Art. 12. Emergenze culturali, storico-architettoniche e paesaggistiche

 

12/1 BENI CULTURALI

1. Il P.R.G.C. evidenzia i beni culturali tutelati ai sensi della parte seconda del D. Lgs 42/2004 e s.m.i. nelle Tavole P2, P3a, P3b, P4.

 

2. Gli interventi su detti beni sono specificati nelle schede di ogni singola area di cui al Titolo III delle presenti norme previa autorizzazione ex D. Lgs 42/2004 e s.m.i..

 

3. Sia per gli edifici sia per le aree di pertinenza è prescritto, in caso d’intervento, l’obbligo di attenersi al rispetto delle linee architettoniche emergenti ed all’uso coerente di materiali idonei, oltre che la cura dei particolari costruttivi.

 

4. Ancorchè non evidenziati nelle tavole di piano P2, P3a, P3b, P4 i beni appartenenti a soggetto pubblico o ente ecclesiastico, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, di autore non vivente e aventi più di settanta anni, sono sottoposti ope legis all'applicazione del regime di tutela della Parte II del Codice, fino a quando non sia effettuata la procedura di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Codice; essi sono di conseguenza da considerarsi assoggettati a tutela sulla scorta del combinato disposto degli artt. 10 e 12 del D. Lgs. 42/2004. Sugli immobili tutelati ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004 valgono le Misure di protezione di cui agli artt. 20, 21, e 27 del decreto stesso.

 

5. Nel rispetto dell’art. 20 del Codice, i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

Nel rispetto dell’art. 50 del D.lgs 42/04 e s.m.i. “Distacco di beni culturali” è “vietato, senza l’autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista”.

 

12/2 EDIFICI E NUCLEI ABITATI DI INTERESSE STORICO O DOCUMENTARIO

1. Il PRG, nelle Tavole P2, P3a, P3b e P4, evidenzia edifici e nuclei abitati di interesse storico e/o documentario con presenza di caratteri architettonici originari, segnalati tra le componenti storico-culturali rappresentate nella Tavola PPR2B.

 

2. I progetti di recupero degli edifici esistenti e delle eventuali nuove costruzioni, ad essi adiacenti, dovranno tutelare e valorizzare gli elementi tipologici, architettonici e decorativi originari ancora presenti e leggibili, tenuto conto dell’effettiva consistenza di tali elementi, assai diversificata a seconda del sito.

 

 

12/3   BENI E COMPONENTI PAESAGGISTICI

1. Il PRG individua i beni paesaggistici tutelati ai sensi della parte terza del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.. Sono soggetti a tutela paesaggistica di cui al D.Lgs. n 42/2004 i seguenti beni indicati nella Tavola PPR1: il Fiume Po ed i Torrenti Chisola e Oitana e le relative sponde per una fascia di 150 mt. definita in cartografia; i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 mt. dalla linea di battigia; le aree protette e le aree contigue; i territori coperti da boschi.

 

2. Gli interventi ammessi nelle aree di cui al precedente comma 1 sono attuabili previa autorizzazione della Regione, o del Comune delegato se dotato di Commissione locale per il paesaggio (Clp), ai sensi dell’art. 3 della l.r. 32/2008, previo parere del Soprintendente; non sono soggette ad autorizzazione le opere di cui all’art. 149 del Codice e di cui all’Allegato A del DPR 31/2017.

3. Il P.R.G.C. evidenzia, inoltre, in base agli indirizzi e direttive del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) le componenti paesaggistiche naturalistico-ambientali, morfologico-insediative, storico-culturali e percettivo-identitarie, nelle Tavole PPR2A e PPR2B, nonché i percorsi panoramici nella Tavola PPR3.

 

4. Gli interventi di trasformazione edilizia, nelle diverse parti del territorio, si devono confrontare con la presenza delle componenti richiamate al precedente comma 3 nei termini specificati nei successivi articoli 13bis, 13ter, 25 e nelle norme di ciascuna area di cui alle schede di cui successivo Titolo III.