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ARTICOLO 26/15                   DENOMINAZIONE                    CODICE AREA

                                               ATTREZZATURE E                    S

                                               SERVIZI PUBBLICI

Caratteri dell’area                    Aree libere o edificate destinate ad ospitare attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico di cui all’art. 21 L.R. 56/77 e Cimitero

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Classificazione “Carta di Sintesi” ex circ. 7/LAP     

Tutti in Classe I e Classe II ad eccezione di:

servizio S5(96) è in Classe IIIa

servizio S2(17) è in Classe IIIb4

servizi nei seguenti subambiti del centro storico Ra:

subambito 4.1 in Classe IIIa e Classe IIIb2

subambito 4.4 in Classe IIIa

subambito 4.5 in parte in Classe IIIa

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Obiettivi del Piano                    Soddisfacimento degli standard di legge

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Destinazioni d’uso                    S1,  S2,  S3,  S4,  S5,  S6

(Art. 9)

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Tipi di intervento                      a),  b),  c),  d),  e),  f),  g),  h)

(Art. 8)

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Modalità di attuazione              Diretta

(Art. 3)

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Indici urbanistici ed edilizi       Ampliamenti e nuove costruzioni sono soggetti solo alle norme sulle distanze. Per quanto riguarda gli indici quantitativi valgono le prescrizioni di legge nazionali e regionali di settore

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PRESCRIZIONI PARTICOLARI

 

a)     Sono ammessi interventi di conservazione b) e c) su edifici ed impianti esistenti con usi diversi fino all'insediamento dell'attività prescritta.

 

b)     Nelle aree del presente art. con Del. del C.C. può essere approvata realizzazione di OO.PP. anche non conformi alle destinazioni di P.R.G.C. ai sensi della L.R. 56/77 art. 17, 8° c., lett. g).

 

c)     Il P.R.G.C. dimensiona le aree distinguendole in:

1.     espressamente vincolate;

2.     indirettamente vincolate in sede di  S.U.E.; in questo caso è vincolante la quantità delle aree e la loro destinazione mentre la localizzazione è demandata al S.U.E.

 

d)     Le aree ed edifici del presente articolo sono acquisite alla proprietà Comunale secondo le norme di legge salvo nei casi previsti nel successivo punto.

 

e)     Le superfici  “S”  direttamente vincolate sono dotate di indice di edificabilità territoriale propria  pari a 0,15 mq/mq. trasferibile nelle aree normative indicate nella tabella presente nel successivo articolo 26/15bis fino a saturazione delle densità fondiarie ammesse maggiorate del 5%. Il trasferimento dei diritti edificatori è subordinato all'atto di dismissione gratuita al Comune delle superfici a servizi corrispondenti da attuarsi anche ai sensi dell'art. 49, 5° c., L.R. 56/77.

 

f)      È sempre facoltà dell’Amministrazione approvare la monetizzazione di quote di aree, quando la loro dismissione non risultasse funzionale alla loro fruizione pubblica.

È comunque prevalente in caso di S.U.E. la necessità di reperire all’interno della zona di intervento la quota minima di 10 mq/abitante per parcheggio pubblico per destinazioni residenziali Rc e Rn; le aree a servizi da reperire in sito nelle aree residenziali consolidate in presenza di P.d.R. possono essere ridotte a 5 mq/abitante  da destinare a parcheggio anche interrato, salvo quanto specificato nelle schede delle altre aree normative; per le aree produttive, commerciali e terziarie dovranno essere reperite in sito almeno le aree a parcheggio.

 

g)   È facoltà dell’Amministrazione permettere la realizzazione e/o la gestione di opere ed impianti pubblici, di uso o di interesse pubblico, a soggetti privati a fronte di apposite convenzioni o atti equivalenti.

 

h)   Al fine del raggiungimento della dotazione di aree a verde nella misura prescritta, possono essere considerate tali anche quote di superfici da destinare a parcheggio con la presenza di essenze ad arboree ogni 30 mq.

 

i) Nell’area a servizi S5(96) sono realizzabili impianti sportivi all’aperto: essendo posta in Classe IIIa si possono realizzare esclusivamente limitate attrezzature di servizio (es. spogliatoi e servizi igienici) da posizionare preferibilmente verso il confine con l’area Pba.

 

l) L’area a servizi S2(17), posta in Classe IIIb4, in cui è presente  un luogo di culto, sono ammessi interventi sino al risanamento conservativo fino alla permanenza dell’attività esistente che deve essere adeguatamente collegata al sistema di protezione civile affinché venga assicurato tempestivo avviso in caso di pericolo di esondazione. Dismessa l’attività esistente è consentita esclusivamente la demolizione ed il ripristino dei luoghi.

 

m) Per i servizi posti nei subambiti 4.1 , 4.4 e 4.5 del centro storico si vedano le norme riportate nell’Allegato A.