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ARTICOLO 26/1 DENOMINAZIONE CODICE AREA
AGRICOLA A
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Caratteri dell’area Area utilizzata a fini agricoli
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Beni paesaggistici ex D. Lgs 42/2004 e s.m.i.
Fascia di 150 metri dal Torrente Oitana e dal Torrente Chisola e per un breve tratto, ad Est dell’area AR4, dal Fiume Po (art. 142 lett. c)
Fascia di 300 metri lago presso Tetti Sagrini (art. 142 lett. b)
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Componenti paesaggistiche riconosciute dal Piano Paesaggistico Regionale
Aree rurali di pianura o collina m.i. 10
Altre componenti:
Aree di elevato interesse agronomico
Zona fluviale allargata
Percorsi panoramici e bacini visivi
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Classificazione “Carta di Sintesi” ex circ. 7/LAP
parte in Classe I, parte in Classe IIa , parte in Classe IIb , parte in Classe IIIa
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Obiettivi del Piano 1° comma art. 25 L.R. 56/77 e s.m.i. e lettera c) delle prescrizioni
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Destinazioni d’uso A1, A2, A3, A4, A5, T5 (limitatamente in
(Art. 9) adiacenza alle strade)
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Tipi di intervento a), b), c), d), e), g), h)
(Art. 8)
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Modalità di attuazione Diretta, con atto di impegno nei casi di cui ai commi
(Art. 3) 7° e 8° dell’art. 25 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.
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Indici urbanistici ed edilizi IC = 33% H = 7,50 mt.
NP = 2 IF = (*)
Distanza dai confini = 5,00 mt.
(*) L.R. 56/77, art. 25, 12° comma e seguenti
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PRESCRIZIONI PARTICOLARI
a) I titoli abilitativi sono rilasciati ai soggetti previsti dall’art. 25, 3° e 4° comma della L.R. 56/77 e s.m.i. ed ai proprietari degli immobili di cui alla successiva lettera c). Sono comunque inedificabili le aree agricole coincidenti con i bacini visivi, che prospettano verso la Villa Carpeneto, evidenziati nella Tavola PPR3.
b) Il volume edificabile per le abitazioni rurali è computato secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 12 e seguenti della L.R. 56/77 e s.m.i.; è ammessa l’utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l’azienda, anche non contigui, purché all’interno dei confini del territorio Comunale o dei Comuni confinanti.
c) Negli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle aziende agricole nei casi di cui al comma 10 dell’art. 25 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. sono ammessi interventi di cui alle lettere a) b) c) d), senza aumento di volume ed h) del precedente art. 8.
Gli stessi possono essere destinati ad usi civili R1, R3 e C3 purché vengano garantite le condizioni minime di insediabilità di cui al precedente art. 7.
d) Per la coltivazione forzata di prodotti agricoli è ammessa la realizzazione di serre permanenti in vetro o materiali plastici trasparenti con telai in legno o metallo, nel rispetto dell’indice di copertura alle seguenti condizioni:
1. l’altezza misurata al colmo delle coperture non superi i mt. 6,00;
2. le distanze minime non siano inferiori a mt. 10 da edifici comunque destinati, a mt. 6,00 da confini e da strade (salvo distanze maggiori previste dal P.R.G.C.);
3. sia opportunamente documentata, in sede progettuale, la realizzazione delle opere necessarie allo scarico e all’incanalamento delle acque meteoriche e quelle derivanti dall’esercizio dell’impianto.
e) Sono ammesse costruzioni temporanee ad uso diverso dall’abitazione, con sup. coperta massima di mq. 15 e altezza max. mt. 3,00 al colmo con divieto assoluto di impianti di qualsiasi tipo, conchè sia garantito un adeguato inserimento rispetto alle eventuali componenti paesaggistiche (evidenziate nelle Tavole PPR2A, PPR2B, PPR3) presenti nel contesto in cui sono collocate.
f) L’edificazione di cui ai punti a) e c) deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. conservare i caratteri tipologici e architettonici tipici delle residenze e delle attrezzature agricole locali;
2. prevedere coperture a falde;
3. realizzare le facciate in elementi in laterizio facciavista o con rifinitura in intonaco colorato;
4. utilizzare serramenti con tipologie congruenti con le caratteristiche dei luoghi e dell’edificazione.
g) Per le attrezzature tecnologiche a servizio delle attività agricole (macchinari, silos), in relazione a motivate esigenze funzionali, costruttive o normative, possono essere ammesse deroghe alle altezze nonché alle prescrizioni di cui alla precedente lett. f).
h) Sono ammesse inoltre attività per lo sport ed il tempo libero compatibili con la coltivazione dei fondi limitrofi, che non comportino trasformazione permanente del suolo ad usi non agricoli.
i) Per le parti della presente area normativa, ricadenti in Classe IIIa nella Tavola 7 “Carta di sintesi”, la nuova costruzione è ammessa esclusivamente per l’espletamento delle attività agricole ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:
- deve essere dimostrata la preesistenza dell’insediamento rurale con relativa azienda agricola;
- la nuova costruzione è ammessa quale espansione attigua al centro aziendale esistente, solo se non altrimenti localizzabile in area a minor rischio;
- ogni intervento dovrà essere supportato da uno studio geologico - geomorfologico di dettaglio che ne valuti la fattibilità in relazione alla minimizzazione dell’esposizione al rischio in particolare per la residenza rurale e il ricovero degli animali e che individui gli eventuali interventi necessari di mitigazione del rischio
- la residenza rurale dovrà comunque essere ubicata al secondo piano fuori terra.
j) Si intendono richiamati gli obiettivi ed i contenuti del D.Lgs. 228/01 (Norme di Orientamento) e s.m.i..