Art. 19. Locali sottotetto
1.In tutti gli edifici esistenti è consentito il recupero ad uso abitativo di sottotetti esistenti, che abbiano o possano essere adeguati ai disposti delle leggi regionali vigenti se da esse previsto.
2. In caso di realizzazione di locali sottotetto, mediante nuova costruzione o intervento in edifici esistenti, costituenti superficie lorda (SL) di cui all’art. 15 del regolamento edilizio, essi debbono rispettare le seguenti condizioni:
a) siano:
· compresi all’interno della “sagoma limite”, definita al comma 4 del precedente art. 14;
· collegati direttamente ed esclusivamente con l’unità immobiliare sottostante;
· contenuti entro lo sviluppo del solido chiuso dell’ultimo piano di riferimento;
b) le scale interne di accesso al sottotetto, se non conteggiate nella SL, siano collocate in un vano delimitato dalla muratura;
c) la quota di imposta interna della struttura di copertura sia contenuta entro mt. 1,80 dall’estradosso del solaio sottostante;
d) abbiano un’altezza media non inferiore a mt. 2,70 per i locali adibiti ad abitazione e mt. 2,40 per i locali di disimpegno e di servizio;
e) i locali ad uso abitativo non abbiano in alcun punto un’altezza inferiore a 1,80 mt. e la linea di colmo della copertura sia parallela al fronte maggiore dell’edificio, in caso di fronti uguali sarà ammesso un unico orientamento;
f) in caso di apertura di abbaini gli stessi non potranno avere larghezza esterna massima superiore a mt. 1,80 e dovranno comunque essere proporzionati alle aperture sottostanti quando allineati alle stesse;
g) potranno essere aperte finestre a raso (sino al soddisfacimento dell’1/8 delle sup. finestrate) e terrazzini;
h) non vengano realizzati solai intermedi compresi nelle falde del tetto; le eventuali parti controsoffittate vengono comunque computate ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione.
3. In caso di nuova costruzione e per i locali sottotetto rientranti nella superficie accessoria (SA) di cui all’art. 15 del regolamento edilizio non potranno essere ammessi:
a) destinazioni d’uso che comportino un aumento di superficie lorda SL
b) ogni tipo di ripartizione interna non idonea a delimitare un locale soffitta per ogni unità immobiliare con esclusione dei sottotetti realizzati prima del 25/10/2006 (data di introduzione della norma di cui alla DCC n. 39 del 25/10/2006);
c) solai intermedi compresi nelle falde del tetto;
d) ogni genere di aperture con esclusione di lucernari a raso con superficie massima inferiore ad 1/20 della superficie utile netta di pavimento relativa ad ogni locale sottostante;
e) quota del piano di gronda superiore a quella dell’estradosso dell’ultimo solaio.