Articolo 25bis – Condizioni di insediabilità di attività che comportano la detenzione e/o l’impiego di sostanze pericolose

 

1. L’insediamento di nuove attività industriali e la modifica e trasformazione delle attività esistenti sono ammessi nelle aree urbanistiche in cui sia prevista la specifica destinazione e nel rispetto delle condizioni di cui ai successivi commi.

 

2. Ai sensi dell’art. 19 della Variante Seveso al PTC, l’avvio di attività che prevedano la detenzione e/o l’impiego delle sostanze pericolose elencate nell’Allegato n. 1 del D.Lgs. 105/2015 Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, in quantità non tale da determinare il rischio di incidente rilevante, ma pari o superiori al 20% delle soglie individuate come “a rischio di incidente rilevante” nel citato D.Lgs. 105/2015, deve essere preventivamente comunicato al Comune, affinché esso verifichi il rispetto delle condizioni di insediabilità previste dalla citata “Variante Seveso” al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Città Metropolitana di Torino (con particolare riferimento agli articoli 10 e 19), variante approvata con DCR n. 23-4501 del 12/10/2010.

 

3. Nelle aree ad altissima vulnerabilità ambientale, evidenziate nell’elaborato TAV. Seveso2, non è ammesso l’insediamento di stabilimenti soggetti al D.Lgs. 105/2015 né di stabilimenti di cui all’articolo 19, lettere c) e d) della Variante “Seveso” al PTC.

 

4. Analogo divieto si applica alla modifica o trasformazione di attività esistenti che, per effetto di variazioni di depositi o ciclo produttivo, ricadono nei casi di cui al comma precedente: sono escluse da tale divieto le attività che ricadono in questa casistica esclusivamente a seguito di modifiche normative.

 

5. Nelle aree a rilevante vulnerabilità ambientale, evidenziate nell’elaborato TAV. Seveso2:

A) non è ammessa la presenza o la localizzazione di nuovi stabilimenti a pericolo di eventi incidentali di tipo energetico, nelle aree di interesse paesaggistico ai sensi del d.lgs.42/2004 s.m.i., art. 142, lett. g (aree boscate)

B1) non è ammessa la presenza o la localizzazione di nuovi stabilimenti a pericolo di eventi incidentali a ricaduta ambientale, nelle seguenti aree:

- acquiferi sotterranei ad alta vulnerabilità

- territori con soggiacenza falda inferiore a m. 3

B2)La posizione degli acquiferi sotterranei ad alta vulnerabilità e la presenza della soggiacenza della falda inferiore a m. 3 può essere precisata con indagini puntuali. Qualora dall’indagine emerga che l’area è ad altissima o rilevante vulnerabilità ambientale, tale deve essere considerata ancorchè la cartografia allegata al piano non lo registrasse: in tal caso vale la norma di cui al precedente punto B1

B3) Qualora a disposizione vi sia solo la cartografia che rileva le falde con soggiacenza inferiore a m. 5 e non si proceda ad indagini puntuali, quanto indicato nel punto B1 vale per i territori con tale soggiacenza.

C) la presenza di attività ex articolo 19 lettere c) e d) delle NdA della Variante Seveso al PTC nelle aree:

- acquiferi sotterranei ad alta vulnerabilità

- territori con soggiacenza falda inferiore a m. 3

è condizionata alla trasmissione al Comune di dichiarazione, a firma di professionista abilitato iscritto all’Ordine competente, che attesti e descriva l’adozione delle opportune misure cautelative in conformità ai punti I e II della Tabella 4 delle Linee Guida approvate con la “Variante Sevesoal PTC dalla Città Metropolitana di Torino.

 

6. Nelle rimanenti aree del territorio comunale (aree a rilevante vulnerabilità ambientale non ricadenti nel comma precedente e aree a ridotta vulnerabilità ambientale), per l’insediamento di stabilimenti soggetti al D.Lgs. 105/2015 si applicano le procedure di cui all’articolo 15 della Variante “Seveso” al PTC, per l’insediamento di stabilimenti di cui all’articolo 19, lettere c) e d) si applicano le procedure di cui all’articolo 19 della Variante “Seveso” al PTC.

 

7. Non è ammesso l’insediamento di uno stabilimento soggetto al D.Lgs. 105/2015 qualora, nell’area di esclusione da esso generata, siano presenti o previsti dal piano regolatore elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B di cui al D.M. 09/05/2001 riportati nella TAV. Seveso1.

 

8. Non è ammesso l’insediamento di uno stabilimento di cui all’articolo 19 lettera a) della Variante “Seveso” al PTC qualora, entro una distanza pari a 200 m misurata dal perimetro (secondo la definizione riportata nell’articolo 3 del D.Lgs. 105/2015), siano presenti o previsti dal piano regolatore elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B di cui al DM 09/05/2001: detti elementi territoriali sono evidenziati nell’elaborato TAV. Seveso1.

 

9. Non è ammesso l’insediamento di uno stabilimento di cui all’articolo 19 lettere b) o c) della Variante “Seveso” al PTC qualora entro una distanza pari a 100 m misurata dal perimetro (secondo la definizione riportata nell’articolo 3 del d.lgs.105/2015) siano presenti o previsti dal piano regolatore elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B di cui al DM 09/05/2001: detti elementi territoriali sono evidenziati nell’elaborato TAV. Seveso1.

 

10. Analogo divieto si applica alla modifica o trasformazione di attività esistenti che, per effetto di variazioni di depositi o ciclo produttivo, ricadono nei casi di cui ai tre commi precedenti: sono escluse da tale divieto le attività che ricadono in questa casistica esclusivamente a seguito di modifiche normative .

 

11. Per l’insediamento di stabilimenti soggetti al D.Lgs. 105/2015 si applicano sempre le procedure di cui all’articolo 10 della Variante “Seveso” al PTC; per l’insediamento di stabilimenti di cui all’articolo 19, lettere a), b), c) della Variante “Seveso” al PTC si applicano le procedure di cui all’articolo 19 della Variante “Seveso” al PTC.