Art. 22. Ricostruzione di edifici

 

1. Ai fini della tutela ambientale, edifici pertinenziali con parti prefabbricate o costruiti in materiale precario, legittimamente realizzati o condonati, possono essere sostituiti, con intervento di tipo g) del prec. art. 8 nei limiti di superficie totale STot esistente e condonata, con edifici in muratura intonacata e coperta a falde.

 

2. Il Comune può consentire la ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni di Piano, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi calamitosi naturali o di fatti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all’avente titolo.