sia trasferita ed utilizzata in altri ambiti; tali aree sono quelle individuate con la sigla “A ex Rn3” e “A ex Rn1”, “A ex Rnm”.