Art. 23. Attività commerciali

 

1. Le attività commerciali si articolano in:

-            C1: esercizi di vicinato con superficie di vendita fino a 150 mq;

-            C2: medie strutture di vendita e grandi strutture di vendita.

 

2. Gli esercizi di vicinato (C1) sono consentiti nelle aree incluse nelle zone di insediamento commerciale (Addensamenti e Localizzazioni), individuate dalla vigente Delibera di Consiglio Comunale dei criteri commerciali, le cui perimetrazioni sono quelle rappresentate nello specifico elaborato di PRGC redatto ai sensi dell’art. 14 comma 2 della L.R. 56/77 e s.m.i. e nelle aree in cui espressamente specificato nell’articolo 26 “Norme specifiche di area” delle presenti “Norme di Attuazione”.

 

3. Per quanto riguarda la media e la grande struttura di vendita (C2) esse sono consentite nelle zone di insediamento commerciale (Addensamenti e Localizzazioni), individuate dalla vigente Delibera di Consiglio Comunale dei criteri commerciali, le cui perimetrazioni sono quelle rappresentate nello specifico elaborato di PRGC redatto ai sensi dell’art. 14 comma 2 della L.R. 56/77 e s.m.i., nei limiti di cui alla “Tabella di compatibilità territoriale dello sviluppo” di cui alla vigente Delibera di Consiglio Comunale dei criteri commerciali, con particolare riferimento alle tipologie della struttura distributiva ed alle superfici di vendita.

 

4. Negli insediamenti commerciali (Addensamenti e Localizzazioni) e nelle aree in cui è prevista la destinazione commercio al dettaglio, l’attivazione di nuovi esercizi commerciali ed il loro ampliamento sono ammessi qualora siano reperite aree a parcheggio nella misura di cui all’art. 21 comma 1 e comma 2 della LR 56/77 e s.m.i..

Qualora, per gli esercizi di vicinato, il reperimento dell’area per parcheggio non risulti possibile ed il Comune ritenga che l’assenza di parcheggi non determini impatti negativi sul contesto si potrà procedere alla relativa monetizzazione ai sensi dell’art. 21 comma 4bis della L.R. 56/77 e s.m.i.. 

 

5. Il commercio all’ingrosso è ammesso nelle aree normative in cui è prevista la destinazione P4 nelle schede di cui nell’articolo 26 “Norme specifiche di area” delle presenti “Norme di Attuazione”.

 

6. La destinazione d’uso commerciale abilita alla realizzazione di insediamenti commerciali solo nei casi in cui siano rispettate le compatibilità di cui all’art.17 e i vincoli ed i requisiti di natura urbanistica fissati agli artt. 23, 25, 26 e 27 dell’allegato A (D.C.R. n°191-43016 del 20.11.2012, entrata in vigore il 6.12.2012).