Art. 11. Fasce di rispetto, aree di salvaguardia ambientale (ASA), prescrizioni idrogeologiche ed idrauliche di carattere generale

 

11/1 FASCE DI RISPETTO PER IMPIANTI TECNOLOGICI

1. Ai fini del presente articolo si definiscono impianti tecnologici le opere di presa degli acquedotti, gli impianti di smaltimento rifiuti e di depurazione delle acque reflue, le pubbliche discariche, le linee elettriche di alta tensione, metanodotto.

 

2.  L’individuazione degli impianti a rete sulla cartografia di P.R.G.C. è indicativa; la corretta posizione dovrà essere verificata con l’ente proprietario e/o gestore, qualora si intenda realizzare un intervento ad una distanza minore di metri 50 dalla fascia grafica.

 

3. Per le linee di alta tensione aeree è disposta una fascia di rispetto non inferiore a 20 metri per lato, misurata dal cavo esterno, fatte salve, conformemente alla normativa vigente, le dimensioni maggiori o minori dovute in rapporto alla tensione trasportata da verificare preventivamente presso l’ente proprietario e/o gestore della rete.

 

4. Per le opere di presa degli acquedotti, sono rappresentate la zona di tutela assoluta, la zona di tutela ristretta e la zona di tutela allargata.

 

5. Per gli impianti di depurazione delle acque reflue e smaltimento rifiuti, la fascia di rispetto è definita in mt. 100 dal confine dell’area di pertinenza ai sensi e alle condizioni della normativa vigente.

 

6. Per i metanodotti è disposta fascia di rispetto non inferiore a mt.11 in conformità al D.M. 17.04.2008 All. A (G.U. Suppl. al n°107/2008) fatte salve, conformemente alla normativa vigente, le dimensioni maggiori o minori, dovute alle caratteristiche della rete, da verificare preventivamente presso l’ente proprietario e/o gestore della rete.

 

11/2 AREE DI RISPETTO CIMITERIALE

1. La cartografia di P.R.G.C. individua il limite di mt. 200.

 

2. Nel cimitero e nelle aree destinate al suo ampliamento è realizzabile sala per il commiato di cui all’art. 8 della LR 20/2007.

 

3. Nella fascia di rispetto del cimitero è consentita la realizzazione di infrastrutture, parchi, giardini, parcheggi pubblici o di uso pubblico e attrezzature di servizio all'impianto cimiteriale; all'interno di tale fascia sono consentiti, per gli edifici esistenti, gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b), c) e d) della LUR 56/77 e s.m.i., nonché l'ampliamento degli edifici stessi, nella percentuale massima del 10 per cento della superficie totale; valgono, inoltre, i contenuti dei commi 6, 6bis, 6ter dell’art. 27 LUR 56/77 e s.m.i.

 

11/3 SPONDE DEI CORPI IDRICI

1. Nel territorio del Comune di La Loggia sono presenti:

- tratti del Fiume Po e dei Torrenti Chisola e Oitana normati dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. 24/05/2001 e s.m.i.; il Fiume Po è altresì normato dal Piano d’Area del Po

- canali artificiali con sedime pubblico: Canale Pancalera e Canale del Mulino

- laghi artificiali in quanto provenienti da attività di cava esaurita e dismessa.

 

1 bis.   Sulle sponde dei corpi idrici di cui al 1° comma dell’art. 29 della L.U.R. n. 56/77 e s.m.i. possono essere realizzate, previa acquisizione dei pareri degli organi amministrativi territorialmente competenti, nonché previa verifica di compatibilità con la tutela dei valori ambientali, opere di difesa spondale, comprese le strade di servizio al corpo idrico”.

 

1ter. Per i canali artificiali con sedime pubblico (Canale Pancalera e Canale del Mulino), individuati nella Carta di sintesi (Tavola 7), è individuata (si vedano le tavole P2, P2g, P3a, P3b) la fascia inedificabile di m. 10; detta fascia è ridotta a m. 5,00 in sponda destra del Canale Pancalera in località Tetti Griffa per il tratto che coincide con l’edificato. Per i laghi artificiali, derivanti da attività di cava esaurita e dismessa, è individuata la fascia inedificabile sulle Tavole P2, P2g, P3a e P3b ex comma 5 art. 29 della LUR 56/77 e s.m.i..

 

1quater. I manufatti architettonici costituenti i canali artificiali con sedime pubblico (Canale Pancalera e Canale del Mulino), la cui esecuzione risalga a oltre settanta anni, sono da considerarsi assoggettati ai disposti di cui all’art. 10 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i..

    

2. Ai sensi dell’art. 39 del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. 24/05/2001 nelle fasce fluviali riportate in cartografia (Tavola P2g) per il Fiume Po, per il Torrente Oitana e per il Torrente Chisola sono esclusivamente consentite le seguenti opere:

§  Fascia A: interventi di tipo a), b), c) e h) del prec. art. 8, senza aumento di SL e senza cambi d’uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio; per quanto riguarda la realizzazione di opere pubbliche, si applicano i disposti dell’art. 38 delle norme di attuazione del PAI che così recita: “(…) all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell’ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l’assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all’Autorità competente (…)”.

Per “opere d’interesse pubblico” s’intendono le infrastrutture lineari o a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali (ad es. strade, acquedotti, fognature ed impianti di depurazione, opere di attraversamento, canali/condotte e opere di derivazione, linee elettriche e telefoniche, ecc.).

 

§  Fascia B:

a)  interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione vigente anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;

b)  interventi di tipo d) ed e) per edifici agricoli e residenze rurali connesse, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno, o in presenza di copertura assicurativa;

c)  interventi di tipo d) comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie totale STot non superiore a quella potenzialmente allagabile, con contestuale dismissione d’uso di quest’ultima e a condizione che la stessa non aumenti il livello di rischio e non comporti significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità d’invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

d)  per quanto riguarda la realizzazione di opere pubbliche si applicano i disposti dell’art. 38 delle norme di attuazione del PAI che così recita: “(…) all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell’ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l’assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all’Autorità competente (…)”. Per “opere d’interesse pubblico” s’intendono le infrastrutture lineari o a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali (ad es. strade, acquedotti, fognature ed impianti di depurazione, opere di attraversamento, canali/condotte e opere di derivazione, linee elettriche e telefoniche, ecc.).

 

§  Fascia B di progetto:

linea lungo cui dovranno essere realizzate opere di mitigazione del rischio. In assenza di dette opere di mitigazione del rischio, nella zona retrostante collocata in fascia C, valgono le stesse norme della fascia B di cui al precedente comma.

 

§  Fascia C:

Sono consentiti gli interventi previsti nelle corrispondenti norme specifiche di area di cui al titolo III° delle presenti norme.

 

3. Lungo i corsi d’acqua del precedente l° comma è comunque vietata ogni piantagione e movimenti del suolo ai sensi dell’art. 96 lett. f) del T.U. approvato con R.D. n. 523/1904.

 

11/4 FASCE DI RISPETTO A PROTEZIONE DEI NASTRI STRADALI

1. In attuazione dell’art. 27 della L.R. n° 56/77 e s.m.i. che s’intende integralmente richiamato, il P.R.G.C. individua le fasce di rispetto a protezione dei nastri ed incroci stradali all’esterno delle aree di insediamento classificate. In particolare , richiamando i disposti del D.lgs. n° 285/92 e s.m.i. e del D.P.R. n° 495/92 e s.m.i., vengono individuate le seguenti fasce nelle aree esterne ai centri abitati:

- Tangenziale Sud                                                                    mt. 60

misurati a partire dal confine della proprietà autostradale

- ex Strada statale n.° 20, sua Variante e

         Strada provinciale n° 145                                               mt. 30

- Strade comunali                                                                    mt. 20

 

2. Nelle aree edificabili classificate, le distanze di rispetto dal ciglio stradale, non potranno essere inferiori a mt. 6 e mt. 10 per le aree produttive ai sensi dell’art. 27, 2° c. L.R. 56/77.

 

3. In presenza di fili di fabbricazione continui o consolidati a distanze inferiori, può essere confermato il filo esistente.

 

11/5 AREE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE (ASA)

1. Il P.R.G.C. individua nelle cartografie di Piano aree agricole in prossimità del Castello Galli, di Villa Carpeneto e del restante insediamento di impianto storico, aventi pregio paesistico in quanto costituiscono elemento di connessione tra di loro e di percezione visiva degli stessi. Si veda anche la successiva scheda all’art. 26/12.

 

2. Tali aree costituiscono patrimonio di salvaguardia ambientale e sono da salvaguardare ai sensi dell’art. 13, 7° c., lett. a), L.R. 56/77 per il loro pregio paesaggistico: esse, pertanto, costituiscono bene ex art. 24 comma 1 numero 3 della L.R. 56/77 e s.m.i..

 

3. Ai sensi del citato art. 13, 7° c., lett. a), L.R. 56/77 dette aree sono inedificabili.

   

4. In dette aree, oltre all’attività agricola propria (destinazione A1 di cui all’art. 9 comma 2 lettera “e)” delle presenti norme), sono ammessi interventi di forestazione, anche come compensazione ambientale di cui all’art. 25 delle presenti norme: specie autoctone di alberi ed essenze arbustive e posizione della loro messa a dimora devono essere studiati in modo tale da consentire di schermare l’abitato di più recente impianto e favorire la percezione visiva delle emergenze storiche (complesso di Villa Carpeneto e Castello Galli della Loggia); tali interventi sono soggetti al parere paesaggistico  previsto all’art. 49, ultimo comma della L.R. 56/77 e s.m.i..

 

5. Nelle aree ASA comprese tra il complesso di Villa Carpeneto e l’area Rb1 è ammessa anche la realizzazione di spazi per parcheggio in relazione alla riqualificazione di Villa Carpeneto: tali parcheggi saranno da realizzarsi in superficie semipermeabile e dotati di un adeguato numero di specie autoctone alberate ed arbustive (1 albero ogni 4 posti auto): tale intervento è soggetto al parere paesaggistico  previsto all’art. 49, ultimo comma della L.R. 56/77 e s.m.i..

 

6. Gran parte delle aree è interessata da provvedimenti di tutela indiretta ex  art. 45 D.lgs 42/2004 e s.m.i. di cui ai Decreti Ministeriali del 18/01/1969 e 16/05/1969.

 

11/6 INTERVENTI AMMESSI

1. Nelle fasce di rispetto descritte ai punti precedenti è fatto divieto di nuove costruzioni se non per i casi previsti dalle leggi vigenti. È consentita la realizzazione di aree verdi anche attrezzate e di uso pubblico, parcheggi, colture agricole, opere di viabilità a destinazione agro-silvo-pastorale oltre alle opere ed infrastrutture espressamente previste dal Piano.

 

2. Se non diversamente precisato nei precedenti punti e/o nelle schede d’area in cui la fascia è posizionata, per gli edifici eventualmente esistenti nelle fasce di rispetto delle infrastrutture stradali e ferroviarie sono ammessi interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 8 con ampliamenti non superiori al 20% di superficie totale STot preesistente per sistemazioni igieniche e tecniche ai sensi dell’art. 27, 12° c. L.R. 56/77 nel lato opposto del vincolo. Detto incremento della superficie totale è ammissibile anche se può comportare incremento della superficie coperta SC e/o di volume.

 

3. In tutte le aree normative, nelle fasce di rispetto stradale è altresì consentita la costruzione di impianti per la distribuzione di carburante e connessi servizi per gli utenti della strada (autolavaggi e attrezzature minime di ristoro e commercio nella misura massima di mq. 60 di superficie totale STot), nel rispetto dei disposti del Nuovo Codice della Strada e previo consenso dell’Ente proprietario della strada in merito all’accessibilità, oltre all’installazione di cabine elettriche, telefoniche e gas, attrezzature dirette come da art. 27, 13° c., L.R. 56/77. L’accesso/uscita a/da tali impianti deve essere realizzato in modo da tutelare la sicurezza stradale; i manufatti non devono costituire elemento che deturpa la percezione visiva del sito dal contesto in cui è collocato.

 

 

4. Le aree comprese nelle fasce di rispetto continuano a possedere le densità fondiarie e territoriali ad esse attribuite dal presente P.R.G.C.; il volume corrispondente a tale densità non potrà essere realizzato in sito ma dovrà essere trasferito nelle aree attigue.

 

11/7 PRESCRIZIONI IDROGEOLOGICHE ED IDRAULICHE DI CARATTERE GENERALE

1. In conformità con quanto previsto dalla Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP del 6 maggio 1996 “L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, e s.m.i. - Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici”, il territorio comunale è suddiviso in classi di idoneità all’utilizzazione urbanistica individuate nella Tavola 7 “Carta di sintesi”:

Classe I: pericolosità geologica nulla o trascurabile;

Classe IIa e Classe IIb: pericolosità geologica moderata;

Classe III: pericolosità geologica da elevata a molto elevata, distinta in:

Classe IIIa: pericolosità geologica da elevata a molto elevata (aree inedificate o con edifici sparsi)

Classe IIIb2: pericolosità geologica elevata (aree edificate)

Classe IIIb3: pericolosità geologica da elevata a molto elevata (aree edificate)

Classe IIIb4: pericolosità geologica molto elevata (aree edificate).

 

2. Nelle aree ricadenti in tutte le classi di idoneità all’utilizzazione urbanistica dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) tutti i corsi d’acqua, sia pubblici sia privati, non dovranno essere confinati in manufatti tubolari o scatolari di varia forma o sezione e subire restringimenti d’alveo, è fatto inoltre divieto assoluto di edificare al di sopra dei corsi d’acqua intubati;

b) dovranno essere garantite costantemente la pulizia e la manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua artificiali, pubblici o privati, verificando le sezioni di deflusso, soprattutto per i tratti d’alveo intubati, adeguando quelle insufficienti;

c) qualora siano necessari sbancamenti di scarpate e/o riporti di materiale, gli stessi dovranno essere sostenuti e drenati al fine di garantire, a breve ed a lungo termine, la stabilità dei pendii;

d) le eventuali nuove opere di attraversamento stradale dei corsi d’acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso “a rive piene” misurata a monte non sia in alcun modo ridotta, a prescindere dalle verifiche di portata;

e) non si potranno realizzare nuovi interventi edificatori interrati al di sotto di 1 metro dalla quota di massima escursione della falda;

f) il ricorso all’innalzamento artificiale del piano di campagna è permesso qualora sia accertato che tale intervento non provochi innalzamenti anomali del livello idrico nel corso di eventi di piena tali da provocare maggiori danni nelle aree adiacenti;

g) gli interventi sia pubblici che privati, dovranno attenersi a quanto previsto dal D.M. 17/01/2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni” e s.m.i.; laddove è richiesta la “Relazione Geologica”, che avrà per oggetto il modello geologico e la fattibilità dell’intervento in funzione della pericolosità, dei vincoli e degli eventuali condizionamenti di carattere geologico, essa dovrà essere supportata da opportune indagini in sito e dovrà accompagnare gli elaborati progettuali dell’iter autorizzativo; l’elaborato dovrà fare specifico riferimento agli studi geologici del PRG ed individuare l’intervento su stralci della cartografia geologica allegata al PRGC. Laddove è richiesta la “Relazione Geotecnica”, essa avrà per oggetto la caratterizzazione fisico-meccanica del sottosuolo, il modello geotecnico, la risposta sismica locale e le verifiche della sicurezza e delle prestazioni geotecniche attese del complesso opera - terreno di fondazione; la relazione, supportata da opportune indagini in sito, dovrà far riferimento al progetto strutturale e alla Relazione Geologica

h) per le strutture interrate, se consentite, dovranno essere effettuate opportune indagini geognostiche e topografiche per verificare la fattibilità dell'intervento in funzione della soggiacenza della falda superficiale e/o delle eventuali problematiche connesse a fenomeni di allagamento o difficoltà di drenaggio superficiale. Dovranno essere indicati nel dettaglio gli accorgimenti tecnici e le soluzioni da adottarsi in sede esecutiva (ad es. sistemi di impermeabilizzazione e drenaggio, collocazione impianti tecnici, quota soglia ingresso)

i) per quanto riguarda le acque meteoriche, le portate dovranno essere valutate in funzione del grado di impermeabilizzazione dell'area interessata e dell’intensità di precipitazione; gli elaborati di progetto dovranno indicare i sistemi di raccolta, laminazione e smaltimento previsti con relativo dimensionamento; ogni intervento che provochi una significativa variazione di permeabilità superficiale dovrà prevedere misure compensative volte e mantenere costante il coefficiente udometrico secondo il principio dell’”invarianza idraulica” (ai sensi del punto 1.7, Parte II dell’Allegato A della D.G.R. n°64-7417 del 07-04-2014).

 

3. Gli interventi consentiti nelle diverse aree normative, specificati nelle norme di area di cui al successivo Titolo III delle presenti norme, tengono conto della classe di idoneità all’utilizzazione urbanistica di appartenenza individuata nella Tavola 7 “Carta di sintesi”, in base alle indicazioni della citata circolare 7/LAP, della DGR 64-7417 del 07/04/2014, della DGR 25-7286 del 30/7/2018 e della DGR 17-7911 del 23/11/2018.

 

4. Per le aree collocate lungo le sponde dei corsi d’acqua, valgono anche le prescrizioni di cui al precedente articolo 11/3.

 

5. Nelle aree ricadenti in Classe IIIa è consentito il recupero del patrimonio edilizio esistente e non è ammessa, in generale, la nuova edificazione, salvo quanto specificato nelle schede normative, di cui al successivo Titolo III delle presenti norme, riferite alle aree A , A1, A2, A1*, A2*, Tr, S5(96). In nessun caso è ammesso realizzare locali interrati.

 

6. Nelle aree ricadenti in Classe IIIb2 e in Classe IIIb3 è ammesso il recupero del patrimonio edilizio nei termini specificati nelle schede normative di cui al successivo Titolo III delle presenti norme. In queste classi non è ammesso realizzare locali interrati.

 

7. Nell’area ricadente in Classe IIIb4 è ammesso quanto specificato all’art. 26/15 per l’area normativa S2(17).

 

8.    Gli ambiti delle fasce A, B e C dovranno obbligatoriamente rientrare nel “Piano di Protezione Civile”.