Art. 25. Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, della rete ecologica e del paesaggio  

 

1. Per la tutela e potenziamento della rete ecologica locale (vedi Tavola P5) gli interventi lungo le sponde fluviali devono essere finalizzati al ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell’ecosistema fluviale. Essi devono essere attuati riqualificando la vegetazione arborea ed arbustiva ripariale e, per quanto possibile, ricorrendo alle tecniche dell’ingegneria naturalistica, con l’obiettivo di estendere i processi di rinaturalizzazione per potenziare la funzione delle sponde quali corridoi di connessione ecologica (secondo le indicazioni dei Manuali Tecnici di cui alla DGR n. 34 - 8019 del 7/12/2018 in merito alla fasce tampone vegetate). L’obiettivo di estendere i processi di rinaturalizzazione e, quindi, i corridoi di connessione ecologica riguarda in particolare i territori rientranti nella “zona fluviale allargata” perimetrata nella Tavola PPR2A.

 

2. La rete irrigua e di scolo, costituente il reticolo idrografico artificiale presente in La Loggia e cartografato nella Tavola 7 “Carta di sintesi”, deve essere  mantenuta e, laddove possibile, ripristinata nella sua funzione idraulica secondo quanto indicato nel cronoprogramma contenuto nella Relazione Illustrativa degli elaborati geologici. Dovranno altresì essere impiegate, per la tutela e potenziamento della rete ecologica locale (vedi Tavola P5), per quanto possibile, le tecniche dell’ingegneria naturalistica, prevedendo anche la messa a dimora di alberi e arbusti di specie autoctona per la costituzione di filari arborati, che rivestono un ruolo importante sia sotto il profilo ecologico per lo sviluppo della biodiversità sia sotto il profilo del miglioramento della qualità paesaggistica.

 

3. Nei territori contermini ai laghi gli interventi di recupero e di riqualificazione degli ambiti urbanizzati devono essere realizzati secondo criteri progettuali di coerenza dimensionale e morfologica con i caratteri tipologici del tessuto edificato storicamente consolidato e di ripristino e valorizzazione delle relazioni paesaggistiche del territorio interessato, che ne contraddistinguono la connotazione e l’identità; il rispetto di tale prescrizione deve trovare riscontro all’interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005.

 

4. Le formazioni lineari di siepi e filari dovranno essere mantenute e potenziate con particolare riferimento a quelle evidenziate nella Tavola PPR2B. Per quanto riguarda gli alberi e arbusti, è vietata la messa a dimora, sia nelle aree di proprietà pubblica sia in quelle private, di specie esotiche invasive facenti parte della cosiddetta “Black List”, periodicamente aggiornata dalla Regione Piemonte con delibera di giunta regionale, specie che determinano o che possono determinare particolari criticità sul territorio piemontese e per le quali è necessaria l’applicazione di misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento.

 

5. Le aree boscate ex art. 142 lett. g del D. Lgs 42/2004, presenti nel solo ambito perifluviale del Po, sono evidenziate nelle Tavole PPR1 e PPR2A. Gli interventi che comportino attività e trasformazione delle superfici boscate (la cui effettiva consistenza dovrà avvenire sulla base dell’effettiva consistenza del bene, applicando la normativa statale e regionale vigente) devono acquisire l’autorizzazione paesaggistica, privilegiando soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull’immagine complessiva del paesaggio circostante e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto, tenendo altresì conto della importante funzione, che esse rivestono, di intervallo fra le colture agrarie e le ”insule specializzate m.i.8” costituite dalle cave e deposito e trattamento inerti. Le attività selvicolturali devono essere effettuate nel rispetto della LR 4/2009 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi. Per quanto riguarda le compensazioni forestali, si deve ottemperare a quanto previsto dall’art. 19 della citata LR 4/2009 e s.m.i.

 

6. Tutti gli interventi di recupero  (MO, MS, RR, RE, RU) del patrimonio edilizio esistente e di nuova costruzione (N) devono essere progettati in modo tale che contribuiscano alla qualificazione del paesaggio costruito, utilizzando materiali e tecniche costruttive coerenti con le valenze paesaggistiche dei luoghi, privilegiando l’uso di materiali naturali e nel rispetto di quanto prescritto nell’Allegato B alle presenti norme.

 

7. Per gli edifici di nuova realizzazione con ampie superfici vetrate, a tutela dell’avifauna, dovranno essere impiegati materiali opachi o colorati o satinati, evitando materiali riflettenti o totalmente trasparenti.    

 

8. Gli ampliamenti degli edifici esistenti e le nuove costruzioni devono essere studiati in modo tale da tutelare quanto più possibile e valorizzare le visuali panoramiche evidenziate nella Tavola PPR3, con particolare riferimento all’ambito fluviale del Po e verso il Castello Galli e Villa Carpeneto. A tal fine il progetto degli interventi deve contenere adeguata documentazione (es. fotoinserimenti) atta a dimostrare la compatibilità con le visuali interessate.

 

9. In occasione di interventi – sia pubblici sia privati – di nuova costruzione o di sostituzione edilizia che comportino la realizzazione o la riorganizzazione degli spazi liberi di pertinenza, occorre prevedere per detti spazi liberi:

- pavimentazioni, per quanto possibile, di tipo permeabile o semipermeabile, con l’eccezione di parcheggi per mezzi pesanti o piazzali dedicati alle attività lavorative e alle operazioni di carico e scarico;

- messa a dimora di alberi, preferibilmente di alto fusto, e arbusti di specie autoctone per una quantità indicativa di almeno 1 albero ogni 20 metri quadri di area libera, in posizione tale da favorire anche la riqualificazione estetica, ambientale e paesaggistica del contesto, con attenzione particolare sia alle zone di margine tra aree edificate ed aree inedificate sia allo sviluppo dei corridoi ecologici. La scelta delle specie da inserire nelle aree verdi dovrà essere supportata da opportune analisi, anche al fine di specificare dimensione della chioma e struttura dell’apparato radicale adeguate al contesto in cui verranno collocate.

 

10. Le opere di compensazione, individuate in sede di Rapporto Ambientale, sono previste per l’attuazione delle aree di nuovo impianto residenziale ed industriale (Rn1, Rcm1, Rcm2, Rcm3, Pc1 e Pc2) e per le aree interessate da attività di escavazione  (Tr) e di trattamento inerti (Pb*).

Le opere di compensazione devono riguardare uno o più dei seguenti interventi:

- messa a dimora di alberature di alto fusto di specie autoctona nelle aree di salvaguardia ambientale ASA intorno al complesso di Villa Carpeneto finalizzate, da un lato, a schermare la vista dell’area industriale Pb1 e delle aree residenziali Rb rispetto al complesso, dall’altro, a creare cannocchiali visivi verso il complesso stesso

- il miglioramento della funzionalità idraulica della rete idrografica artificiale del comparto agrourbano; per la localizzazione della rete si veda l’elaborato redatto dal Geologo Dott. Quagliolo Allegato 2 “Fascicolo reticolo idrografico minore

- il miglioramento delle caratteristiche ambientali del comparto perifluviale mediante forestazione dello stesso, soprattutto con funzione di ombreggiatura dei percorsi ciclopedonali/percorsi panoramici e di schermatura della vista dai medesimi percorsi ciclopedonali/percorsi panoramici verso le aree interessate da attività di escavazione e trattamento di inerti; vedi Tavola PPR3

- il miglioramento delle caratteristiche ambientali del comparto agrourbano mediante messa a dimora di alberi ad alto fusto nelle aree destinate a verde pubblico

- interventi di deimpermeabilizzazione/rinaturalizzazione di aree urbanizzate o degradate o di parti di esse in aree comprese nel Catalogo CIRCA della Città Metropolitana di Torino.

 

Le opere di compensazione dovranno essere dettagliate e progettate in sede di redazione e approvazione dello strumento urbanistico esecutivo o, in sua assenza, di permesso di costruire convenzionato.

 

Nelle convenzioni con il Comune dovranno essere chiaramente individuati:

- i soggetti deputati alla realizzazione, alla manutenzione e gestione e al monitoraggio delle opere compensative previste;

- i tempi di realizzazione;

- i criteri e le modalità operative per l’attuazione delle opere compensative, che ne garantiscano la realizzazione.

L’eventuale possibilità di ricorrere alla monetizzazione nell’ambito delle convenzioni, potrà avvenire esclusivamente per assicurare l’effettiva realizzabilità delle specifiche compensazioni.

 

Le opere di compensazione dovranno essere dimensionate nella misura necessaria a ripristinare i valori ambientali e paesaggistici persi, generando un incremento del grado di funzionalità delle componenti coinvolte di intensità pari al grado di compromissione determinato dall’attuazione dell’intervento.

 

Esse dovranno essere definite seguendo la seguente metodologia:

- dovrà essere calcolata la perdita del valore biofisico dei servizi ecosistemici presenti nell’area interessata dall’intervento

- la compensazione, scelta in termini di tipologia e dimensione, dovrà dimostrare un incremento del valore biofisico dei servizi ecosistemici dell’area interessata dall’intervento compensativo almeno pari o superiore alla perdita del valore biofisico dell’area oggetto dell’intervento di trasformazione.

Per il calcolo del valore biofisico dei servizi ecosistemici si potrà (tra le altre metodologie) utilizzare l’applicazione SimulSoil (metodologia di calcolo messa a punto nell’ambito del programma LIFE dell’Unione Europea, con il progetto denominato “Sam4cp - Soil Administration Model for Community profit”, richiamato appunto come SimulSoil, progetto coordinato dalla Città Metropolitana di Torino).

 

11. Qualora le attività di scavo di varia natura (per fondazioni, per sottoservizi, per attività estrattiva, per movimentazione terra, per attività agricole e forestali ecc.) portino in luce, fortuitamente, reperti, strutture o depositi di interesse archeologico o paleontologico, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia“ (art. 90 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.), di sospendere i lavori ed informare entro ventiquattro ore la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino o il Sindaco o l’Autorità di Pubblica sicurezza.

 

12. Al fine di garantire la salvaguardia delle aree a potenziale rischio archeologico, indicate con il n. 1 e il n. 2 nella figura riportata nell’Allegato C alle presenti norme:

- ambito Centro Storico Ra

- area compresa tra Via Piave e Via Revignano in corrispondenza della circonvallazione

e dell’area a rischio paleontologico, indicata con il n. 3 nella figura riportata nell’Allegato C, Regione Rotto aree di cava Cavit e Zucca & Pasta

i progetti che comprendono interventi di scavo, nelle aree a rischio archeologico nn. 1 e 2, e interventi connessi a cave, discariche e bonifiche che prevedono opere di scavo al di sotto lo strato agrario per una cubatura superiore a 1000 mc, nell’area a rischio paleontologico n. 3, devono essere sottoposti alla Soprintendenza competente per una valutazione degli stessi in rapporto a possibili impatti sul patrimonio archeologico e paleontologico conservato nel sottosuolo, tutelato per legge

 

13. Il PRG individua aree che devono essere bonificate e riqualificate sotto il profilo ambientale: una in zona normativa “A3” al confine con il Comune di Moncalieri; una in sponda destra Chisola in zona normativa “A ex Pb2”; una in sponda sinistra Po (ex discarica gestita da COVAR). In dette aree gli interventi per la caratterizzazione e la bonifica devono essere effettuati nel rispetto di quanto previsto dal Titolo V del D- Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”.