ARTICOLO 26/16

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AREE D’INTERESSE GENERALE COMPRESE ALL’INTERNO DEL CONFINE DEL PIANO D’AREA DEL FIUME PO

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CODICE AREA                         DENOMINAZIONE                    SIMBOLO

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        N3                 DI POTENZIALE INTERESSE NATURALISTICO

(vedi art. 2.4 delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del Po e le Misure di conservazione sito-specifiche del SIC IT1110017 - Lanca di Santa Marta (Confluenza Po - Banna) Approvate con D.G.R. n. 24-4043 del 10/10/2016

 

Beni paesaggistici ex D. Lgs 42/2004 e s.m.i.  

Fascia di 300 metri lago impianto SMAT (art. 142 lett. b)

Fascia di 150 metri dal Fiume Po (art. 142 lett. c)

Area protetta regionale (art. 142 lett. f): riserva naturale Molinello e riserva naturale Lanca Santa Marta e confluenza Banna/Po

Aree boscate (art. 142 lett. g)

 

Componenti paesaggistiche riconosciute dal Piano Paesaggistico Regionale  

Morfologico-insediativa:

Aree rurali di pianura e collina m.i. 10

Altre componenti:

Sito di Rete Natura 2000 (ex art. 39 LR 19/2009): Lanca Santa Marta e confluenza Banna/Po (SIC IT1110017)

Aree di interesse agronomico

Presenza di elementi paesaggisticamente critici: cava

 

Classificazione “Carta di Sintesi” ex circ. 7/LAP     

Classe IIIa

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A1                SENZA SOSTANZIALI LIMITAZIONI ALL’USO AGRICOLO

(vedi art. 2.5 delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del Po)

 

Beni paesaggistici ex D. Lgs 42/2004 e s.m.i.  

Fascia di 300 metri lago Tetti Sagrini (art. 142 lett. b)

Area contigua ad area protetta regionale (art. 142 lett. f)

 

Componenti paesaggistiche riconosciute dal Piano Paesaggistico Regionale  

Morfologico-insediativa:

Aree rurali di pianura e collina m.i. 10

Altre componenti:

Aree di interesse agronomico

Presenza di elementi paesaggisticamente critici: confina con area di cava e deposito inerti

 

Classificazione “Carta di Sintesi” ex circ. 7/LAP     

Classe II

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A2                 CON PARZIALI LIMITAZIONI ALL’USO AGRICOLO

(vedi art. 2.5 delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del Po)

 

Beni paesaggistici ex D. Lgs 42/2004 e s.m.i.  

Fascia di 150 metri dal Fiume Po (art. 142 lett. c)

Area contigua ad area protetta regionale (art. 142 lett. f)

Aree boscate (art. 142 lett. g)

 

Componenti paesaggistiche riconosciute dal Piano Paesaggistico Regionale  

Morfologico-insediativa:

Aree rurali di pianura e collina m.i. 10

Altre componenti:

Aree di interesse agronomico

Presenza di elementi paesaggisticamente critici: confina con area di cava e deposito inerti

 

Classificazione “Carta di Sintesi” ex circ. 7/LAP     

Classe IIIa

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A3                 CON FORTI LIMITAZIONI ALL’USO AGRICOLO

(vedi art. 2.5 delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del Po e le Misure di conservazione sito-specifiche del SIC IT1110017 - Lanca di Santa Marta (Confluenza Po- Banna) Approvate con D.G.R. n. 24-4043 del 10/10/2016)

 

Beni paesaggistici ex D. Lgs 42/2004 e s.m.i.  

Fascia di 300 metri lago impianto SMAT (art. 142 lett. b)

Fascia di 150 metri dal Fiume Po (art. 142 lett. c)

Area protetta regionale (art. 142 lett. f): riserva naturale Molinello e riserva naturale Lanca Santa Marta e confluenza Banna/Po

Area contigua ad area protetta regionale (art. 142 lett. f)

Aree boscate (art. 142 lett. g)

 

Componenti paesaggistiche riconosciute dal Piano Paesaggistico Regionale  

Morfologico-insediativa:

Aree rurali di pianura e collina m.i. 10

Altre componenti:

Aree di interesse agronomico

Presenza di elementi paesaggisticamente critici: sito da bonificare

 

Classificazione “Carta di Sintesi” ex circ. 7/LAP     

Classe IIIa

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Tr                                    DI TRASFORMAZIONE ORIENTATA

(vedi art. 2.7 delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del Po)

 

Beni paesaggistici ex D. Lgs 42/2004 e s.m.i.  

Fascia di 300 metri lago impianto SMAT e lago Tetti Sagrini (art. 142 lett. b)

Fascia di 150 metri dal Fiume Po (art. 142 lett. c)

Area contigua ad area protetta regionale (art. 142 lett. f)

Aree boscate (art. 142 lett. g)

 

Componenti paesaggistiche riconosciute dal Piano Paesaggistico Regionale  

Morfologico-insediativa:

Insule specializzate m.i. 8

Altre componenti:

Aree boscate

Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale

Presenza di elementi paesaggisticamente critici: cave e deposito inerti

 

Classificazione “Carta di Sintesi” ex circ. 7/LAP     

Classe IIIa

Classe IIIb2

Classe IIIb3

Classe IIIb4

 

Caratteri dell’area                    Aree libere o edificate destinate ad ospitare servizi ed attrezzature di interesse generale (L.R. 56/77 art. 22). Oggi (2020) occupate in gran parte da attività estrattive, impianto lagunaggio SMAT, deposito e trattamento inerti

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Obiettivi del Piano                    Tutela, recupero, valorizzazione ambientale e paesaggistica della fascia fluviale del Po al fine di incrementare la fruizione sociale di questo contesto man mano che le attività estrattive si esauriscono   

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Destinazioni d’uso                    A, F

 

P3 limitatamente alle sole attività in atto nel 2020

(Art. 9)

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Tipi di intervento                      a),  b),  c),  d),  e),  f),  g),  h)

(Art. 8)

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Modalità di attuazione              Diretta

(Art. 3)

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Indici urbanistici ed edilizi       Gli interventi sono soggetti alle Norme di Attuazione del Piano d’Area del Po, art. 2.4; 2.5; 2.7

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PRESCRIZIONI PARTICOLARI

 

a)     All’interno di tali aree valgono le prescrizioni di cui agli art. 2.4, 2.5, 2.7, delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del Po.

 

b)     Le destinazioni d’uso, le modalità e le condizioni di intervento sono quelle previste nella tabella riepilogativa di cui all’art. 2.8 delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del Po.

 

c)     Per le aree Tr l’art. 4.1 delle  N.d.A. del Piano d’Area del Po prescrive destinazioni d’uso, modalità e condizioni d’intervento.

 

d)     Per l’Ambito 11 individuato nel Piano d’Area del Po valgono le seguenti ulteriori prescrizioni:

1)   interventi direttamente realizzabili: nessuno;

2)   interventi soggetti a verifica di compatibilità ambientale ed al parere dell’Ente di Gestione:

2.1 Bacino di lagunaggio per il pretrattamento biologico delle acque ed il prelievo a fini idropotabili, da realizzare nel bacino di cava dismesso, compreso tra il canale derivatore AEM ed il fiume, secondo il progetto elaborato dall’Azienda Acquedotto Municipale di Torino.

È ammessa la realizzazione delle strutture ed infrastrutture necessarie, nonché l’eventuale recinzione dell’area; tutte le superfici libere dovranno essere rinaturalizzate opportunamente e particolarmente sulle fasce perimetrali dell’area, con alberi d’alto fusto.

2.2 Rinaturalizzazione complessiva dell’area comprendente il bacino di cava in località Cascina Lanca:

-      la conclusione definitiva delle attività estrattive dovrà essere guidata da un progetto esecutivo di ricostruzione paesaggistica e di recupero ecologico esteso all’ambito individuato e con le modalità di intervento indicate nello schema Grafico Illustrativo n. 11 di cui all’art. 4.1.3 delle N.d.A. del Piano d’Area del Po, riferito alle risultanze dello studio idraulico di cui all’art. 3.10 delle Norme citate.

-      Le opere di rinaturalizzazione dovranno essere guidate dalle norme di “gestione forestale” del Piano d’Area del Po, volte alla creazione di una barriera vegetale per tutelare le acque del bacino ed evitare nel maggior modo possibile inquinamenti della falda. Le norme di utilizzo e fruizione di cui all’art. 28 della L.R. 12/20 dovranno verificare in tutta l’area individuata in cartografia, la possibilità di accesso all’area con veicoli a motore, e lo sviluppo dei percorsi di fruizione.

3)   Potranno essere previsti:

-        percorsi di fruizione pedonale, ciclabile ed equestre;

-        ristrutturazione delle strutture edilizie esistenti per la formazione di modeste strutture ricettive e di servizio;

-        aree per sosta, giochi e pic–nic, superficie max di 3.000 mq.

 

e)     Per l’Ambito 12 individuato nel Piano d’Area del Po valgono le seguenti ulteriori prescrizioni:

1)   interventi direttamente realizzabili: nessuno;

2)   interventi soggetti a verifica di compatibilità ambientale ed al parere dell’Ente di Gestione:

rimodellazione e rinaturalizzazione dei bacini di cava nelle località Sabbioni e Madonna degli Olmi (e analogamente vale per i bacini di cava in località Gorra) secondo un progetto esecutivo di ricostruzione paesaggistica e di recupero ecologico esteso all’ambito individuato e con le modalità di intervento indicate in cartografia, riferito alle risultanze dello studio idraulico prescritto all’art. 3.10 e comprendente:

-        percorsi ciclopedonali continui;

-        approdo per piccole imbarcazioni turistiche;

-        aree per sosta, giochi e pic–nic, superficie max di 4.000 mq.;

-        parcheggio di attestamento veicolare;

-        eventuale “baracca fluviale” del Parco per l’informazione, il deposito ed il noleggio di biciclette e barche.

 

f) Nelle aree poste in Classe IIIa è ammessa la realizzazione di manufatti strettamente necessari allo svolgimento delle attività di cava.

 

g) È ammesso il recupero mediante interventi fino al restauro e risanamento conservativo RR della Cascina del Rotto per destinazioni d’uso a sostegno delle attività agricole o della fruizione sociale della fascia fluviale del Po; l’attivazione di dette destinazione deve acquisire il parere favorevole dell’Ente di gestione del sistema delle aree protette del Po. Al piano terra non devono essere previste attività che comportino la presenza continuativa di persone. In conformità con quanto previsto all’art. 18 comma 7 delle N.d.A. del P.A.I., il titolo abilitativo per il recupero dell’immobile e l’insediamento di attività è subordinato alla presentazione di atto liberatorio sottoscritto da parte dei soggetti attuatori, che escluda ogni responsabilità dell’amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose e a persone.

 

h) Per gli edifici residenziali esistenti e legittimamente realizzati prima dell’istituzione del sistema delle aree protette del Po e delle sue aree contigue, sono ammessi interventi sino alla ristrutturazione edilizia d). Con l’intervento di ristrutturazione edilizia sono consentiti una tantum ampliamenti necessari al miglioramento degli impianti igienico – sanitari o al miglioramento funzionale degli edifici, ampliamenti non eccedenti il 20% della superficie lorda SL esistente.

 

i) Nelle aree N3 non è ammessa la nuova costruzione ai sensi dell’ art. 13, 7° c., lett. a) e lett. b), L.R. 56/77 e s.m.i.. Gli edifici legittimamente esistenti possono essere esclusivamente oggetto di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo di cui all'art. 13, comma 3, lett. a), b), c) della L.R. 56/77 e s.m.i. per destinazioni d’uso a sostegno delle attività agricole o della fruizione sociale della fascia fluviale del Po; l’attivazione di dette destinazioni deve acquisire il parere vincolante dell’Ente di gestione del sistema delle aree protette del Po. Al piano terra non devono essere previste attività che comportino la presenza continuativa di persone. In conformità con quanto previsto all’art. 18 comma 7 delle N.d.A. del P.A.I., il titolo abilitativo per il recupero dell’immobile e l’insediamento di attività è subordinato alla presentazione di atto liberatorio sottoscritto da parte dei soggetti attuatori, che escluda ogni responsabilità dell’amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose e a persone.

 

l) Per le aree A1 e A2 vale quanto specificato per le aree A1* e A2* all’articolo 26/1bis delle presenti NdA, subordinatamente alla acquisizione del parere vincolante dell’Ente di gestione del sistema delle aree protette del Po con particolare riferimento alla compatibilità dell’intervento rispetto alle norme del Piano d’Area. Il titolo abilitativo per il recupero degli immobili e per l’insediamento di attività collocati in Classe III è subordinato, altresì, alla presentazione di atto liberatorio sottoscritto da parte dei soggetti attuatori, che escluda ogni responsabilità dell’amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose e a persone.

 

m) Le aree A3, in quanto collocate a ridosso del fiume Po, sono inedificabili ai sensi art. 13, 7° comma, lett. b), L.R. 56/77 e s.m.i.. Laddove è presente un sito soggetto a bonifica, gli unici interventi ammessi sono quelli prescritti di concerto dalla autorità ambientale  e dall’autorità idraulica competenti.