Art. 17.      Impianti tecnologici  

 

1. I manufatti in genere e le cabine contenenti le apparecchiature necessarie alla funzionalità degli impianti di interesse pubblico, nonché gli impianti tecnologici a servizio di attività produttive, laddove richiesti dalla normativa di settore o dagli Enti preposti alla loro verifica, prescindono dagli indici e dai rapporti di edificabilità.

 

2. Per quanto riguarda in particolare il posizionamento delle strutture in elevazione contenenti tali apparecchiature (cabine) rispetto alle sedi veicolari pubbliche viene prescritto un arretramento minimo di 5,00 mt. dal ciglio stradale e mt. 3,00 dal confine di proprietà. Le apparecchiature per erogazione di pubblici servizi, trasformazione e trasporto dell’energia possono essere indicate all’interno delle fasce di rispetto di cui ai precedenti artt. 11/1, 11/2, 11/4 giusta la L.R. 56/77, art. 27, ultimo comma.

 

3. Le cabine succitate soltanto quando non superino l’altezza interna di mt. 3,00, possono essere edificate a confine con i fondi adiacenti.

 

4. È fatto obbligo al richiedente di realizzare la pavimentazione dell’area antistante la cabina, da raccordarsi convenientemente alla pavimentazione stradale (tale obbligo non sussiste in caso di carreggiata non asfaltata).

 

5. È fatta salva la facoltà da parte del Comune di richiedere modifiche ai progetti presentati, sia per ciò che concerne la tipologia che i materiali di finitura, al fine di garantire un corretto inserimento della struttura nell’ambiente circostante, sia per ciò che concerne il posizionamento della stessa.

 

6. Le strutture relative agli impianti di telecomunicazione e di telefonia fissa, mobile e satellitare non potranno essere installate nelle aree improprie, definite come segue (Art. 5 aree non idonee ed Art. 7 aree inedificabili del Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 33 del 04.08.2000):

a)     zone nel raggio di 300 m. dagli edifici scolastici (asili e scuole), ospedali e case di cura;

b)     zone nel raggio di 50 mt. da un vincolo di tutela delle cose di interesse artistico e storico di cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

c)     aree definite dal Piano Regolatore Generale Comunale (Ra ed Rb), ovvero aree residenziali che si riferiscono ai nuclei di più antica formazione che rivestono carattere storico, ambientale e documentario;

d)     nelle aree destinate ad uso agricolo, nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua individuate ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. e in ogni altra area definita inedificabile dal vigente Piano Regolatore;

tali strutture potranno invece essere installate in siti idonei come prescritto dall’art. 8 del Regolamento sopra citato.

Sono fatti salvi gli impianti esistenti ai sensi dell’art. 27 L. 3/5/04 n. 112.

  

7. I manufatti in genere, ed in particolare le cabine, devono essere posizionati in modo tale da non interferire negativamente con le visuali panoramiche evidenziate nella Tavola PPR3 e devono essere realizzati con morfologia, materiali e finiture tali non solo da non essere elemento di degrado del contesto, ma da costituire elemento di decoro: particolare attenzione dovrà essere riposta a:

- posizione: non devono costituire restringimento o intralcio dei percorsi pedonali e/o ciclabili

- facciate: saranno da realizzarsi o in mattone paramano facciavista o in intonaco colorato; sono da prevedersi mascheratura arbustiva e/o parete e tetto rivestiti di vegetazione.