Art. 13bis. Ambito perifluviale del Po. Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po e Aree contigue.

 

1. Nell’ambito perifluviale del Po, il P.R.G.C. evidenzia i limiti del sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po e delle sue aree contigue interessate dal Piano d’Area “Sistema Regionale delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po”, approvato originariamente in data 8/3/1995 con D.C.R. n.° 982–4328 e s.m.i..

 

2. Il P.R.G.C., inoltre, recepisce nella Tavola P2 la fascia di pertinenza fluviale (FPF), individuata dal Piano d’Area, in cui deve essere garantita, ai sensi dell’art. 2.2 del Piano d’Area medesimo, “l’evoluzione naturale del fiume e degli ecosistemi connessi”.

 

3. Nelle porzioni di territorio incluse all’interno del confine del “Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po” e delle sue aree contigue vige il Piano d’Area del Po, il quale così le classifica:

N3: zone di potenziale interesse naturalistico, caratterizzate dalla forte incidenza di fattori antropici, ma suscettibili, col recupero ambientale e la valorizzazione degli elementi naturali presenti, di sviluppare un discreto valore naturalistico;

A1: zone esterne alla Fascia di Pertinenza Fluviale (FPF), senza sostanziali limitazioni all’uso agricolo che vi assume carattere dominante, in cui lo sviluppo agricolo deve essere orientato in funzione dei legami ecologici e funzionali con l'ecosistema fluviale;

A2: zone con parziali limitazioni all’uso agricolo, dovute alle caratteristiche di inondabilità, suscettibili di evolvere verso agro-ecosistemi più complessi e di ridurre le interferenze negative sull'ecosistema fluviale;

A3: zone  con forti limitazioni all’uso agricolo, dovute alle caratteristiche di inondabilità suscettibili di svolgere un'importante funzione nel mantenimento o nella costituzione di agro-ecosistemi di buon valore;

Tr: zone di trasformazione orientata, caratterizzate da rilevanti alterazioni antropiche dell'assetto naturale (dovute ad attività estrattive), suscettibili di essere recuperate con coordinati interventi trasformativi, per la ricomposizione ambientale, il reinserimento paesistico, l'insediamento di attrezzature e servizi per la fruizione sociale della fascia fluviale.

 

4. Due zone N3 comprendono parte della Riserva Naturale “Il Molinello” e parte della Riserva Naturale “Lanca di Santa Marta e della confluenza del Banna”: dette riserve naturali fanno parte del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po”.

 

5. All’interno delle zone di cui ai precedenti commi 3 e 4 valgono le prescrizioni di cui agli artt. 2.4, 2.5, 2.7 delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del Po oltre alle prescrizioni del successivo art. 26/16.

 

6. Le destinazioni d’uso, le modalità e le condizioni di intervento sono quelle previste nella tabella riepilogativa di cui all’art. 2.8 delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del Po con le specificazioni del successivo art. 26/16.

 

7. Vengono inoltre individuati gli ambiti nei quali gli interventi da effettuare sono coordinati e specificati in relazione alla complessità delle trasformazioni attese e alle criticità delle situazioni in atto.

 

8. Gli obiettivi specifici, gli interventi e le azioni da compiersi entro detti ambiti, le modalità e le condizioni degli interventi trasformativi sono distintamente definiti nelle Schede progettuali e nei relativi Schemi grafici illustrativi n° 10 (parte), n° 11 e n° 12 di cui all’art. 4.1.3 delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del Po con le ulteriori specificazioni ed integrazioni individuate dal Titolo III delle presenti Norme di Attuazione, art. 26/16.

 

9. Le attività estrattive esistenti nell’ambito della Fascia Fluviale del Po sono soggette alle prescrizioni di cui all’art. 3.10 delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del Po.

 

10. Nell’ambito perifluviale del Po sono presenti anche le aree A1* , A2* , AR* , Me* già facenti parte del Progetto Territoriale Operativo “Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del Po”, predisposto a suo tempo dalla Regione Piemonte e l’area Pb*:

- le aree A1* sono aree di uso agricolo di significativa importanza anche con presenza di nuclei edificati di carattere rurale e di impianto storico,

- le aree A2* sono aree ad uso agricolo con rara presenza di edifici isolati ed interessate da problemi di inondabilità

- le aree AR* sono annucleamenti di discreta dimensione di impianto storico dove concentrare la presenza anche di residenze e di attività anche diverse da quelle agricole, seppur nei limiti correlati ai problemi di inondabilità

- l’area Me* è un nucleo non di impianto storico, caratterizzato da commistione di tipologie edilizie e di usi

- l’area Pb* è il sito di un impianto di trattamento inerti.

Nell’ambito perifluviale del Po sono presenti, inoltre, l’area Tb4 ed una parte dell’area agricola A posta al confine con il Comune di Carignano a sud di Strada Corta, in quanto anch’esse presenti nell’unità di paesaggio 45-02 del PPR.

Tutte tali aree sono normate nelle schede di cui al Titolo III delle presenti norme.

 

11. Nelle Tavole di piano sono riportati, con riferimento a tale ambito perifluviale, i beni paesaggistici (nelle Tavole P2 e PPR1) ed anche le componenti paesaggistiche: le componenti naturalistico-ambientali e morfologico-insediative (riportati nella Tavola PPR2A); le componenti storico-culturali e percettivo-identitarie (riportati nella Tavola PPR2B); i percorsi panoramici ed i bacini visivi (riportati nella Tavola PPR3). Tali beni e componenti sono richiamati nel Titolo III delle presenti norme con riferimento a ciascuna area normativa.

 

12. Tutti gli interventi edilizi e le trasformazioni urbanistiche e del suolo, nel rispetto di quanto precisato al successivo articolo 25 e nelle schede d’area,  devono concorrere a valorizzare e tutelare i beni e le componenti paesaggistiche presenti nel contesto ad esse prossimo e a superare gli elementi paesaggisticamente critici, cioè quelli che determinano una detrazione visiva del paesaggio, indicati nella Tavola PPR2B.

 

13. A seconda della collocazione di ciascuna area normativa nella singola componente morfologico-insediativa gli interventi di trasformazione edilizia devono rispettare anche le norme riportate nell’Allegato B.