Art. 24. Deroghe per opere pubbliche o di interesse pubblico

 

1. Il Comune può derogare alle prescrizioni del P.R.G. nel caso di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico ai sensi dell’art.14 del D.P.R.380/01.

 

2. In tal caso, qualora le opere di interesse pubblico siano di iniziativa privata, il rilascio del Permesso di Costruire in deroga dovrà essere accompagnato dalla stipula di una convenzione, approvata dal Consiglio Comunale contestualmente con la deliberazione di deroga, idonea a garantire il permanere della destinazione d’uso da cui deriva il pubblico interesse e la modificazione di tale destinazione che comunque dovrà coincidere con una finalità propria del Comune o assunta come tale.

 

3. Il vincolo di immodificabilità delle destinazioni d’uso per le opere di interesse pubblico autorizzate con l’esercizio del potere di deroga, non potrà essere di durata inferiore ai 20 anni.