Art. 16. Strade di P.R.G.: tracciati, tipologia

 

1. Il Comune disporrà il tracciato definitivo delle strade previste dal P.R.G.C. in accordo, ove del caso con gli altri enti attuatori (Città Metropolitana di Torino, Concessionari).

 

2. L’assetto delle sedi viarie è disciplinato dalle seguenti norme:

a)   sedi viarie esterne all’abitato di interesse intercomunale:

sono riconosciute come tali la ex S.S. n.° 20 e sua Variante (circonvallazione) e la S.P. n.°145;

b)   sedi viarie interne all’abitato di interesse comunale:

sono riconosciute come tali le sedi stradali esistenti ed in progetto riportate nelle tavole del P.R.G.C., indipendentemente dal regime giuridico (comunali, vicinali) e dalla tipologia adottata;

c) sedi viarie e piazze interne agli insediamenti residenziali e produttivi esistenti o previsti.

    Tali sedi dovranno essere:

- dotate di rete di raccolta e smaltimento delle acque di superficie;

- dotate di illuminazione pubblica per i tratti urbani;

- ripristinate ai manti d’usura “storici” o “tradizionali” (acciottolato, lastricato; ecc.) per i tratti interni al Centro Storico o attigui ai luoghi di particolare interesse storico e/o ambientale;

- liberate da spazi di sosta o parcheggio non specificatamente predisposti ed attrezzati.

 

3. Per quanto non prescritto dal P.R.G.C. le sezioni minime delle strade in progetto non potranno essere inferiori alle seguenti:

a)   Strade extraurbane

  C – Ex S.S. 20, S.P.145                    Cat. C1:      m. 10,50

                                                                  (7,50+1,5 di banchina per lato)

F – Strade comunali                         Cat. F2:      m.   9,50

(6,50+1,50 di banchina per lato)

b)   Strade urbane

         e – Strade urbane di quartiere          Cat. E:        m. 10,00

                                                                  (7,00+1,50 di marciapiede per lato)

         f  - Strade locali                                Cat. F:        m.   7,50

                                                         (6,00+1,50 di marciapiede)

 

4. Le lettere C, F, e, f, del precedente comma, indicano espressamente la classificazione conforme al D.Lgs. 285/92; le categorie C1, F2, E, F sono espressamente riferite al D.M. 5/12/2001.

 

5. Sono fatte salve le sezioni conformi agli Strumenti Urbanistici esecutivi approvati anteriormente all’adozione del presente P.R.G.C.

 

6. Nelle aree R, P, le nuove sedi stradali conservano la densità territoriale propria delle rispettive aree di appartenenza. In assenza di S.U.E. la S.u.l. derivata da tale densità potrà essere trasferita nella medesima area normativa, a parità di destinazione d’uso, subordinatamente alla dismissione gratuita dell’area a strada.

 

7. I tracciati viari, pedonali, ciclabili e veicolari in progetto sono indicati con apposita simbologia sulle tavole di P.R.G.C.. Detti tracciati possono subire variazioni in sede di progettazione esecutiva senza che queste modifiche comportino Variante al P.R.G.C., purché tali variazioni avvengano all’interno dell’area delimitata dalle fasce di rispetto indicate dal Piano; analogamente i tracciati viari esistenti possono essere adeguati al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30/04/1992) e Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 495 del 16/12/1992).

 

7bis. In caso di variazione del tracciato, le fasce di rispetto riportate in cartografia, si intendono modificate in misura corrispondente. Le aree destinate alla viabilità e non utilizzate, a norma del precedente comma, in sede esecutiva, potranno non essere acquisite: in tal caso assumono la destinazione e le caratteristiche di intervento proprio delle aree contigue non destinate alla viabilità.

 

8. La localizzazione degli assi stradali definita dal P.R.G.C. nelle aree soggette a Strumenti Urbanistici Esecutivi è da intendersi indicativa, salvo diverse prescrizioni contenute nelle relative Norme di area.

 

9. Tutte le strade di nuova realizzazione, destinate al traffico dei veicoli, se a fondo cieco dovranno terminare con una piazzuola di ampiezza tale da poter inscrivere, nella figura geometrica risultante, un cerchio di diametro non inferiore a 14,00 mt.

 

10.In caso di strade ad uso agricolo con funzione essenzialmente di servizio al traffico agricolo o di nuovi insediamenti agricoli che necessitino dell’apertura di nuove strade per il collegamento con viabilità di ordine superiore, dovrà essere assicurata una sezione minima di mt. 5,00, misurata fra i cigli opposti.

 

11.Per i percorsi pedonali dovranno essere rispettate le sezioni minime prescritte dalla L.13/89; i percorsi ciclabili dovranno essere realizzati nel rispetto delle “Norme tecniche per la progettazione, realizzazione e segnalazione di piste e percorsi in sede urbana ed extraurbana” vigenti al momento dell’intervento e delle “Linee guida ciclo-posteggi” della Regione Piemonte.

 

12.I marciapiedi di proprietà privata sono soggetti a servitù di pubblico passaggio e concorrono nella definizione dell’area fondiaria.

 

13.Le strade private dovranno essere costruite, attrezzate dei sottoservizi, sistemate, illuminate e mantenute a cura e spese dei proprietari frontisti; qualora i frontisti non adempiano a tali obblighi l’Autorità Comunale può, previa diffida ai sensi delle leggi vigenti, fare eseguire d’ufficio quanto è necessario, recuperando la relativa spesa a carico dei frontisti, mediante procedimento di riscossione forzosa.

 

14.Le strade private esistenti riconosciute di interesse comunale sono soggette a servitù di pubblico passaggio e concorrono alla definizione della superficie territoriale.

 

15. I tratti di viabilità esclusivamente al servizio di ogni singolo lotto non destinati al traffico dei veicoli sono considerati accessi al singolo lotto e, come tali, per essi non è richiesto quanto previsto al precedente comma 13.