Art. 21.   Trasferimento di capacità edificatoria

 

1. È ammessa la facoltà di trasferire, attraverso atto pubblico registrato e trascritto, la capacità edificatoria tra le diverse superfici fondiarie ubicate all’interno della stessa perimetrazione di area normativa omogenea nel rispetto dell’indice generale di riferimento stabilito dal P.R.G.C. per la medesima area normativa.

 

2. Tale facoltà è ammessa anche all’interno di S.U.E., purché regolata all’interno della relativa convenzione.

 

3. I trasferimenti di superficie lorda SL sono sempre ammessi tra lotti contigui compresi in aree residenziali di recupero denominate “Rb”, fermi restando i limiti massimi di densità fondiaria definiti dalle norme specifiche delle aree normative di cui al successivo titolo 3° delle presenti N.d.A.

 

4. Sono altresì ammessi trasferimenti di superficie lorda SL da aree restituite all’uso agricolo, individuate con la sigla “A ex Rn1” , “A ex Rn3” e “A ex Rnm” che mantengono un indice di edificabilità solo ed esclusivamente in quanto tale capacità edificatoria sia trasferita ed utilizzata in altri ambiti “Rb”, “Rb ex Pb4” e “TR ex Pb4”, secondo quanto normato al successivo Titolo III delle presenti N.d.A.