Art. 15  Distanza tra le costruzioni, della costruzione dal confine, della costruzione dal ciglio o confine stradale

 

1. La distanza tra pareti cieche o dotate di luci come definite dall’art. 901 del C.C. non potrà essere inferiore a mt. 3,00.

 

2. La distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti è prescritta in tutti i casi in mt. 10,00; la norma si applica anche quando una sola delle pareti sia finestrata.

 

3. Le distanze della costruzione da confine devono essere pari alla metà dell’altezza del fabbricato con un minimo assoluto di mt. 5,00.

 

4. È ammessa la costruzione sul confine secondo Codice Civile quando intercorra tra i vicini un accordo stipulato con atto pubblico; tale accordo non è necessario qualora si costruisca in aderenza ad un fabbricato sul confine e la nuova fabbrica sia contenuta nello spessore di manica del fabbricato esistente; possono inoltre essere realizzate su confine le recinzioni e le pertinenze interrate.

 

5. Per le distanze dalle strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione delle strade private a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti, per i quali si applicano le distanze di cui ai precedenti commi 1 e 2), salvo espresse linee di arretramento contenute nelle Tavole P3a e P3b, si applica un minimo assoluto di mt. 6,00 per le aree residenziali e miste e mt. 10,00 per le aree produttive e terziarie.

 

6. Le distanze minime dei fabbricati dalle strade interposte tra di essi destinate al traffico dei veicoli (con esclusione delle strade private a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti, per i quali si applicano le distanze di cui ai precedenti commi 1 e 2), devono corrispondere a:

a)  mt. 7,50 per strade di larghezza compresa tra mt. 7,00 e mt. 15,00;

b)  mt. 10,00 per strade di larghezza superiore a mt. 15,00.

 

7. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi 3, 5 e 6 nel caso di S.U.E. relativi al centro storico, mentre sono ammesse distanze inferiori a quelle di cui al precedente comma 6 nel caso di S.U.E. relativi alle restanti aree normative.

 

8. Gli edifici pubblici possono essere in ogni caso realizzati a filo marciapiede.

 

9. Le trasformazioni di facciata e le sopraelevazioni possono avvenire nel rispetto del filo di fabbricazione degli edifici esistenti anche in deroga alle distanze di cui ai commi precedenti, purché le pareti cieche non vengano trasformate in pareti finestrate.

 

Possono essere realizzate su confine le recinzioni e le pertinenze interrate.