Art. 14. Integrazioni e specificazioni per la lettura delle presenti norme e del Regolamento Edilizio

 

1. Per quanto non contenuto nelle presenti norme si rinvia al Regolamento Edilizio Comunale.

 

1.bis  S’intende per “area normativa” una porzione del territorio comunale graficamente individuata nelle tavole di Piano per la quale il Piano stesso prescrive norme operative specifiche che precisano le destinazioni d’uso ammesse, i tipi di intervento con i relativi indici urbanistici ed edilizi, le modalità d’attuazione e le prescrizioni particolari.

 

 

2. Al fine della determinazione dell’”altezza dei fronti della costruzione” (Hf) si specifica quanto segue:

a)  per gli edifici ubicati sul fronte strada, la linea di spiccato  corrisponde al piano di marciapiede della strada pubblica esistente o in progetto o, in sua assenza, al piano della strada stessa;

b)  in caso di arretramento dal ciglio stradale, la linea di spiccato s’intende compresa entro una livelletta del 10%, utilizzando come massimo assoluto di mt.1,50;

c)  In ogni caso dovrà essere assicurato un idoneo raccordo con i terreni adiacenti a quello oggetto d’insediamento.

 

3. Al fine della determinazione dell’“altezza della costruzione” (H) si specifica quanto segue:

a)     le altezze massime precisate nelle schede normative di cui al Titolo III delle presenti norme possono essere incrementate di mt. 3,00 in caso di edifici su pilotis, fermi restando la densità fondiaria e territoriale e il numero dei piani abitabili o agibili;

b)     in caso di realizzazione di sottotetti abitabili le altezze massime precisate nelle schede normative di cui al Titolo III delle presenti norme possono essere incrementate in misura tale da consentire l’applicazione dei disposti del successivo art.19.

 

4. Al di sopra del limite d’altezza dell’edificio la sagoma emergente (copertura, sottotetto) dovrà essere contenuta entro una “sagoma limite” delimitata da un’inclinata di 30° (57% di pendenza) condotta a partire dall’estremo del piano di gronda aggettante a non più di mt. 1,50 dal fronte esterno del fabbricato.

 

5.  Le superfici coperte esistenti alla data di adozione del Progetto Preliminare della Variante Generale di adeguamento al PPR (31 gennaio 2020) chiuse da almeno tre lati, purché legittime o legittimate, s’intendono acquisite con esclusione dei sottotetti e possono essere oggetto di intervento, in deroga agli indici previsti per le aree normative su cui insistono, nei limiti di cui alle prescrizioni delle schede d’area contenute nel Titolo III delle presenti norme, mantenendo l’altezza esistente e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- la superficie totale STot risultante dal recupero del manufatto non dovrà risultare superiore alla superficie coperta SC esistente.

- per i soli manufatti di origine agricola in muratura ed impianto storico, di cui sia, cioè, dimostrata la presenza ante anno 1942, è consentito che la superficie totale STot risultante dal recupero del manufatto possa essere al massimo pari al doppio della superficie coperta SC esistente.    

 

6. Ai fini della determinazione della “capacità insediativa residenziale” ad ogni unità di popolazione insediabile o insediata corrispondono mediamente le seguenti dotazioni:

1.  in aree a indice di edificabilità (fondiaria per Permesso di Costruire, territoriale con S.U.E.) superiore o uguale a 0,27 mq/mq.:  mq/ab. 40

2.     in aree a indice di edificabilità (fondiaria per Permesso di Costruire, territoriale con S.U.E.) inferiore a 0,27 mq/mq.: mq/ab. 50.

 

7. Ai fini delle presenti norme si definisce “Edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)” la seguente:

a)   edilizia sovvenzionata: realizzabile con capitale pubblico (Comune, A.T.C., enti istituzionali);

b)   edilizia agevolata: realizzabile con contributo pubblico (Comune, cooperative, imprese);

c)   edilizia convenzionata ex artt. 17 e 18 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.: realizzabile da privati con predeterminazione di prezzi vendita e di canone d’affitto convenzionati.