Art. 20 Ammissibilità chiusura balconi e porticati

 

1. È ammessa la chiusura di superfici esterne, quali logge, terrazze, porticati e balconi facenti parte di singole unità immobiliari, mediante serramenti o cortine vetrate in modo da realizzare verande, serre e simili, senza generare incremento di superficie lorda qualora la superficie di pavimento chiudibile per ogni unità immobiliare non sia superiore a 9 mq. ed a condizione che venga presentato un progetto tipo al quale dovranno uniformarsi tutte le successive chiusure dell’edificio, in modo che ne risulti una soluzione architettonica ordinata e unitaria.

 

2. Le proposte di intervento dovranno rispondere anche ai seguenti requisiti:

a)   nel caso di fabbricazione chiusa, gli interventi sono consentiti soltanto sui fronti verso cortile; nel caso di fabbricazione aperta si deve tener conto dei caratteri delle tipologie edilizie in relazione agli affacci su spazi pubblici e su pubbliche vie;

b)   la superficie finestrata di ciascun locale che si affaccia sulla superficie di pavimento chiudibile non deve essere inferiore a 1/8 della superficie di pavimento dello stesso locale e la superficie apribile non deve essere inferiore a 1/8 della somma della superficie di pavimento chiudibile e della superficie di tutti i locali che si aprono sulla medesima;

c)   le cucine ed i locali con posto cottura o focolari ed i servizi igienici che si aprono sulla superficie di pavimento chiudibile devono essere muniti di adeguato impianto di aspirazione forzata con scarico diretto all’esterno;

d) non siano eliminate le chiusure interposte tra la superficie di pavimento chiudibile ed i locali interni che si affacciano su di essa;

e) non siano installati nella superficie di pavimento chiudibile i corpi od apparecchi riscaldanti di qualsiasi tipo, apparecchi igienico-sanitari, impianti di cucine ed altre apparecchiature o arredi atti a mutare le caratteristiche di volume tecnico accessorio a servizio dell’unità immobiliare interessata;

f) non siano racchiuse all’interno delle superfici di pavimento chiudibili bombole, tubazioni, apparecchiature e contatori della rete a gas;

g) sono ammesse chiusure con vetrate semiaperte dei piani pilotis purché essi rimangano di uso comune.