Art. 18. Autorimesse e pertinenze

 

1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi, ovvero nei locali siti al P.T., parcheggi privati da destinare alle singole unità immobiliari, nei limiti precisati all’art. 11/7 e nelle schede normative di cui al Titolo III delle presenti norme.

 

2. Tutti gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia con incremento di superficie totale STot e ristrutturazione urbanistica debbono prevedere idonei spazi coperti o scoperti, destinati a parcheggio privato, all’interno della relativa superficie fondiaria o nelle aree di pertinenza, nella misura non inferiore a 10 mq. ogni 100 mc. di volume.

 

3. Per gli interventi di cui al comma precedente riguardanti edifici pubblici o d’interesse pubblico, attività produttive e terziarie si dovrà reperire una quota di parcheggio privato, all’interno della relativa superficie fondiaria o nelle aree di pertinenza, non inferiore al 20% della superficie totale STot dell’attività insediata o da insediare.

 

4. Per gli edifici esistenti nelle aree Rb, possono altresì essere realizzati nelle relative superfici fondiarie o nelle aree di pertinenza, in deroga alle densità edilizie, bassi fabbricati per autorimesse con copertura ad una o due falde (altezza utile max mt. 2,50 alla gronda e altezza utile max mt. 3,50 al colmo), o piana (altezza utile max mt. 2,50 alla gronda) fino al raggiungimento dello standard di 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione con il vincolo delle distanze da pareti finestrate, e del rapporto di copertura fissato per la zona; tali fabbricati possono essere edificati a confine nel rispetto delle distanze definite dal C.C. artt. 873 e seguenti.

 

5.In caso di realizzazione di fabbricati parzialmente interrati, non costituiscono superficie coperta quando l’estradosso degli stessi non supera mt. 1,20 fuori terra, la copertura dovrà essere convenientemente sistemata a lastrico o giardino.

 

 6.   Sono vietate in ogni caso nuove costruzioni di autorimesse e depositi fuori terra con prefabbricati realizzati in lamiera metallica o altri materiali precari (plastica, legno).

 

7. L’esecuzione delle opere previste dai precedenti commi, se di pertinenza delle unità immobiliari, sono soggette a titolo abilitativo edilizio ai sensi della normativa vigente.

 

8. Sono fatti salvi gli standard a parcheggio pubblico ex art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i. che dovranno essere reperiti in sito o, in casi particolari, in aree prossime, con destinazione compatibile, poste entro un raggio non superiore a mt. 200.

 

9. Nelle aree libere di pertinenza degli edifici residenziali è consentito realizzare i seguenti manufatti  non soggetti a verifica dei parametri urbanistici ed edilizi:

- l’installazione di attrezzature scoperte a carattere sportivo ricreativo ad uso privato amatoriale (piscina, campo da tennis, ecc.)

- piccoli ricoveri per animali con superficie massima di 3 mq. e altezza lorda non superiore a m. 2,00

- deposito attrezzi con superficie massima di 4 mq. e altezza lorda non superiore a m. 2,00

- gazebo e pergolati con superficie massima di 16 mq.

 

10. Per quanto concerne le recinzioni:

a)     Nelle aree con destinazione residenziale, produttiva, commerciale e terziaria,  le recinzioni che si affacciano verso vie pubbliche e private, o spazi pubblici o di uso pubblico, sono consentite con le caratteristiche indicate nel Regolamento Edilizio.

b)     Potranno essere mantenute le tipologie di recinzioni esistenti, solo nel caso di rifacimento parziale delle medesime.

c)     Nelle aree agricole i terreni non edificati possono essere protetti solo con recinzioni con le caratteristiche indicate nel  Regolamento Edilizio.