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ARTICOLO 26/1bis                   DENOMINAZIONE                         CODICE AREA

                                                     AGRICOLA                                         A1*

                               nell’ambito fluviale del Po                             A2*

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Caratteri dell’area            Aree di rilevante interesse agricolo per le loro qualità agronomiche e di rilevante interesse paesaggistico ed ambientale, in quanto facenti parte di una Unità di paesaggio incardinata intorno al Fiume Po. Le aree A2* presentano limitazioni all’uso agricolo rispetto alle aree A1* in quanto esposte al rischio di inondazione

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Beni paesaggistici ex D. Lgs 42/2004 e s.m.i.  

Territori coperti da foreste e da boschi (art. 142 lett. g)

Fascia di 300 metri lago presso Tetti Sagrini (art. 142 lett. b)

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Componenti paesaggistiche riconosciute dal Piano Paesaggistico Regionale  

Morfologico-insediativa:

Aree rurali di pianura o collina m.i. 10

Altre componenti:

Aree di elevato interesse agronomico

Zona fluviale allargata

Percorsi panoramici

Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale

Sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali

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Classificazione “Carta di Sintesi” ex circ. 7/LAP     

parte in Classe I, parte in Classe II e parte in Classe IIIa

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Obiettivi del Piano           - Quanto riportato nel 1° comma dell’art. 25 L.R. 56/77 e s.m.i.

- Ricostruzione paesaggistico-ambientale dell’area in quanto facente parte della fascia fluviale del Po, orientando lo sviluppo agricolo, nelle aree A1*, in funzione dei legami ecologici e funzionali con l’ecosistema fluviale e, nelle aree A2*, verso agroecosistemi più complessi ossia di maggiore valenza naturalistica

- Fruizione sociale delle risorse fluviali anche mediante la multifunzionalità dell’agricoltura

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Destinazioni d’uso                    A1, A5, C3 e T3 (limitatamente alle attività sociali, culturali, per il tempo libero e lo sport correlate alla fruizione dell’ambiente perifluviale e compatibili con il contesto ambientale e paesaggistico)

(Art. 9)                                      

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Tipi di intervento                      a),  b),  c),  d),  g),  h)

 

(Art. 8)                                       e) è ammessa, nel rispetto dei caratteri paesaggistici del    contesto, esclusivamente per:

- la realizzazione di manufatti strettamente necessari all’espletamento dell’attività agricola, da realizzare in prossimità (entro 50 metri di distanza) dei nuclei già edificati

- la realizzazione di strutture di supporto di attività volte alla fruizione dell’ambiente perifluviale quali aree picnic, servizi igienici, depositi attrezzi, noleggio biciclette, per un massimo di 100 mq di SC per ettaro e ad un piano fuori terra (H massima 3,50 metri)

- la realizzazione di abitazioni rurali, nel rispetto di quanto previsto all’art. 25 della L.r. 56/77 e s.m.i. esclusivamente nell’area posta in Classe I (vedi Tavola P2/g e Tavola 7), a ridosso della circonvallazione e del nucleo Belvedere AR*2

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Modalità di attuazione            Diretta per gli interventi a),  b),  c),  d) ed h).

 

Con titolo abilitativo convenzionato ai sensi dell’art. 49 della L.R. n. 56/77 per gli interventi di tipo d) con ampliamento, e) e g): oggetto della convenzione è il corretto inserimento nel contesto paesaggistico dei nuovi manufatti.

 

Per i mutamenti di destinazione d’uso verso T3 e C3: titolo abilitativo convenzionato ai sensi dell’art. 49 della L.R. n. 56/77; oggetto della convenzione sono le modalità di attuazione delle attività, in modo tale che esse siano effettivamente compatibili con il contesto paesaggistico ed ambientale.

(Art. 3)                                      

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Indici urbanistici ed edilizi       IC = 33%                            H = 7,50 mt.

                                                 NP =  2                               IF = (*)

                                                 Distanza dai confini = 5,00 mt.

(*) L.R. 56/77, art. 25, 12° comma e seguenti

La realizzazione di abitazioni rurali è consentita esclusivamente nell’area posta in Classe I (vedi Tavola P2/g e Tavola 7)

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PRESCRIZIONI PARTICOLARI

 

a) Nei nuclei edificati esistenti (Tetti Botte, Tetti Prete, Cascina Nuova, Barauda, Baraudina ecc.) negli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle aziende agricole nei casi di cui al comma 10 dell’art. 25 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. sono ammessi interventi di cui al precedente art. 8 lettere a) , b) , c) , d)  - anche con aumento di volume sino ad un massimo del 20% di quello preesistente - ed h). Gli stessi edifici rurali abbandonati o non più necessari alle aziende agricole possono essere destinati ad usi civili R1, C3, T3 e per attività correlate alla fruizione dell’ambito fluviale del Po, purché vengano garantite le condizioni minime di insediabilità di cui al precedente art. 7.

Gli interventi di recupero dovranno essere eseguiti nel rispetto dei caratteri edilizi e degli elementi costruttivi tipici del luogo (coperture, serramenti, sporti, intonaci).

 

b) Non è ammessa la realizzazione di serre permanenti

 

c) Per le attrezzature tecnologiche a servizio delle attività agricole (macchinari, silos ecc.), da realizzare in relazione a motivate esigenze funzionali, costruttive o normative, le altezze devono essere tali da non pregiudicare le viste panoramiche del contesto così come indicate nelle Tavole di PRG correlate al Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

 

d) Le strutture di supporto di attività volte alla fruizione dell’ambiente perifluviale, la cui realizzazione è ammissibile se e solo se non siano presenti edifici esistenti da recuperare, devono essere posizionate ed avere caratteristiche tali da non pregiudicare le viste panoramiche del contesto così come indicate nelle Tavole di PRG correlate al Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

 

e) Sono ammesse inoltre attività per lo sport ed il tempo libero compatibili con la coltivazione dei fondi limitrofi, che non comportino trasformazione permanente del suolo ad usi non agricoli.

 

f) Per le parti della presente area normativa, ricadenti in Classe IIIa nella Tavola 7 “Carta di sintesi”, la nuova costruzione di abitazioni rurali, come già specificato nei “tipi di intervento”, è esclusa; è ammessa la nuova costruzione esclusivamente per la realizzazione di altri manufatti strettamente necessari all’espletamento dell’attività agricola, da realizzare in prossimità (entro 50 metri di distanza) dei nuclei già edificati, nel rispetto delle seguenti condizioni:

-          deve essere dimostrata la preesistenza dell’insediamento rurale con relativa azienda agricola;

-          la nuova costruzione è ammessa quale espansione attigua al centro aziendale esistente, solo se non altrimenti localizzabile in area a minor rischio;

-          ogni intervento dovrà essere supportato da uno studio geologico - geomorfologico di dettaglio che ne valuti la fattibilità in relazione alla minimizzazione dell’esposizione al rischio in particolare per il ricovero degli animali e che individui gli eventuali interventi necessari di mitigazione del rischio.

 

g) Per le parti della presente area normativa, ricadenti in Classe IIIa nella Tavola 7 “Carta di sintesi”, la nuova costruzione, ammessa per la realizzazione di strutture di supporto di attività volte alla fruizione dell’ambiente fluviale quali aree picnic, servizi igienici, depositi attrezzi, noleggio biciclette, è consentita entro un massimo di superficie coperta SC di 50 mq per ettaro.